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Richiesta Cittadinanza Italiana: Requisiti e Procedura

La cittadinanza italiana è lo status giuridico che determina l'appartenenza di un individuo allo Stato italiano, riconoscendogli i conseguenti diritti civili e politici sulla base delle norme stabilite dall'ordinamento.

Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana

Esistono differenti vie per acquisire la cittadinanza italiana, che possono essere riassunte nei seguenti requisiti previsti dalla legislazione:

  • Ius sanguinis: Per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana. Un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano.
  • Ius soli: Per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana. È inoltre considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.
  • Adozione: Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto.
  • Riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana. Se maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.
  • Acquisto o riacquisto da parte dei genitori: Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile ed effettivo con esso.

Cittadinanza per Acquisto Volontario

La cittadinanza si può invece richiedere: per acquisto volontario: lo straniero o apolide, ovunque nato, di cui il padre o la madre (o ascendente in linea retta fino al secondo grado) siano stati cittadini italiani per nascita, acquista la cittadinanza italiana in presenza di determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure risiedendo legalmente in Italia per due anni al compimento dei 18 anni e dichiarando, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana).

La cittadinanza può essere concessa anche nel caso in cui lo straniero abbia reso eminenti servizi all’Italia, o nel caso in cui intercorra un eccezionale interesse dello Stato.

Cittadinanza per Residenza

La cittadinanza si può richiedere per residenza (c.d. naturalizzazione). In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per lo Stato Italiano per almeno cinque anni (lettera c dell’art. 9).

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  • cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92);
  • cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n. 91/92);
  • dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L. 184/83).

Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).

Cittadinanza per Matrimonio o Unione Civile

L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. cittadino U.E.

L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5, 6 e 7 della legge n. 91/1992. I termini per la presentazione della domanda sono:

  • in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge;
  • all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.

Procedura di Richiesta

Eseguita la registrazione, che per i residenti in Italia richiede il possesso dello SPID, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta. Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare tutte le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento e l'eventuale irregolarità della documentazione allegata.

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Tempi e Scadenze

Di seguito una tabella riassuntiva dei tempi e delle scadenze per l'acquisto della cittadinanza italiana nelle diverse casistiche:

Tipologia di Richiesta Presa in Carico Eventuale Richiesta di Integrazioni Conclusione del Procedimento
Acquisto cittadinanza italiana 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Acquisto cittadinanza italiana coniuge straniero o apolide 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Acquisto cittadinanza italiana di minorenne 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Acquisto cittadinanza italiana di maggiorenne riconosciuto 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Acquisto cittadinanza italiana di stranieri o apolidi con ascendenti cittadini italiani per nascita 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Richiesta di riacquisto cittadinanza italiana 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Riconoscimento della cittadinanza italiana a connazionali Istria Fiume Dalmazia e discendenti 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di ceppo italiano 5 giorni 10 giorni 30 giorni
Rinuncia alla cittadinanza italiano o suo riacquisto 5 giorni 10 giorni 30 giorni

Documenti Richiesti

L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016/1191 prevede l’esenzione dalla legalizzazione e dalla traduzione per taluni documenti pubblici). Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.

A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di € 250.

Rinuncia e Riacquisto della Cittadinanza

La dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente. La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge n. 91/92.

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Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione.

Inoltre, l’articolo 17 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito con la legge n. 74/2025, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza).

Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana.

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