Paesi che necessitano il visto per l'Italia
Il visto rappresenta l’autorizzazione concessa al cittadino straniero non comunitario per l’ingresso nel territorio italiano, o in quello degli altri paesi che applicano la Convenzione di Schengen, per transito o per soggiorno. L'Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere.
Il visto di ingresso è di competenza del Ministero degli Affari Esteri ed è rilasciato dalle Ambasciate o Consolati italiani nello stato di origine o di residenza abituale del cittadino straniero, che sono responsabili del controllo e della valutazione dei requisiti necessari, in base alle norme e Schengen. Il visto viene rilasciato, se ci sono i requisiti e le condizioni, per la durata e per i motivi della richiesta, in relazione alla domanda presentata ed alla relativa documentazione.
Chi ha bisogno del visto per l'Italia?
Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni), ad esempio per turismo o affari, nei 26 paesi dell’area Schengen.
Cliccando sulla domanda “Lei ha bisogno del visto?” e compilando i dati di Nazionalità, Residenza, Durata soggiorno e Motivo visto, il cittadino straniero può sapere se deve munirsi di visto per fare ingresso in Italia e ottenere informazioni di carattere puramente indicativo (e non esaustivo) sui requisiti generali per richiederlo.
All’ingresso dello straniero nel Territorio Nazionale dello Stato Italiano, potrà essere richiesta dall’Autorità di Polizia di Frontiera la dimostrazione dei mezzi di sussistenza. Benché i cittadini di alcuni Paesi (es: Argentina, Brasile, Messico, Venezuela ecc..), in virtù di accordi bilaterali, non siano soggetti alla richiesta preventiva del visto ai fini di soggiorni di breve durata (fino ad un massimo di 90 giorni per semestre) essi devono comunque dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai mezzi di sussistenza di cui alla Direttiva del Ministero dell’Interno del 01/03/2000.
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Paesi esenti dall'obbligo di visto
I cittadini di alcuni Paesi sono esenti dall’obbligo di visto:
- Albania
- Andorra
- Antigua e Barbuda
- Argentina
- Australia
- Bahamas
- Barbados
- Bosnia-Erzegovina
- Brasile
- Brunei
- Canada
- Cile
- Colombia
- Corea del Sud
- Costa Rica
- Dominica
- El Salvador
- Emirati Arabi Uniti
- Georgia
- Giappone
- Grenada
- Guatemala
- Honduras
- RAS di Hong Kong
- Isole Salomone
- Israele
- Kiribati
- Kosovo
- Malaysia
- RAS di Macao
- Macedonia del Nord
- Isole Marshall
- Mauritius
- Messico
- Micronesia
- Moldova
- Monaco
- Montenegro
- Nauru
- Nicaragua
- Nuova Zelanda
- Palau
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis
- Regno Unito
- Samoa
- Santa Lucia
- Serbia
- Seychelles
- Singapore
- Stati Uniti
- St. Vincent e Grenadine
- Taiwan
- Timor Est
- Tonga
- Trinidad e Tobago
- Tuvalu
- Ucraina
- Uruguay
- Vanuatu
- Città del Vaticano
- Venezuela.
Tipologie di visto di ingresso
Esistono tre tipologie di visti di ingresso:
- Il visto di ingresso per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni) rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero che consente l’accesso sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen e assume la denominazione di “Visto Schengen Uniforme” (VSU). Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.
- Il visto d’ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) rilasciato dalle Rappresentanze italiane all’estero che consente l’accesso per soggiorni di lunga durata solamente nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e assume la denominazione di “Visto Nazionale” (VN). Analogamente, il VN purché in corso di validità consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.
- Il visto di ingresso per breve o lungo soggiorno, valido soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen e assume la denominazione di “Visto a Validità Territoriale Limitata” (VTL). Tale tipologia di visto costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU o VN, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
Nel decreto interministeriale dell'11 maggio 2011 sono elencate le varie tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l’ottenimento. Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.
Il visto possiede delle categorie informative.
La tipologia di visto (TIPO DI VISTO) è così categorizzata:
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- Transito Aeroportuale (tipo A);
- Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010). Dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C;
- Soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi;
- Visto per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionale” (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen che abbia rilasciato il visto e per la circolazione fino a 90 giorni negli altri stati Schengen.
Il visto possiede tre parametri fondamentali:
- tipologia di ingresso (VALIDO PER): l’ingresso può essere solo per uno stato europeo o per l’intera area Schengen
- validità (DAL, AL): il periodo durante il quale si può utilizzare il visto per fare uno o più ingressi, di solito è di tre mesi, sei mesi, 12 mesi
- e durata (DURATA DEL SOGGIORNO): è il numero di giorni massimo di permanenza sul territorio nazionale, all’interno dei quali ci possono essere 90gg di turismo in Europa, se il visto è valido per l’Area Schengen, il numero di giorni è inferiore od uguale alla validità del visto, ad esempio un visto turistico può avere validità 6 mesi, ma permanenza massima di 90 giorni. Il numero di giorni di permanenza parte nel computo dal primo ingresso.
Il visto può essere ad ingresso multiplo o singolo (NUMERO DI INGRESSI), l’ingresso singolo è utilizzabile una sola volta, il multiplo permette di entrare ed uscire dal territorio nazionale più volte fino ad esaurimento dei giorni di permanenza sul territorio o fino alla scadenza del visto.
Sul visto (ANNOTAZIONI) è indicata la motivazione del visto di ingresso.
Condizioni generali per l’ingresso dei cittadini stranieri in Italia
L’ingresso nel territorio italiano dei cittadini stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto al cittadino straniero non comunitario che:
- si presenti attraverso un valico di frontiera;
- sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
- disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo);
- sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
- non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS);
- non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
Il cittadino straniero non comunitario già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio - studio/formazione.
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Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.
Domanda di visto di ingresso
La domanda di visto deve essere presentata, su apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera. Lo straniero che richiede il visto deve rivolgersi personalmente alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine o di residenza, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.
Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:
- la finalità del viaggio;
- i mezzi di trasporto e di ritorno;
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
- le condizioni di alloggio;
- la documentazione specificamente richiesta per il tipo di visto che si richiede.
Il visto di ingresso in Italia ha costi variabili in base alla tipologia di visto che viene richiesto.
Rilascio del visto di ingresso
La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.
La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.
Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto.
Il termine di rilascio è di 40 giorni per i visti richiesti per lavoro subordinato, e ha validità 6 mesi; da 10 a 20 giorni per lavoro stagionale, con validità da 20 giorni a 9 mesi; e 120 giorni per lavoro autonomo con validità di 180 giorni dalla data del rilascio.
Il visto di ingresso può anche essere negato e l’eventuale diniego deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
In caso di diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento.
Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. in caso di condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.
I visti di ingresso per soggiornanti di breve duratail 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificaro il regolamento (CE) n. 810/2009. il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. i viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio.