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Richiesta Nomina Tutore per Minorenni Stranieri Non Accompagnati

Negli ultimi anni, si sono verificate significative modifiche al complesso della normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati, la cui presenza risulta aumentata in rapporto percentuale al totale dei migranti giunti nel nostro paese.

In particolare, è stata approvata la legge n. 47 del 2017 (c.d. legge Zampa), con l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori stranieri. Ulteriori interventi normativi sono stati definiti con il D.L. n. 17/2017, con il D.Lgs. n. 220 del 2017, correttivo del D.Lgs. n. 142/2015 (cd. decreto accoglienza), nonché con i successivi decreti in materia di immigrazione, ossia il D.L. n. 113/2018, il D.L. n. 130 del 2020, e nella legislatura in corso, il D.L. n. 20 del 2023 e il D.L. n. 133 del 2023.

Con l'espressione "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).

Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 47 del 2017 e ai fini dell'applicazione degli istituti di tutela apprestati dall'ordinamento si qualifica come "minore straniero non accompagnato" il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento italiano, allo scopo di garantirne l'interesse superiore e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario.

La qualifica di minore straniero non accompagnato determina, da sempre, profili di criticità e complessità.

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Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998). Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono state introdotte dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), con cui è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo.

Con riferimento particolare ai minori non accompagnati "richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. n. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D.Lgs. n. 251/2007 (art. 28).

Per quanto riguarda la normativa regolamentare, le disposizioni principali sono contenute nel Regolamento di attuazione del TU immigrazione (D.P.R. n. 394/1999), da ultimo modificato dal DPR n. 191/2022, con particolare riguardo alla disciplina dei permessi di soggiorno per minori. è stato adottato, con D.P.R. 27 dicembre 2023, n. 231, il regolamento volto a disciplinare in maniera unitaria e organica, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 47/2017, le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati. Le competenti commissioni della Camera e del Senato hanno espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 4 ottobre e del 10 ottobre 2023 (A.G. n. è stato adottato, con D.P.C.M. 10 maggio 2024, n. 98, il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza, secondo le previsioni dell'articolo 19-bis, D.Lgs. 142/2015.

Per quanto riguarda le dimensioni del fenomeno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica con cadenza semestrale report statistici di approfondimento relativi ai dati sui minori stranieri non accompagnati segnalati in Italia. Inoltre, sullo stesso sito, con cadenza mensile, sono pubblicati Report statistici sintetici relativi ai dati sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati raccolti e censiti dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del medesimo ministero.

Secondo i dati del Ministero del lavoro, i minori stranieri non accompagnati (MNSA) censiti al 31 luglio 2024 in Italia sono 20.213, sono in maggioranza maschi (87,9%) e hanno per la maggior parte 17 (47,5%), 16 (23%) e 15 anni (8,1%); arrivano soprattutto da Egitto (3.925 minori), Ucraina (3.757), Gambia (2.283), Tunisia (2.1537) e Guinea (1.659), mentre le Regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (5.101 minori, il 26,3% del totale), la Lombardia (2.446, il 12,6%), l'Emilia-Romagna (1.569, l'8,1%) e la Campania (1.558, l'8%).

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Se si considera la serie storica delle presenze dei MSNA dal 2019 ad oggi, il Ministero evidenzia che la presenza dei minori non accompagnati nel triennio 2019, 2020 e 2021 è sempre stata al di sotto delle 10mila unità (la media delle presenze nel 2019 è pari a circa 7mila minori, nel 2020 a 6.550 minori, nel 2021 a 8.500 minori), invece dal 2022 il dato delle presenze è in costante crescita e in due anni i minori non accompagnati sono più che raddoppiati rispetto al triennio precedente (la media delle presenze nel 2022 è pari a circa 16mila minori, nel 2023 a 22.000 minori). Nei primi sei mesi del 2024, per la prima volta, si assiste ad una inversione di tendenza, con una leggera ma costante decrescita delle presenze (solo in parte riconducibile al calo degli ingressi dei minori provenienti dall'Ucraina), anche se, in termini assoluti, il numero dei MSNA accolti nel territorio italiano, nei primi sei mesi dell'anno in corso, si attesta sempre al di sopra delle 20mila unità.

La legge n. 47/2017 introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione). Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente (art. 19, co. 2, TU immigrazione), può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore". È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, su richiesta del questore, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni (art. 31, co. 4, TU immigrazione).

L'articolo 8 della medesima legge n. 47/2017 prevede tuttavia la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio assistito e volontario, ma solo nel caso in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dopo aver sentito il minore e il tutore e tenuto conto dei risultati delle indagini familiari, nonché della relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia. La legge del 2017 ha modificato la competenza dell'organo deputato ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito, trasferendola dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che decide anche in merito ai provvedimenti di espulsione (articolo 33, co. 2-bis, TU immigrazione).

In base alla normativa vigente (art. 19, co. 5, D.Lgs. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore i sensi degli art. 343 ss. alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro delle Politiche sociali, per il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati. Tali segnalazioni devono essere effettuate dall'autorità di pubblica sicurezza e in generale dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato.

Per implementare le attività di censimento e monitoraggio, la legge n. Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'interno del SIM sono registrati i dati relativi all'anagrafica dei minori stranieri e al loro collocamento in accoglienza. Le informazioni ottenute in sede di colloquio con il minore nelle strutture di prima accoglienza sono invece raccolte nelle c.d. cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore ai fini della trasmissione ai servizi sociali del comune competente alla presa in carico del minore e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9, L. n. 47/2017). Il regolamento adottato con DPR 231/2023 (entrato in vigore il 15 marzo 2024), concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM.

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La legge stabilisce che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore ed, eventualmente, ne amministra i beni. Nel caso di minore richiedente asilo, la legge prevede che il tutore debba essere nominato nelle quarantotto ore successive alla comunicazione della Questura al Tribunale per i minorenni e alla Procura (D.Lgs. 25/2008, art. 26, co.

Il D.Lgs. n. 220/2017 ha spostato dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore, in modo da concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice. La legge n. 47/2017 (art. 11) ha introdotto la figura dei tutori volontari, ossia privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni. Gli aspiranti tutori volontari, sono selezionati e adeguatamente formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza (o, in mancanza, dall'autorità garante nazionale), vengono inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni.

Per monitorare l'attuazione i garanti regionali collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate. Al fine di rafforzare l'istituto della tutela volontaria dei minori, con la legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, comma 882, L. n. 160/2019), il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con un decreto attuativo, ad alcune finalità specifiche, quali: a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati; b) rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come "clausola di maggior beneficio" ai tutori volontari, fino a 60 ore per tutore, per adempimento connessi con l'ufficio della tutela; c) rimborsi a favore dei tutori volontari per spese sostenute in adempimenti connessi all'ufficio della tutela volontaria. Le risorse sono state sbloccate con l'adozione del decreto di attuazione del 12 settembre 2022.

Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore (art. 6) e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 7). Ai MSNA si applica la normativa generale in materia di affidamento familiare, che prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, in via prioritaria rispetto al collocamento in comunità o altra struttura di accoglienza (L. n. 184/1983, art. 2, co. 1 e 2).

L'articolo 19, comma 7, del D.Lgs. n. 142 del 2015, come modificato dalla legge n. 47/2017, stabilisce il tempestivo avvio di ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, al fine di garantire il diritto all'unità familiare. Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri, stipula a tal fine convenzioni, sulla base delle risorse disponibili, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.

I successivi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, introdotti dalla L. n. 47/2017, definiscono gli ulteriori passaggi nell'ambito dello svolgimento delle indagini. Viene in particolare disposto (co. 7-bis) che nei 5 giorni successivi al colloquio con il minore nelle strutture di prima accoglienza, appena il minore è entrato in contatto con le autorità di polizia, se non sussiste un rischio per il minore o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il suddetto colloquio (co. 7-ter). È altresì previsto (co. 7-quater) un criterio di preferenza, in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere sempre preferita al collocamento in comunità.

In tal modo, viene introdotto nella legge un criterio specifico alla luce del quale valutare, una volta concluse le indagini familiari, se procedere al rimpatrio assistito o procedere con gli altri strumenti di protezione e tutela dei minori non accompagnati, ossia l'affidamento a una famiglia o a una comunità. Lo svolgimento delle indagini familiari ha molteplici finalità e riveste un ruolo fondamentale nell'individuazione delle migliori soluzioni di lungo periodo, orientate al superiore interesse del minore, favorendo gli Enti locali nel processo di conoscenza dettagliata del background del minore. Grazie a questa procedura d'indagine è possibile ricostruire la storia e la condizione familiare dei minori interessati e approfondire le eventuali criticità o vulnerabilità emerse, includendo in questo ambito le problematicità presenti nei territori di provenienza. Tutte queste informazioni vengono utilizzate sia per calibrare al meglio il percorso di accoglienza e integrazione in Italia.

Come si diventa tutore volontario?

Per diventare tutore volontario bisogna rispondere ad un bando di formazione e selezione per tutori volontari pubblicato dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della propria Regione o Provincia autonoma. È obbligatorio seguire un corso di formazione e confermare la propria disponibilità ad essere nominati dal tribunale per i minorenni. Successivamente, gli aspiranti saranno inseriti nell’elenco istituito presso lo stesso tribunale per i minorenni che procederà con la nomina.

Quali sono i requisiti per candidarsi?

I requisiti necessari per candidarsi sono:

  • Aver compiuto 25 anni di età
  • Avere una comprovata conoscenza della lingua italiana
  • Godere dei diritti civili e politici
  • Non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
  • Avere un permesso di soggiorno (qualora non si fosse cittadini UE)
  • Non devono ricorrere le condizioni ostative previste dall’articolo 350 c.c.

Quali sono i compiti del tutore volontario?

Le attività richieste ad un tutore volontario sono molteplici. Le più importanti sono:

  • Presentazione della richiesta di soggiorno per minore età
  • Presentazione della eventuale richiesta di protezione internazionale
  • Dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio
  • Partecipazione alla fase di identificazione del minore
  • Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare
  • Rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie
  • Attività di contatto e di rappresentanza legale nell’ambito delle procedure scolastico/formative
  • Richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
  • Prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari
  • Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore
  • Richiesta per i minori vittime di tratta un programma specifico

Il tutore ha diritto ad un rimborso?

Si, con la recente adozione del Decreto del Ministro dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze sono state chiarite le spese rimborsabile ed è stata definita la procedura per ottenere i rimborsi dovuti. In particolare il tutore ha diritto:

  • Ad un rimborso per le spese di viaggio sostenute per gli adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria
  • Ad un'equa indennità, da richiedersi alla cessazione dell’ufficio, quando le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.

Il tutore ha inoltre diritto ad usufruire di permessi retribuiti fino ad un massimo di 60 ore annue. La richiesta di permesso deve essere presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del Tribunale per i minorenni competente, che valuta la necessità dell’intervento o della prestazione a favore del minore.

Come si richiedono i rimborsi?

Gli interessati devono presentare apposita istanza alla Prefettura competente per territorio. In base al tipo di rimborso richiesto, sarà necessario fornire specifiche informazioni.

I datori di lavoro possono chiedere il rimborso dei permessi concessi, per una quota pari al 50% della retribuzione pagata.

Il tutore ha diritto ad un’indennità?

Si, il tutore volontario, alla cessazione dell’Ufficio, può chiedere al Tribunale per i minorenni, l’assegnazione di un'equa indennità, quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.

Quando cessa la tutela volontaria?

La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato.

Mediante l’ordinanza n. 41930/2021, la Cassazione è nuovamente tornata sulla tematica relativa alla nomina del tutore per il minore straniero non accompagnato. In particolare, secondo la Suprema Corte, è competente il tribunale per i minorenni e non il tribunale ordinario in funzione di giudice tutelare all'apertura di una tutela per un minore straniero, privo di genitori sul territorio nazionale, ma da questi affidato, con atto notarile, alle cure ed alla rappresentanza legale del fratello dimorante in Italia, non potendosi considerare tale forma di delega della responsabilità genitoriale valida nel nostro ordinamento.

Sono minori stranieri non accompagnati anche i minori che siano stati affidati a parenti entro il 4 grado, come è pure confermato dall’art. 10 lett. b) della l. n. 47 del 2017 che dispone che quando la legge dispone il divieto di respingimento o di espulsione, il questore rilascia il permesso di soggiorno per motivi familiari, per il minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente, ovvero per il minore ultraquattordicenne affidato, anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge n. 184 del 1983, e successive modificazioni, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale o di un cittadino italiano con lo stesso convivente.

Nello specifico, nella fattispecie in analisi, il primo cittadino di un comune aveva disposto l'affido intra-familiare di un minore di nazionalità albanese, allontanatosi dal suo Paese con il consenso dei genitori per trasferirsi temporaneamente in Italia, presso l'abitazione della sorella e del marito di lei, i quali avevano espresso il loro consenso al riguardo.

Il giudice tutelare del Tribunale di Treviso, pronunciandosi sulla richiesta di esecutività del predetto provvedimento, con decreto aveva dichiarato la propria incompetenza, trasmettendo gli atti al Tribunale per i minorenni di Venezia per l'apertura della tutela e la nomina di un tutore.

Secondo la Corte di Cassazione, la L. n. 47 del 2017, integrata, quanto alle norme di competenza, con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 220 del 2017, con l'obiettivo, dichiarato nella relazione illustrativa del cosiddetto "decreto correttivo", di evitare "il doppio binario" giurisdizionale, ossia giudice minorile e giudice tutelare" considerato "un'inutile e dannosa complicazione procedimentale", ha chiaramente voluto affidare la tutela dei minori stranieri non accompagnati interamente al Tribunale specializzato, titolare della competenza per l'apertura della tutela e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte, mentre ai presidenti di tali Tribunali è attribuita la responsabilità della creazione e della tenuta dell'albo dei tutori volontari, nonché quella di "stipulare protocolli d'intesa con i garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza" per "promuovere e facilitare" tale nomina (art. 11).

Alla Procura per i minorenni, inoltre, viene inviata la "cartella sociale", dopo il primo colloquio del minore con le Autorità, ed al Tribunale per i minorenni è rimessa l'attuazione delle misure di accompagnamento del minore verso la maggiore età di cui all'art. 13. L'intento di concentrare presso il giudice specializzato le competenze in tema di minori stranieri non accompagnati, è reso evidente, d'altra parte, anche dall'attribuzione al Tribunale per i minorenni della competenza ad emettere il provvedimento attributivo dell'età ai minori stranieri non accompagnati privi di documenti, di cui al D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 19 bis, comma 9, scelta che nella relazione illustrativa citata viene considerata "maggiormente garantirla per il superiore interesse del minore, in ragione della specializzazione dell'autorità giudiziaria individuata.".

Concludendo, il Tribunale per i minorenni è in grado di offrire al minore tutti gli strumenti di tutela previsti in loro favore dal nostro ordinamento, poiché anche lo strumento dell'affidamento familiare è ratificato da tale Tribunale e non dal giudice tutelare in assenza degli esercenti la responsabilità genitoriale con la conseguenza che non vi sarebbe incompatibilità tra l'utilizzazione di tale strumento di tutela e la competenza del Tribunale per i minori. (L. n. 184 del 1983, art.

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