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Parcheggio al Porto Turistico Riva di Traiano: Tariffe e Regolamento

Il Porto Turistico Riva di Traiano, situato al Km 67 + 580 della strada statale n. 1 Aurelia, in concessione alla "Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A.", è un moderno marina privato che riprende le forme e le architetture di opere storiche del territorio.

Si sviluppa su un’area di 25 ettari ed è dotato di circa 1200 posti barca. Al km. 67,580 della S.S. Aurelia nella zona sud della città di Civitavecchia. Il Porto Turistico Riva di Traiano sorge nel tratto di mare compreso fra Civitavecchia e S.Marinella.

Dal 1984, il porto turistico è sede del Circolo Nautico Riva di Traiano, e spesso ospita manifestazioni sportive e regate di vela, oltre a corsi di vela, sub e altre attività culturali come concerti di musica, presentazioni di libri e mostre d’arte.

Il presente Regolamento ha per oggetto l’esercizio e l’uso dell’approdo turistico in concessione alla ” Porto Turistico Riva di Traiano S.p.A.” con sede in Civitavecchia al Km 67 + 580 della strada statale n.

Il Regolamento vincola tutti coloro che a qualsiasi titolo utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi concessi o che prestino la loro opera nell’ambito portuale. Tutti i frequentatori dell’approdo e coloro che vi esercitano attività lavorativa sono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/3/1942 n. 327 e nel relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15/2/1952 n. 328, nonché nella normativa attinente in particolare al settore marittimo ed al diporto nautico e a quanto disposto dalla Regione Lazio in materia di gestione del Demanio Marittimo.

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Servizi Offerti

La Società concessionaria assicura i seguenti servizi:

  • Assistenza all’ormeggio
  • Servizi antincendio secondo le prescrizioni dell’Autorità Marittima
  • Pulizia dello specchio acqueo
  • Pulizia dei pontili e delle banchine, nonché raccolta dei rifiuti di bordo
  • Servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici, e loro manutenzione
  • Illuminazione del porto
  • Segnalamenti marittimi

La Società fornisce altresì un servizio generalizzato sulle strutture e sugli impianti ma non assume alcuna obbligazione nei confronti dei proprietari delle imbarcazioni e delle autovetture all’interno parcheggiate per danneggiamento o eventuali furti atteso che sia le imbarcazioni che le auto e gli oggetti in esse contenuti non sono affidati in custodia.

Pertanto tutti coloro che utilizzano l’approdo devono predisporre idonee misure per proteggere i propri beni da furti, danneggiamenti e simili.

Norme e Divieti

All'interno dell'area portuale, è necessario rispettare diverse norme e divieti:

  • Art. 14 - In tutto l’ambito dell’approdo sia in terra che in mare,è vietato effettuare bagni di mare, sci nautico, canottaggio e attività sportive di qualsiasi genere. Tale divieto comprende le tavole a vela e si estende alle acque antistanti l’imboccatura.
  • Art. 17 - In tutto l’ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e senza museruola.
  • Art. 18 - E’ vietato mettere in moto, a meno che l’imbarcazione stia per lasciare l’ormeggio, e comunque per non più di venti minuti, i motori principali ed ausiliari prima delle ore 09,00 del mattino e dopo le ore 20,00, nonché dalle ore 12,30 alle ore 15,30 durante il periodo giugno - settembre compresi e nei giorni festivi e prefestivi. E’ vietato, inoltre, l’uso dei segnali acustici salvo che per motivi di sicurezza, nonché l’effettuazione di lavori rumorosi; dovrà essere evitata qualunque attività o comportamento (radio, televisione, impianti stereo, schiamazzi, ecc.) che possa disturbare la quiete altrui.
  • Art. 19 - E’ vietato ingombrare con oggetti, materiali ed altro le banchine, i moli ed i pontili, i piazzali e le strade di transito.
  • Art. 20 - E’ vietato custodire in locali di deposito materiali infiammabili, esplodenti o suscettibili di formare miscele esplosive. E’ vietato effettuare sui pontili e sulle banchine lavori che possano sporcare o arrecare danni. E’ vietato sui pontili e sulle banchine maneggiare materiali infiammabili, accendere fuochi o utilizzare bracieri di qualsiasi genere. E’ vietato, in tutto l’ambito portuale, effettuare il lavaggio di autoveicoli.
  • Art. 37 - E’ vietato il getto dei rifiuti di qualsiasi genere (oggetti, liquidi, detriti, ecc.) sia a terra che a mare.

Accesso ai Pontili

L’accesso ai pontili è riservato:

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  • Ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri ed ospiti delle unità ormeggiate
  • Al personale dipendente o fiduciario della Società concessionaria
  • Ai tecnici autorizzati dalla Direzione dell’approdo ad accedere a bordo per ragioni di servizio
  • Alle persone espressamente autorizzate dalla Direzione dell’approdo, ed alle Forze di Polizia

Traffico Veicolare

Art.31 - La velocità massima consentita sulle strade all’interno del Porto è di 30 km orari per le autovetture e 15 km orari per i motocicli. L’ accesso dei veicoli all’ interno dell’ approdo è consentito esclusivamente ai titolari di posti macchina. Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo.

L’ accesso è inoltre consentito:ai mezzi delle Forze di Polizia e a quelle impegnate in operazioni di soccorso, antincendio,antinquinamento e a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso dalla Direzione.

Ogni altro utente dell’ approdo, per depositare persone o bagagli, può accedere con la propria autovettura al punto più vicino all’ unità interessata, appositamente indicato dalla Direzione. Al termine delle citate operazioni, gli autoveicoli dovranno essere posteggiati nelle zone destinate al parcheggio riservato o libero, secondo il caso.

Il traffico veicolare all’ interno dell’approdo deve svolgersi esclusivamente lungo gli itinerari, nelle sedi stradali e alle velocità indicate da apposita segnaletica. Indipendentemente da ciò, ogni conducente dovrà condurre il proprio mezzo con la massima prudenza e nella consapevolezza che in tutto l’ ambito dell’ approdo l’ accesso ai mezzi terrestri è consentito per il parcheggio e non per la circolazione.

Posti Macchina nei Parcheggi Riservati

Art.47 - I posti macchina nei parcheggi riservati sono numerati ed a ciascuna autovettura autorizzata è assegnato un posto fisso. Al titolare del posto fisso viene assegnato un contrassegno portante il numero del posto medesimo.

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Presso la Direzione è tenuto apposito registro, nel quale sono elencati numericamente i posti macchina con la indicazione del nominativo cui sono riservati. Ciascuna autovettura deve essere parcheggiata esclusivamente nello spazio numerato e ad essa riservato. In caso di inadempienza sarà provveduto alla rimozione, come precisato nell’ art.50.

Il posto macchina non potrà essere utilizzato per parcheggiare roulottes, campers, carrelli porta barche e, in ogni caso, veicoli di qualsiasi tipo le cui dimensioni eccedano quelle indicate dall’apposite strisce.

Oltre ai parcheggi, di cui ai precedenti articoli, la Società concessionaria si riserva di istituire parcheggi liberi a tempo ed a pagamento, le cui aree saranno indicate...

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