Albergo Atene Riccione

 

Competenze della Polizia di Stato in Materia di Stranieri

Questo inserto ha il fine di fornire un utile strumento di informazione, consultazione e orientamento sui complessi aspetti normativi e amministrativi in materia di immigrazione, aggiornato con i più recenti provvedimenti legislativi, e sulla presenza degli stranieri in Italia.

Normativa di Riferimento

Le principali normative di riferimento includono:

  • Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
  • Dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni
  • Decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011
  • Regolamento (CE) n. 539 del 2001
  • Regolamento (CE) n. 562 del 2006 - codice frontiere Schengen
  • Regolamento (CE) n. 810 del 2009 - codice dei visti
  • Legge 28 maggio 2007, n.

Visto d’Ingresso

Il visto d’ingresso è l’autorizzazione concessa agli stranieri e agli apolidi per l’attraversamento delle frontiere e, quindi, per l’ingresso nel territorio italiano. Il codice dei visti prevede che il visto possa essere richiesto dallo straniero, rivolgendosi alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana presente nel proprio Paese.

La domanda deve essere presentata non prima di 3 mesi dall’inizio del viaggio previsto. Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi alla rappresentanza diplomatica o consolare personalmente, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno.

Inoltre, il richiedente deve consentire il rilevamento delle proprie impronte digitali e, ove previsto, dimostrare di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, che copra le spese che potrebbero rendersi necessarie per il rimpatrio dovuto a motivi di salute, cure mediche urgenti, ricoveri ospedalieri d’urgenza o morte durante il soggiorno nel territorio degli Stati membri. Nel caso di minori, il decreto interministeriale n.

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Il visto è rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di origine o di residenza stabile del richiedente. Tale rappresentanza deve accertare il possesso dei requisiti necessari; inoltre, dopo aver valutato la ricevibilità dell’istanza sulla base della documentazione presentata, avvia le verifiche preventive di sicurezza.

A tale scopo è consultato, tramite la rete mondiale visti, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen. La rappresentanza diplomatica o consolare può negare il visto, con provvedimento da notificare al richiedente; questi, entro 60 giorni, può opporsi al diniego, presentando ricorso al Tar del Lazio.

Nel caso di diniego di visto richiesto per motivi familiari, il ricorso va presentato al tribunale ordinario in composizione monocratica del luogo in cui risiede il familiare del ricorrente (presente in Italia), senza limiti di tempo. Il diniego può essere disposto anche qualora il richiedente sia a rischio di immigrazione illegale (nei casi di visti di breve durata e anche per i visti di lunga durata, ma limitatamente alle ipotesi di richiesta per motivi di studio) o costituisca un rischio per la sicurezza dello Stato membro.

Per facilitare la rapida identificazione da parte dei servizi di controllo, sulla vignetta adesiva, alla voce “tipo di visto”, è apposta una lettera, che può essere A (nel caso di transito aeroportuale), C (nel caso di soggiorni di breve durata, validi fino a un massimo di 90 giorni) e D (nel caso di soggiorni di lunga durata, validi oltre 90 giorni).

Il decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 elenca e delinea l’ambito applicativo delle motivazioni di visto, rilasciate dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane presenti all’estero.

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Sono esenti da tale obbligo e solo per soggiorni di durata massima di 90 giorni (tranne che per cure mediche e attività lavorativa remunerata) le persone provenienti da: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahama, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, El Salvador, Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Giappone, Guatemala, Honduras, Israele, Malesia, Maurizio, Messico, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis, San Marino, Santa Sede, Serbia, Seicelle, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

Il periodo di permanenza previsto dal visto è prorogato qualora l’autorità competente di uno Stato membro ritenga che il titolare del visto abbia dimostrato l’esistenza di motivi di forza maggiore o di ragioni umanitarie che gli impediscono di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del periodo di validità del visto.

Lo straniero già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno valido è esente da visto per soggiorni la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni. Al riguardo, occorre considerare il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno.

Documenti di Viaggio

  • Il passaporto è di norma individuale, cioè valido solo per la persona che ne è titolare.
  • Titolo di viaggio per apolidi: è rilasciato a coloro che sono considerati apolidi, ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, ratificata con legge 1 febbraio 1962, n.
  • Documento rilasciato da un quartier generale della Nato: è rilasciato al personale civile e militare in servizio in uno Stato dell’Alleanza Atlantica.

Mezzi di Sussistenza

Lo straniero che entra nello Spazio Schengen o in Italia deve disporre di mezzi finanziari per il proprio sostentamento; la disponibilità dei mezzi di sussistenza per l’ingresso ed il soggiorno o nel territorio dello Stato può essere dimostrata mediante l’esibizione di denaro contante, di fideiussioni bancarie, di polizze fideiussorie, di equivalenti titoli di credito, di titoli di servizi prepagati o di atti comprovanti la disponibilità in Italia di fonti di reddito.

Nel caso in cui lo straniero presente in Italia sia interessato al ricongiungimento con i propri familiari residenti all’estero, preliminarmente all’ingresso dei congiunti, deve dimostrare, in Prefettura, presso il competente Sportello unico per l’immigrazione, la disponibilità di un reddito annuo proporzionato al numero dei familiari con i quali vuole ricongiungersi.

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Dichiarazione di Presenza

Quelli che provengono da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un apposito modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

Qualora proveniente da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen, presentandosi entro otto giorni dall’ingresso in Italia presso la questura della provincia in cui si trova, per sottoscrivere il prescritto modulo; in alternativa, qualora dimori in una struttura alberghiera, può firmare l’apposita scheda per alloggiati.

Oppure rendere la dichiarazione di presenza, anziché chiedere tale permesso, solo se è entrato in Italia per soggiorni di durata non superiore a tre mesi per visite, affari, turismo e studio.

Permesso di Soggiorno

Il Regolamento (Ce) n. 1030/2002 del Consiglio dell’Unione Europea, del 13 giugno 2002, modificato dal Regolamento (Ce) n. 380/2008 del Consiglio dell’Unione Europea, del 18 aprile 2008, ha istituito un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

Tale permesso di soggiorno è rilasciato dalla questura in cui dimora lo straniero, previo accertamento della sua identità personale, e contiene oltre ai dati anagrafici e l’immagine del volto anche le impronte digitali del titolare. Ha caratteristiche tali da garantire maggiori standard di sicurezza nei termini di riconoscibilità del titolare e di falsificabilità del titolo.

Per i figli minori di anni quattordici, inseriti sul titolo di soggiorno di uno dei genitori è previsto il rilascio di una smart-card che costituisce un allegato del titolo di soggiorno del genitore. Infatti, riporta lo stesso numero e la medesima scadenza del permesso di soggiorno del genitore e le generalità e la fotografia del minore.

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è stato fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero intende soggiornare, in determinate ipotesi anche tramite gli uffici postali abilitati, entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato.

In applicazione della Direttiva del ministro dell’Interno pro-tempore del 5 agosto 2006 e del 20 febbraio 2007, nonché delle disposizioni operative impartite dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere il 30 gennaio 2009, lo straniero che esibisce la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione dell’istanza di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o ricongiungimento familiare ha i medesimi diritti connessi al possesso del citato titolo.

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno è tenuto a stipulare con lo Stato italiano un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Nell’attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro, lo straniero può svolgere temporaneamente attività lavorativa fino ad un’eventuale comunicazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rilascio di tale permesso. Detta comunicazione deve essere notificata non solo all’interessato, ma anche al datore di lavoro.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza del contratto di soggiorno per lavoro. Nell’attesa del rinnovo di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, lo straniero può lavorare fino alla eventuale comunicazione, da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’esistenza di motivi ostativi al rinnovo del titolo.

L’interessato deve inoltrare l’istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno al questore della provincia in cui dimora tramite gli uffici postali utilizzando l’apposito kit a disposizione, oppure rivolgendosi a comuni e patronati abilitati, affinché precompilino l’istan

Cause Ostative al Soggiorno

Lo straniero o l’apolide che non soddisfa tali condizioni, pertanto, è respinto alla frontiera e non entra in Italia ovvero, qualora già si trovi sul territorio nazionale, non può più soggiornarvi, salvo che da una valutazione del singolo caso emerga l’esigenza di conferirgli il diritto di soggiorno. Al riguardo, se lo straniero già si trova sul territorio nazionale ed è legato da vincoli familiari con altra persona legalmente soggiornante, la sussistenza di una delle suddette condanne penali non produce un automatico effetto ostativo alla sua permanenza in Italia.

Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

La Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere coordina le attività operative per il contrasto dell’immigrazione irregolare, nonché le attività operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi, assicura lo svolgimento delle connesse attività amministrative e svolge le attività di cooperazione internazionale di polizia, per gli aspetti di specifica competenza.

Con l’emanazione del Decreto ministeriale del 6 febbraio 2020, è stata così articolata:

Ufficio Affari Generali

L’Ufficio Affari generali è diretto da un dirigente superiore della Polizia di Stato. Cura la pianificazione e la definizione dei programmi e degli obiettivi, nonché l’adozione dei provvedimenti di organizzazione interna e il controllo di gestione; predispone contributi per gli atti normativi e di amministrazione generale e per gli atti di sindacato ispettivo parlamentare nelle materie di specifica competenza; fornisce consulenza sulle questioni di natura tecnico-giuridica; cura il contenzioso della Direzione centrale; provvede agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; provvede alla gestione delle risorse umane della Direzione Centrale; cura il raccordo con gli Uffici del ministero dell’Interno e degli altri enti istituzionali competenti in materia di immigrazione nonché il raccordo e la comunicazione interna degli uffici.

All’Ufficio affari generali è assegnato, in posizione di staff, un dirigente dell’Area I - II fascia dell’Amministrazione civile dell’interno che cura la gestione dei capitoli di spesa e dei fondi istituiti per il contrasto dell’immigrazione irregolare e per le attività di polizia e di sicurezza delle frontiere, ivi compresi quelli di derivazione comunitaria ed internazionale; cura le gestioni amministrativo-contabili attinenti allo sviluppo della cooperazione internazionale di polizia; provvede ad ogni altro adempimento di natura amministrativo-contabile attinente alle esigenze della Direzione centrale.

Servizio Immigrazione

Il Servizio immigrazione è diretto da un dirigente superiore della Polizia di Stato ed è articolato in 3 divisioni. Cura il coordinamento delle attività, anche di natura operativa, finalizzate al contrasto dell’immigrazione irregolare e a garantire il regolare soggiorno nel territorio dello stato dei cittadini stranieri; svolge le attività di cooperazione internazionale di polizia, per gli aspetti di specifica competenza.

La 1^ Divisione cura le procedure amministrative finalizzate all’emissione dei permessi di soggiorno e le strategie organizzative di supporto agli Uffici immigrazione delle questure; le attività concernenti il riconoscimento del diritto di asilo e dello status di protezione internazionale; le procedure riguardanti l’attuazione di convenzioni internazionali in materia di ingresso e soggiorno dello straniero e in materia di riammissione in vigore con i Paesi comunitari; assicura l’applicazione del Regolamento di Dublino n. 604/2013; assicura la gestione del procedimento amministrativo delle istanze di rientro in Italia di cittadini stranieri espulsi.

La 2^ Divisione cura le procedure amministrative finalizzate all’emissione dei provvedimenti di espulsione ed allontanamento, assicura la gestione, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare; le attività concernenti l’adozione dei provvedimenti di espulsione di competenza del ministro dell’Interno; svolge compiti di coordinamento e raccordo dei servizi di contrasto all’immigrazione irregolare e ai fenomeni di irregolare permanenza nel territorio dello Stato, nonché delle attività di identificazione all’atto degli sbarchi anche in diretto contatto con le competenti Agenzie europee; le attività necessarie all’esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dal territorio dello Stato, mantenendo i necessari contatti con Organi, Amministrazioni centrali, Agenzie e Autorità nazionali ed internazionali a vario titolo interessati.

La 3^ Divisione cura le attività di cooperazione internazionale di polizia nel settore del contrasto all’immigrazione irregolare; svolge la funzione di punto di contatto con l’Agenzia europea Frontex, partecipa alle attività negoziali finalizzate alla conclusione di accordi ed intese per il contrasto all’immigrazione irregolare e in materia di riammissione e rimpatrio; cura i programmi di assistenza tecnica e di formazione per le Forze di polizia dei paesi partner di origine e transito dei flussi di immigrazione irregolare; cura l’elaborazione, lo sviluppo e l’implementazione dei progetti di capacity building a favore dei suddetti paesi partner, finanziati da risorse nazionali o fondi europei.

Servizio Polizia delle Frontiere

Il Servizio Polizia delle frontiere è diretto da un dirigente superiore della Polizia di Stato ed è articolato in 3 Divisioni. Cura le attività amministrative ed operative di polizia di frontiera e di sicurezza degli scali aeroportuali e marittimi; coordina le attività degli uffici della Specialità della Polizia di frontiera della Polizia di Stato; assicura il coordinamento, anche a livello operativo, delle attività di sorveglianza delle frontiere aeree, marittime e terrestri; cura le attività di competenza dell’Amministrazione della pubblica sicurezza per la sicurezza delle frontiere.

La 1^ Divisione coordina e pianifica le attività di controllo delle frontiere svolte dalla specialità della Polizia di frontiera della Polizia di Stato, anche per quanto concerne la collaborazione operativa con gli organi di polizia di frontiera di altri Paesi e la cooperazione di polizia transfrontaliera; elabora le strategie di impiego operativo delle risorse umane e strumentali; cura la razionalizzazione dell’impiego dei reparti e verifica l’operatività degli stessi; emana direttive immediatamente esecutive sulla linea di frontiera nonché le circolari interpretative della materia per assicurare uniformità d’azione; predispone le statistiche concernenti l’attività disimpegnata dagli Uffici di Polizia di frontiera nonché la redazione dei relativi modelli finalizzati all’analisi del rischio; coordina l’attività di polizia giudiziaria effettuata dai dipendenti Uffici di Polizia di frontiera nelle materie di specifica competenza.

La 2^ Divisione coordina le attività svolte dagli Uffici della Specialità della Polizia di frontiera della Polizia di Stato in materia di sicurezza delle frontiere aeree e marittime negli aeroporti e porti, supervisionando alla corretta implementazione ed aggiornamento delle pianificazioni di emergenza, mantiene rapporti con le altre Amministrazioni ed organismi dell’Unione europea competenti in materia di sicurezza dei trasporti aerei e marittimi; assicura le partecipazione alle attività ispettive volte a verificare il rispetto dei previsti standard dei servizi di sicurezza sussidiaria nei porti e negli aeroporti; provvede alla gestione operativa dei sistemi informativi e telematici dedicati in uso agli uffici di Polizia di frontiera e pianifica le relative risorse; assicura le attività di studio, progettazione ed evoluzione dei medesimi sistemi informativi, curando anche i progetti e le iniziative finanziate con fondi europei; sviluppa la trattazione delle questioni concernenti il contrasto dei falsi documentali, nel settore di competenza della Direzione centrale, garantendo la gestione operativa delle apparecchiature di rilevazione.

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