Regolamento Affitti Turistici in Veneto: Normativa e Obblighi
Il Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 (BUR n. DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11) disciplina gli obblighi informativi dei locatori turistici nella Regione Veneto. La legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, denominata "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", funge da base per tale regolamentazione.
Finalità e Ambito di Applicazione
L'Art. 1 del regolamento stabilisce le finalità, mentre l'Art. 2 ne definisce l'ambito di applicazione. Le disposizioni si applicano agli alloggi situati nel territorio della Regione del Veneto e dati in locazione per finalità turistiche, senza prestazioni di servizi a favore dei turisti durante il loro soggiorno, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431.
Il presente regolamento disciplina gli obblighi informativi del locatore turistico, le modalità sia di rilascio del codice identificativo regionale (C.I.R.) necessario per acquisire il codice identificativo nazionale (C.I.N.), sia di esposizione del C.I.N. dell'alloggio oggetto di locazione turistica, in conformità all'articolo 13 ter del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica.
Obblighi Informativi del Locatore Turistico (Art. 3)
Il locatore, sia che eserciti l'attività in forma imprenditoriale che non imprenditoriale, deve:
- Registrare l'alloggio nell'Anagrafe regionale delle strutture ricettive.
- Comunicare alla Direzione regionale competente i dati statistici riguardanti gli arrivi e le presenze dei turisti ospitati per gli adempimenti istituzionali di rilevazione statistica.
Comunicazione di Locazione Turistica
Il locatore è tenuto a comunicare tramite la piattaforma ROSS 1000:
Leggi anche: Liguria: Affitti Brevi e Legge
- Il numero di camere e di posti letto, inclusi quelli temporanei.
Inoltre, deve comunicare preventivamente, sempre tramite ROSS 1000, le variazioni dei periodi di locazione e la cessazione dell'attività. Per i locatori in forma imprenditoriale, queste comunicazioni vanno trasmesse anche allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune competente.
Spetta al locatore la verifica della correttezza dei dati inseriti relativi all'alloggio in locazione e, in caso di variazione, comunicare la modifica o, dove consentito, eseguire l'aggiornamento nella procedura telematica.
Codice Identificativo Regionale (C.I.R.)
A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS 1000 un codice identificativo regionale (C.I.R.) visibile nella scheda anagrafica alloggi, utilizzabile dal locatore nelle comunicazioni dei dati statistici alla Regione di cui all'articolo 7.
Il codice identificativo regionale (C.I.R.) reca: il codice ISTAT del Comune di ubicazione dell'alloggio, il codice LOC indicante la tipologia di alloggio, nonché una stringa numerica identificativa del singolo alloggio.
Acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.) (Art. 6)
Dopo aver ottenuto il C.I.R., i locatori devono accedere alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) tramite il sito del Ministero del turismo, integrare i dati mancanti e ottenere il C.I.N. dal Ministero.
Leggi anche: Lavorare nel turismo: posizioni aperte in Liguria
Comunicazione dei Dati Statistici (Art. 7)
Il locatore deve comunicare mensilmente:
- Il numero degli arrivi e delle presenze turistiche.
- L'eventuale mancanza di arrivi e presenze turistiche nell'alloggio in un dato mese, inserendo nella procedura ROSS1000 movimenti pari a zero per tutto il mese o per i giorni di riferimento, entro la prima decade del mese successivo.
Le comunicazioni sono effettuate tramite la piattaforma ROSS1000. In caso di inattività per dodici mesi consecutivi, la Direzione regionale competente può chiudere d'ufficio la posizione nella banca dati anagrafica regionale.
Informazioni sull'Offerta di Alloggi in Locazione Turistica (Art. 8)
Le informazioni relative all'offerta di alloggi in locazione turistica includono:
- L'indirizzo di eventuale sito internet privato che promuove e commercializza l'alloggio in locazione.
I dati sono trattati nella piattaforma ROSS1000 e pubblicati nel sito regionale "www.veneto.eu" per finalità di prenotazione ricettiva e per il supporto nella gestione delle destinazioni turistiche (DMS).
Esposizione del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.) (Art. 9)
Il codice identificativo nazionale (C.I.N.) dell'alloggio deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all'ingresso esterno dell'edificio che comprende l'alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all'ingresso esterno dell'edificio che sulla porta di ingresso dell'alloggio all'interno dell'edificio, nel rispetto della normativa vigente.
Leggi anche: Contatti Assessorato Turismo Sardegna
La targa è preferibilmente di colore bianco, rettangolare (10x3 cm), con le parole "LOCAZIONE TURISTICA" nella parte superiore e il codice identificativo nella parte inferiore, in caratteri maiuscoli neri.
In presenza di divieti di esposizione esterna, il codice identificativo può essere esposto nella pulsantiera presso la porta di ingresso esterno dell'edificio.
Nel caso di mancata esposizione del codice identificativo nazionale, ai sensi dei commi da 1 a 4, il Comune applica le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 luglio 2024 n. 103 "Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118", nonché le disposizioni di cui all'articolo 13 ter, comma 9, del decreto legge n. 145/2023.
Nel caso di comunicazione di cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio di cui all'articolo 4, comma 2 e nei casi di chiusura della relativa posizione nella banca dati anagrafica regionale di cui all'articolo 7, comma 3, il locatore deve prontamente rimuovere la targa o il codice identificativo esposto all'ingresso esterno dell'edificio.
Gli obblighi di esposizione del C.I.N., come disciplinati dal presente regolamento, si applicano nei termini previsti dall'articolo 13 ter, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 145/2023.
Controlli e Sanzioni
Il Comune può richiedere l’accesso alle informazioni della banca dati anagrafica regionale per il controllo dei dati nelle comunicazioni di locazione turistica. In caso di accertata cessazione dell'attività, il Comune ne informa la Direzione regionale competente.
L’art. 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie:
- da euro 1.000,00 a euro 2.000,00, in caso mancata esposizione del CIR all’esterno dell’alloggio.
Il Comune in tali casi contesta immediatamente la violazione.
Disposizioni Transitorie
Le posizioni anagrafiche di locazione turistica esistenti prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e già in possesso del codice identificativo non necessitano di una nuova comunicazione fatto salvo l’obbligo di verifica, nel portale, della correttezza e dell’aggiornamento dei dati inseriti relativi agli alloggi e, ove necessario, procedono alle eventuali modifiche di tali dati, secondo le modalità di cui all’articolo 6.
Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento la Direzione regionale competente procede d’ufficio alla chiusura delle posizioni anagrafiche nella banca dati regionale per le quali i locatori non abbiano comunicato i dati delle presenze turistiche nei dodici mesi antecedenti il citato termine.
Strutture Ricettive Complementari (Legge Regionale n. 11/2013)
La Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 24 aprile 2015, integrata con il Decreto del direttore della sezione Turismo n. 36 del 14 luglio 2015 definisce i requisiti di classificazione delle strutture ricettive complementari di cui all’art. 27 della legge regionale n. 11/2013, tra cui:
- Bed & Breakfast: composte da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto; il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari.
- Rifugi Alpini: ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti.
Importante: Le informazioni contenute in questo articolo sono solo una introduzione generale alla materia. Si raccomanda di richiedere un parere specifico prima di prendere decisioni basate su queste informazioni.