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Penali di Annullamento Pacchetto Turistico: Normativa e Tutela del Consumatore

La compravendita di pacchetti turistici, sia che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata da una complessa legislazione. Tale legislazione include la L. 27/12/1977 nr. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Turismo (art. 32 - 51) e s.m.i.

La normativa sui pacchetti turistici entrata in vigore con il Dlgs del 21 maggio del 2018 n.62 ha recepito ed attuato la Direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, modificando di fatto il Codice del Turismo. La nuova legge sui pacchetti turistici composta da 9 sezioni ha modificato il VI titolo del Dlgs 79/2011 integrando i contratti del turismo organizzato al Codice del turismo.

Innanzitutto questa modifica disciplina i contratti del turismo organizzato in particolar modo i pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati. La normativa sui pacchetti turistici trova la sua applicazione ai pacchetti offerti in vendita o venduti attraverso dei professionisti, e ai servizi collegati al pacchetto turistico venduti ai viaggiatori da professionisti.

I servizi turistici collegati sono i servizi acquistati da diversi professionisti con contratti differenti, ma comunque collegati tra di loro. Ad esempio, se durante la prenotazione di un pacchetto turistico, un cliente decide di acquistare un biglietto per un concerto, tale rientra nella disciplina del pacchetto turistico, e ne gode pertanto di tutti i diritti e tutele.

L’organizzatore di viaggi (tour operator o agenzia viaggi incoming) o il venditore (agenzia viaggi online, portale turistico) che vende un pacchetto turistico devono fornire al viaggiatore il modulo informativo prima della conclusione del contratto. Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore assumono carattere vincolante e diventano parte integrante del contratto. Tali non possono subire variazioni salvo accordo esplicito tra le parti. Il contratto di pacchetto turistico è stipulato in un linguaggio semplice, chiaro e leggibile.

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Nel caso in cui un’agenzia viaggi intermediaria, o un venditore offra viaggi sul proprio sito web creati da un organizzatore, il venditore in qualità di intermediario, è responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore. La normativa sui pacchetti turistici stabilisce la responsabilità del professionista, (organizzatore, venditore o fornitore di servizi turistici) anche nel qualcaso vi siano degli errori tecnici del sistema di prenotazione oppure commessi durante il processo di prenotazione del pacchetto turistico.

Qualora un professionista, organizzatore o venditore che sia, a causa di un danno debba corrispondere un indennizzo o un risarcimento, ha diritto di regresso nei confronti di terze persone o coloro che hanno causato o contribuito al verificarsi della situazione che ha condotto alla richiesta di risarcimento da parte del cliente. A seguito di un risarcimento del danno ad un viaggiatore, causato da terzi, in seguito al risarcimento del danno ad opera del venditore o organizzatore, tali hanno diritto di surrogazione verso terzi responsabili.

La normativa sui pacchetti turistici per quasi la sua totalità delle sezioni, tratta per lo più della tutela dei viaggiatori durante l’esecuzione di un pacchetto turistico. Ciò è dovuto principalmente all’introduzione dei punti vendita online, che nell’ultimo decennio ha causato parecchi disguidi. Pertanto per assicurare una protezione efficace dei viaggiatori all’interno dell’Unione Europea, dapprima con il Regolamento Europeo 2012/2032 e dopo con il Decreto Legislativo 62/2018 sono state introdotte tutele specifiche per il viaggiatore.

Il viaggiatore qualora il contratto di compravendita di un pacchetto turistico avvenga in presenza fisica di entrambe le parti, ha diritto di ottenere una copia cartacea del contratto. Il codice del turismo aggiornato prevede il diritto di cessione del contratto di viaggio entro 7 giorni dalla partenza da parte del viaggiatore ad un terzo soggetto, purchè siano rispettate le condizioni previste per la fruizione del viaggio. Il cedente e il cessionario tuttavia sono responsabili del pagamento del saldo o eventuali costi, diritti e imposte derivanti dalla cessione.

Tuttavia, può capitare che in presenza di un difetto di conformità del pacchetto turistico tale da compromettere l’esecuzione anche parziale del viaggio, il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni, in relazione alla durata della non conformità, ammesso che tale non sia imputabile al viaggiatore. Il decreto prevede che le condizioni del contratto non possono essere modificate unilateralmente, fatto salvo che questo non sia riservato nel contratto e le modifiche apportate siano di scarsa entità.

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Però per avvalersi di tale diritto, il consumatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione entro un tempo stabilito dal professionista. Il viaggiatore per le tutele concesse dalla disciplina dei contratti di viaggio, ha il diritto al recesso prima dell’inizio del pacchetto, dietro rimborso per le spese sostenute dall’organizzatore.

Il viaggiatore ha tra l’altro diritto al rimborso, nel caso in cui non venga raggiunto un numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del viaggio. Il viaggiatore ha il diritto di recesso anche qualora il contratto sia stipulato al di fuori dei locali commerciali. Se un servizio turistico non è conforme a quanto espresso e sottoscritto nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore in primis deve porre rimedio al difetto.

La normativa sui pacchetti turistici, la quale prevede tra l’altro che gli organizzatori di viaggi e i venditori siano coperti da contratti di assicurazione. Contratti assicurativi per la responsabilità civile del viaggiatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza degli obblighi assunti con il contratto.

Di seguito, alcuni punti chiave relativi al recesso del cliente e alle modifiche del pacchetto turistico:

  • Recesso del Cliente/Viaggiatore: Il Turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore dopo la conferma della prenotazione, ma prima della partenza e non accettata dal Turista.
  • Restituzione del Prezzo: alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.
  • Comunicazione della Decisione: Il Turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica.
  • Penali in Caso di Recesso: In caso di recesso dal contratto da parte del Turista prima della partenza al di fuori dei casi elencati ai precedenti commi del presente articolo e nel caso di mancato pagamento previsto dall’articolo 6, sarà addebitata una penale indipendentemente dal pagamento dell’acconto previsto dall’art. 6.
  • Modifiche Richieste Prima della Partenza: Le modifiche richieste dal Turista a prenotazioni già accettate non obbligano l’Organizzatore nei casi in cui non possono essere soddisfatte.

Si esprime in questo senso innanzitutto l’ordinanza del Tribunale di Torino del 2 ottobre 2014, emessa nell’ambito di un procedimento sommario (cosiddetto ex articolo 702 bis). In questo caso, una coppia acquistava un pacchetto turistico, quale proprio viaggio di nozze. Ciò significa che laddove, come purtroppo è già capitato in passato, nel luogo di vacanza scelto dal viaggiatore si verifichino atti di terrorismo o calamità naturali, il viaggiatore ha il diritto di non partire più per la vacanza prenotata e ad ottenere la restituzione delle somme pagate per il suo acquisto. La portata di questa norma, che ha certamente un impatto positivo e di massima garanzia verso il consumatore, rischia tuttavia di avere un impatto notevole e certamente negativo nel caso in cui il t.o. organizzatore non sia un grande operatore, che può più facilmente “ammortizzare i costi di una tale evenienza, ma una piccola realtà imprenditoriale.

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Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il D.L. 17 marzo 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, hanno introdotto misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

In questo caso, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, entro un periodo di 5 giorni dalla data della conclusione del contratto, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Questo tema, che ha dato molto da discutere in passato, è stato oggi chiaramente risolto con la previsione normativa che stiamo esaminando. Pensiamo al caso in cui il viaggiatore abbia stipulato un contratto di finanziamento, per l’acquisto di una vacanza o un contratto di assicurazione, per il caso di smarrimento del bagaglio.

ART. 41 D.Lgs. 79/2011 (Diritto di recesso prima dell'inizio del pacchetto):

  • 1. al viaggiatore che ne faccia richiesta.
  • 2. previsti che derivano dalla riallocazione dei servizi turistici.
  • 3. riallocazione dei servizi turistici.
  • 4. indennizzo supplementare.
  • 5. prima dell'inizio del pacchetto.
  • 6. dal recesso.
  • 7. penali e senza fornire alcuna motivazione.

Il diritto di recesso è escluso. L'esclusione del diritto di recesso. - (con l'art. comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio utilizzare entro un anno dall'emissione.

È importante notare che determinate offerte possono essere soggette a particolari condizioni le quali saranno riportate sulla singola offerta. Tali condizioni saranno predominanti sulle condizioni generali su riportate. In alcuni casi a determinati clienti possono essere concesse diverse policy annullamento che vengono riportate nei contratti, anche in questo caso tale condizioni prevalgono sulle condizioni generali su riportate.

Infine, conformità è la parola d’ordine per tutelare l’immagine di un tour operator o un’agenzia viaggi. Creare pacchetti turistici conformi a quanto richiesto dalle norme è il punto focale. Questo obiettivo deve essere sempre perseguito attraverso la cultura della conformità. È necessario infatti scegliere con cura i fornitori dei propri pacchetti turistici e anche i soggetti incaricati alla vendita.

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