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Regione Veneto: Normativa Attuale per gli Alloggi Turistici

La Regione Veneto ha adottato nuove disposizioni in materia di ricettività turistica nel segmento degli alloggi in locazione con questa finalità, al fine di tutelare sia la qualità dell’offerta sia la trasparenza del settore.

Con il Regolamento Regionale n. 2 del 10 settembre 2019, pubblicato nel BUR del 20 settembre 2019 e che è entrato in vigore il 19 novembre 2019, la Giunta ha stabilito le modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo dell’alloggio oggetto di locazione turistica ed ulteriori importanti novità.

Il riferimento, in questo caso, è la L.R. 19 giugno 2019, n. 23, che ha sostituito il previgente art. 27 bis della L.R. n.

Quadro Normativo di Riferimento

Il quadro normativo di riferimento include:

  • Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”.
  • Regolamento Regionale 10 settembre 2019, n. 2 (BUR n. DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI RIGUARDANTI GLI ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE TURISTICA (ARTICOLO 27 BIS, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, n. 11 ).

Finalità del Regolamento

Il presente regolamento disciplina gli obblighi informativi del locatore turistico, le modalità di rilascio, di esposizione e di operatività del codice identificativo dell’alloggio oggetto di locazione turistica, nonché le modalità di vigilanza sul rispetto dei suddetti obblighi, al fine di garantire alla Giunta regionale la conoscenza dei dati di movimentazione turistica.

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Ambito di Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli alloggi situati nel territorio della Regione del Veneto e dati in locazione per finalità turistiche, senza prestazioni di servizi a favore dei turisti durante il loro soggiorno, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998 n.

Definizioni e Obblighi

Le locazioni turistiche sono appartamenti e case dati in locazione, in tutto o in parte, ai turisti, senza la fornitura di servizi (trasporto, colazione, pulizie giornaliere, ecc.) durante il loro soggiorno.

Gli alloggi in locazione turistica dovranno essere conformi alle prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e alle norme per la sicurezza degli impianti.

Obblighi Informativi del Locatore Turistico

Il locatore turistico ha i seguenti obblighi informativi:

  1. Registrare la struttura ricettiva nell’Anagrafe regionale delle strutture ricettive.
  2. Comunicare alla Direzione regionale competente i dati statistici riguardanti gli arrivi e le presenze dei turisti ospitati, per gli adempimenti istituzionali di rilevazione statistica.

Comunicazione di Locazione Turistica

La comunicazione di locazione turistica deve includere:

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  • Il numero di camere e di posti letto, ivi compresi quelli temporanei.

Il locatore è altresì tenuto a comunicare in via preventiva, esclusivamente tramite piattaforma ROSS 1000 le variazioni dei periodi nei quali intende locare l'alloggio e la cessazione dell'attività di locazione turistica del singolo alloggio.

Codici Identificativi

Codice Identificativo Regionale (C.I.R.)

È obbligatorio registrare la struttura ricettiva nell’Anagrafe regionale delle strutture ricettive presentando il modulo di "Comunicazione di locazione turistica" alla Regione del Veneto. In seguito, il locatore riceve una password e le indicazioni per accedere all'area operatori del portale turistico www.veneto.eu e alla procedura regionale di rilevazione statistica.

A ciascun alloggio registrato in anagrafe è assegnato automaticamente tramite la piattaforma ROSS 1000 un codice identificativo regionale (C.I.R.) visibile nella scheda anagrafica alloggi, utilizzabile dal locatore nelle comunicazioni dei dati statistici alla Regione di cui all'articolo 7.

Il codice identificativo regionale (C.I.R.) reca: il codice ISTAT del Comune di ubicazione dell'alloggio, il codice LOC indicante la tipologia di alloggio, nonché una stringa numerica identificativa del singolo alloggio.

Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.)

I locatori, dopo aver ottenuto il C.I.R. per ciascuno degli alloggi dati in locazione, accedono alla Banca dati nazionale delle strutture ricettive (BDSR) secondo le modalità indicate sul sito istituzionale del Ministero del turismo, integrano i dati mancanti relativi alla propria struttura ricettiva ed ottengono il C.I.N. dal Ministero.

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Esposizione del Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.)

Il codice identificativo deve essere esposto su una targa affissa in modo ben visibile all’ingresso esterno dell’edificio che comprende l’alloggio. Nel caso di alloggio situato in un edificio condominiale, la targa è affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio che sulla porta di ingresso dell’alloggio all’interno dell’edificio.

La targa è preferibilmente di colore bianco ed ha una forma rettangolare, con lunghezza di dieci centimetri ed una altezza di tre centimetri. Nella parte superiore della targa compaiono le parole “LOCAZIONE TURISTICA” mentre nella parte inferiore compare il codice identificativo dell’alloggio.

Aspetti Finanziari

Imposta di Soggiorno

La legge attribuisce ad ogni Comune del Veneto la facoltà di attivazione dell’imposta ed è lo stesso Comune che decide se applicare o meno l’imposta di soggiorno, nonché le relative misure e modalità.

Piattaforma ROSS1000

L'accesso alla piattaforma ROSS1000 avviene tramite SPID, CIE o CNS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e consente di provvedere a tutti gli obblighi informativi a carico del locatore.

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