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Penali di Annullamento Viaggio: Guida Completa

Organizzare una vacanza è sempre entusiasmante, ma a volte imprevisti o cambi di programma possono costringerti a rinunciare a un viaggio già prenotato. In questi casi, conoscere le penali legate all’annullamento del pacchetto turistico è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese. Le penali, infatti, variano in base a diversi fattori, tra cui il momento dell’annullamento rispetto alla data di partenza e le condizioni specifiche legate al tuo viaggio. Scopriamo insieme come vengono calcolate le penali per un annullamento volontario da parte del viaggiatore e quali sono i criteri principali da considerare.

Come vengono calcolate le penali per un annullamento volontario?

All’interno del tuo contratto di viaggio trovi la sezione dedicata alle penali come per esempio questa:

PENALI PER ANNULLAMENTO VOLONTARIO APPLICATE A QUESTA PRENOTAZIONE:

  • VOLI: TARIFFA SPECIALE NON RIMBORSABILE
  • Fino a 30 giorni dalla partenza: 40% della quota base (voli inclusi) + Gestione Pratica e Assicurazione
  • Da 29 a 15 giorni dalla partenza: 55% della quota base (voli inclusi) + Gestione Pratica e Assicurazione
  • Da 14 giorni fino alla partenza: 100% della quota base (voli inclusi) + Gestione Pratica e Assicurazione

Nella prima pagina del tuo contratto di viaggio troverai il dettaglio dei costi che, il più delle volte, è suddiviso in questo modo (le cifre qui di seguito sono indicative e inserite per agevolare il conteggio):

  • Quota Base: 10.000€
  • Tasse Aeroportuali: 1.000€
  • Gestione pratica e Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento: 400€

- All’interno della Quota Base, sono inclusi: costo dei biglietti aerei (escluse le tasse) + costo di tutti gli hotel + costo dei trasferimenti + costo delle eventuali escursioni o esperienze - All’interno delle Tasse Aeroportuali, sono incluse tutte le tasse relative ai voli - All’interno della Gestione pratica e Assicurazione Medico Bagaglio Annullamento, sono incluse le spese di gestione della tua pratica e il costo della tua assicurazione.

Leggi anche: Tutela del consumatore: annullamento viaggi Alpitour

Nel caso tu debba annullare il viaggio calcoleremo noi il valore della penale seguendo la scaletta sopra riportata e il valore della penale cambierà in base al momento in cui viene richiesto l’annullamento.

Ipotizziamo che il viaggio debba essere annullato a 20 giorni dalla partenza: la scaletta di penale indica che la percentuale applicata è del 55% e verrà applicata alla quota base scorporata dell’intero costo dei biglietti aerei (tasse incluse) che non sono mai rimborsabili. In questo specifico esempio, ipotizziamo che il costo dei biglietti aerei ammonti a 2.000€ più 1.000€ di tasse quindi 3.000€ totali (il costo della tariffa volo senza le tasse non è riportato nelle specifiche dei costi in quanto si tratta di un pacchetto di viaggio e dovremo quindi fornirtelo noi).

Scorporiamo il costo dei voli senza le tasse (2.000€) dalla quota base (quindi 10.000€ - 2.000€ ) otteniamo 8.000€ a cui andremo ad applicare la penale del 55% ottenendo così una penale di 4.400€ a cui sommeremo il totale dei voli di 3.000€ e la Gestione pratica e Assicurazione Medico Bagaglio. La penale totale sarà quindi di 4.400€ (55% sulla quota base) + 3.000€ (totale dei voli) + 400€ (Gestione pratica e Assicurazione Medico Bagaglio) = 7.800€.

L'importanza dell'assicurazione

La cosa importante da sapere è che tutti i nostri pacchetti di viaggio hanno inclusa di default l’assicurazione medico bagaglio annullamento (trovi il link con le condizioni dell’assicurazione stipulata all’interno del contratto di viaggio) che potrai utilizzare (se le motivazioni del tuo annullamento sono coperte) per non perdere l’importo della penale. L’eventuale franchigia dell’assicurazione andrà calcolata sui 7.800€ e se ipotizziamo che la franchigia sia del 20%, l’assicurazione ti rimborserà 6.240€ (7.800€ - 1.560€ (20%)).

Tenendo sempre valido il caso appena descritto, se ti troverai ad annullare a 20 giorni dalla partenza avrai già saldato il totale pratica (nell’esempio 11.400€) e di conseguenza, Jambo ti rimborserà l’importo non in penale pari a 3.600€ (totale pratica di 11.400€ meno i servizi in penale di 7.800€) mente l’assicurazione (se le motivazioni del tuo annullamento sono coperte) ti rimborserà 6.240€ (come da calcolo precedente) e l’effettiva penale che avrai pagato per l’annullamento del viaggio sarà pari a 1.560€ (che è il 20% di franchigia dell’assicurazione).

Leggi anche: Tutela Legale in Caso di Annullamento

Puoi ridurre ulteriormente questa spesa in caso di annullamento stipulando (unicamente in fase di conferma viaggio) una assicurazione a franchigia ZERO che ti costerà un pochino in più ma in caso di annullamento l’unica quota che perderai sarà il puro costo della polizza.

Consigli utili in caso di imprevisti

È comprensibile la frustrazione di non poter partire più per un viaggio programmato - e desiderato - da tempo a causa di gravi imprevisti come una malattia, un lutto, impegni di lavoro non procrastinabili. Il primo consiglio è di comunicare immediatamente alla compagnia aerei dei propri voli, alla struttura ricettiva presso cui si è prenotato, a chi gestisce eventuali tour, escursioni e visite che si hanno in programma che si è impossibilitati a partire. In molti casi è prevista, infatti, una finestra temporale entro cui si ha diritto alla cancellazione gratuita del viaggio o almeno al rimborso di una percentuale del prezzo pagato.

Avendo acquistato un’assicurazione per l’annullamento del viaggio è più facile recuperare quanto già speso per la vacanza che non si potrà più fare. La maggior parte delle polizze coprono almeno la penale sull’annullamento del viaggio a causa di gravi impedimenti personali o familiari (alcune polizze, le più moderne, includono negli impedimenti familiari anche quelli che riguardano i cuccioli domestici) e spese e maggiorazioni per un’eventuale riprogrammazione del viaggio.

Se il viaggio a cui non si potrà più partecipare è stato acquistato in agenzia, la prima cosa da fare quando si è costretti ad annullarlo è rileggere il contratto e cosa prevede in casi come questo. Spesso è richiesto il pagamento di una penale ma l’entità della stessa varia a seconda di quanto manca alla partenza, risultando in genere più alta più ci si avvicina alla data prevista per il viaggio.

Cedere a terzi, seppur a malincuore, la propria vacanza è del resto una delle soluzioni più semplici e più sicure per non rischiare di perdere tutti i soldi già spesi per il viaggio. La maggior parte di compagnie di trasporto, strutture ricettive, tour operator, attrazioni turistiche infatti rendono possibile il cambio nominativo fino a pochissimo tempo prima della partenza e hanno limiti meno stringenti per procedervi.

Leggi anche: Annullare un viaggio senza giustificativo

Diritto di Recesso

Il diritto di recesso è, in linea di principio, riconosciuto ai consumatori che acquistano on line, grazie alla normativa vigente (non derogabile). La legge riconosce il diritto di recesso anche a chi acquista viaggi on line, al fine di concedere al consumatore - viaggiatore on line uno spazio decisionale successivo all’accordo e apprestare, in tal modo, una tutela adeguata dinanzi alle condizioni contrattuali redatte dai numerosi siti web che vendono viaggi on line. Questi ultimi, infatti, propongono generalmente solo le immagini dei beni e dei servizi offerti, con la conseguenza che quel che il viaggiatore-consumatore on line troverà in loco non sempre corrisponderà in toto all’offerta del sito.

Il Codice del consumo, però, pone anche dei limiti all’esercizio del diritto di recesso nei contratti di viaggio stipulati a mezzo Internet. L’art. 64, comma 1, del Codice del Consumo, in particolare, prevede che “per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5“.

Sennonché, l’art. 55 del Codice del Consumo individua i casi in cui il diritto di recesso ex art. 64 è escluso, stabilendo al comma 1, lett. b) che esso non si applica “ai contratti di fornitura dei servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o ad un periodo prestabilito“.

Quest’ultima disposizione ha sollevato il problema della sua applicabilità ai pacchetti turistici tutto compreso conclusi on line, problema al quale la giurisprudenza ha finito col dare risposta affermativa nell’intento di tutelare i fornitori di determinati servizi da improvvisi e immotivati recessi.

L’art. 55, comma 2, lett. a), del Codice del Consumo prevede, infatti, l’impossibilità di esercitare il diritto di recesso nei casi di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima di 10 giorni dalla conclusione del contratto.

Il diritto di recesso del viaggiatore on line è regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 9 e 11 della Convenzione internazionale sul contratto di viaggio (CCV) del 1970, nonché agli artt. 86 lett. d), 90, 91 e 92 del Codice del Consumo. In particolare, l’art. 9 della Convenzione prevede un generale potere di recesso oneroso, mentre l’art. 11 contempla un caso particolare di recesso gratuito per giusta causa. L’art. 86 lett. d) del Codice del Consumo contempla, invece, un’ipotesi di recesso parzialmente oneroso in caso di recesso da parte del viaggiatore, limitando l’importo da corrispondere al tour operator al 25% del prezzo versato a titolo di caparra.

Riferimenti legislativi

Di seguito sono riportati alcuni riferimenti legislativi rilevanti in materia:

  • - D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo)
  • - Art. 55, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 206/2005 (Esclusioni)
  • - Art. 55, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 206/2005 (Esclusioni)
  • - Art. 64 , comma 1, D. Lgs. n. 206/2005 (Esercizio del diritto di recesso)
  • - Art. 90, D. Lgs. n. 206/2005 (Revisione del prezzo)
  • - Art. 91, D. Lgs. n. 206/2005 (Modifiche delle condizioni contrattuali)
  • - Art. 92, D. Lgs. n. 206/2005 (Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio)
  • - Art. 11, CCV: “L’organizzatore di viaggi non può aumentare il prezzo globale se non in conseguenza di variazioni del corso dei cambi o delle tariffe dei vettori e a condizione che questa possibilità sia stata prevista nel documento di viaggio. Se l’aumento del prezzo globale eccede il 10 per cento, il viaggiatore può annullare il contratto senza indennizzo né rimborso.

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