SCIA Locazione Turistica Roma: Requisiti e Procedura
La SCIA locazione turistica a Roma sta diventando un vero e proprio investimento, visto il grande afflusso di turisti nella capitale ogni anno. Avere un immobile affittato ad uso turistico può portare un nuovo reddito, ma è fondamentale essere in regola con le normative vigenti.
Cos'è la Locazione Turistica?
La Locazione Turistica (nota anche come locazione pura, short lets, affitti brevi o affitti liberi) è regolata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e dall’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011 e la sua disciplina è rimessa esclusivamente alla competenza statale. Prevede la mera fornitura dell’appartamento senza alcuna prestazione di servizi aggiuntivi (colazione, ristorazione, pulizia delle camere, pulizia dei bagni, cambio lenzuola ecc…) ed è rivolta a chi soggiorna per motivi di Turismo.
Regolamentazione nel Lazio
La Regione Lazio, pur avendo potestà legislativa concorrente a quella statale in materia di turismo, non è competente riguardo le Locazioni di appartamenti privati concessi per brevi periodi ad uso abitativo e per finalità turistiche. La Regione può regolamentare esclusivamente le attività ricettive alberghiere e extra-alberghiere svolte imprenditorialmente o in maniera non professionale, al contrario la Locazione Turistica non ricade nella disciplina delle attività ricettive ed è esercitabile senza altro adempimento fatto salvo l’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. delle persone alloggiate.
Pertanto chi effettua Locazione Turistica nel Lazio non è obbligato alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il SUAR (Sportello Unico Attività Ricettive) e non soggetto alla disciplina di cui al Regolamento 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere”, pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 73 del 10/09/2015.
Comunicazione all'Agenzia Regionale del Turismo e al Comune
All’Art. 2, comma 3 del Regolamento 7 agosto 2015, n. 8 si legge: “Per favorire la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme irregolari di ospitalità a danno della qualità dell’offerta turistica, i soggetti titolari di strutture diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 1 che offrono ospitalità in appartamenti privati locati per fini turistici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, comunicano, anche per il tramite di soggetti gestori, all’Agenzia regionale del Turismo e al Comune territorialmente competente, secondo le modalità definite dall’Agenzia regionale del Turismo, le informazioni concernenti l’attività svolta”. Nella Regione Lazio vige quindi l’obbligo di dare comunicazione all’Agenzia regionale del Turismo e al Comune competente che presso l’appartamento, oggetto dell’offerta di ospitalità, non viene svolta attività ricettiva extra-alberghiera riconducibile ad alcuna tipologia ricettiva di cui all’art.1 comma 3 del Regolamento Regionale 8/2015 e che ai fini della promo commercializzazione dell’attività non verranno utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extra-alberghiere.
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La comunicazione ha lo scopo, come precisato dall’Agenzia regionale del Turismo con Circolare esplicativa, Prot. GR482652 di “rilevazione sul territorio regionale (comma 3) dei soggetti titolari di strutture diverse da quelle indicate all’art. 1, comma 3, del Regolamento, che offrono ospitalità in appartamenti privati o che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali di commercializzazione on-line”. I dati raccolti attraverso tale comunicazione e rilevabili anche attraverso l’utilizzo dei portali di prenotazione saranno segnalati alle Autorità competenti (Prefettura e Questura) per favorire la sicurezza pubblica territoriale.
Gli “Alloggi privati locati per fini turistici” disciplinati dalla Legge 431/98 art.1 comma 2 lett. c, non sono riconducibili alle strutture ricettive extra-alberghiere indicate all’art.1 comma 3 reg.reg. Non viene quindi messo in discussione dal regolamento regionale l’inalienabile diritto di ogni proprietario di immobile di poter godere (ovvero la facoltà di utilizzare o non utilizzare la cosa per trarne tutte o nessuna utilità, la cosiddetta “disposizione materiale”) e di poter disporre del bene (ovvero la facoltà di venderlo o di non venderlo, di donarlo, lasciarlo per testamento o darlo in locazione, la cosiddetta “disposizione giuridica”) a suo vantaggio e a suo piacimento secondo il principio di pienezza ed esclusività previsto dal diritto di proprietà.
Dello stesso parere la Regione Toscana che all’Art. 57 “Locazioni ad uso turistico”, della Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione” precisa che “Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” in linea con quanto disposto dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011.
Per Roma Capitale il modello di “comunicazione ospitalità” è disponibile nel sito web SUAR Roma Capitale (sezione consultazione modulistica - sezione Attività ricettive - Altre forme di ospitalità). Per presentare la comunicazione di alloggio per uso turistico occorre preliminarmente registrarsi al portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) come persona fisica nella sezione a sinistra “area riservata”, selezionando “identificazione al portale”. Ottenuta l’abilitazione come utente persona fisica accedere alla voce “accesso persone fisiche” inserire l’identificativo e password e accedere alla voce compilazione richiesta. Selezionare nella cartella “attività ricettive” la sezione “altre forme di ospitalità”. Seguire la procedura indicata dal sistema. Si rammenta che è obbligatorio, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18.6.1931, n. 773, comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate.
Come Aprire una Locazione Turistica a Roma
Per aprire una locazione turistica a Roma, è imperativo registrarsi presso le autorità competenti e ottenere il codice identificativo regionale rendendo conforme la locazione turistica alle normative vigenti e pronta per accogliere ospiti ed è necessario presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per ottenere il permesso di apertura.
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Iniziamo subito con il dire che per aprire la locazione turistica a Roma si deve trasmettere la SCIA in via telematica al SUAR ed ha il costo di circa 50€ per quella non imprenditoriale di diritti di istruttoria. Ovviamente Aprire una locazione turistica Roma comporta la comprensione delle normative e dei requisiti legali specifici della città. Primo passo, individuare le licenze turismo Roma necessarie: si deve esaminare con scrupolo le leggi alloggi turistici Roma per garantire che ogni aspetto sia conforme.
Per registrare un’attività turistica a Roma, è indispensabile seguire un processo burocratico definito, che può includere il procurarsi specifici permessi turismo Roma. Molti si affidano a consulenza turismo Roma per navigare attraverso queste acque normative.
Passaggi successivi alla presentazione della SCIA Locazione Turistica Roma
- Invio PEC: Invia la comunicazione protocollata all’indirizzo PEC: Ufficio Turismo Regione Lazio.
- Registrazione su RADAR: Registrati sul sito RADAR della Regione Lazio (RADAR) per trasmettere i dati sugli arrivi e le presenze.
- Accesso a Ross1000: Dal dieci luglio 2024, utilizza la piattaforma Ross1000 (ROSS1000) con le credenziali RADAR per integrare i dati anagrafici e ottenere il nuovo Codice Identificativo Regionale (CIR). Se non sei ancora registrato su RADAR, effettua la registrazione su Ross1000 allegando la SCIA e i documenti necessari.
- Comunicazione alla Polizia di Stato: Registrati sul portale Alloggiati Web (Link Alloggiatiweb) e comunica le generalità degli ospiti.
- Dichiarazione del Contributo di Soggiorno: Presenta una dichiarazione annuale dei pernottamenti e dei versamenti effettuati tramite il portale SUET del Comune di Roma (GECOS) entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Requisiti strutturali e igienici
Le attività ad uso turistico a Roma, casa vacanze, affittacamere e b&b, oltre alla SCIA di locazione turistica, devono rispettare i seguenti requisiti per essere aperte al pubblico:
- Una sala comune di almeno 14 mq con annessa cucina o angolo cottura
- Servizio ricevimento, informazioni
- Servizio assistenza all’ospite emergenza telefonica 24 h
- Camere singole di almeno 9 mq
- Le camere doppie di almeno 14 mq
- Fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento
- La capacità ricettiva della camera non superiore ai limiti previsti
- Camere dotate di porta e finestra e arredate
- Possibilità di fornitura di altri servizi complementari
- Riordino e pulizia dei locali, cambio biancheria bagno e letto
- Punto telefonico comune, fisso o mobile, solo per chiamate d’emergenza
Documentazione necessaria per la SCIA
La SCIA prevede della documentazione obbligatoria per le attività di casa vacanze, affittacamere e b&b:
- Relazione tecnica asseverata riguardo il rispetto dei regolamenti edilizi del Comune di Roma
- Possesso del certificato di abitabilità o di agibilità
- Adeguamento riguardo l’eliminazione delle barriere architettoniche
- Conformità degli impianti
- Documentazione attestante la disponibilità dei locali
- Planimetria dei locali con la numerazione delle unità ricettive
Subingresso nelle locazioni turistiche a Roma
Per le forme extra alberghiere imprenditoriali è previsto il subingresso, dunque la cessione di un’attività già avviata presso il comune di Roma. Alla scia di subingresso va allegato l’atto che ne motivi il passaggio ed in particolare:
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- Cessione d’azienda
- Contratto di affitto d’azienda
- Il contratto di affitto di ramo d’azienda
- Mortis causa
- Fusione/scissione societaria (con cambio di partita IVA)
Costo della SCIA per locazione turistica a Roma
Il costo della SCIA per locazione a fini turistici a Roma prevede il pagamento dei diritti comunali pari ad € 50,00. Il costo SCIA locazione per affitti brevi con tecnico abilitato mediamente è di € 200,00.
Contributo di soggiorno a Roma
Il contributo di soggiorno, modificato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 44 del 24/07/2014, è dovuto dall’ospite e viene applicato dalle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. Il contributo di soggiorno è calcolato per persona e pernottamento. I titolari delle strutture ricettive sono tenuti a versare il contributo di soggiorno pagato dagli ospiti a Roma Capitale.
Come pagare i diritti di istruttoria
Per ogni S.C.I.A. telematica inviata allo Sportello per le Attività Ricettive occorre effettuare il pagamento per i diritti di istruttoria attraverso la compilazione di una reversale. Per compilare la reversale collegarsi al portale www.comune.roma.it, sito istituzionale, sezione di sinistra “Servizi on line”, andare alla voce “Servizi di Riscossione Reversali”, inserire la password di accesso e procedere come indicato.
Chiusura di una locazione turistica al SUAR
Per cessare un’attività ricettiva il titolare dell’esercizio deve trasmettere in via telematica allo Sportello Unico per le Attività Ricettive una comunicazione, utilizzando il modulo on line pubblicato sulle pagine del SUAR; alla voce “consultazione modulistica” selezionare “attività ricettive” e, dopo aver selezionato la tipologia di attività, andare su “cessazione attività”. Prima dell’invio del modulo di cessazione occorre procedere al versamento dei diritti di istruttoria di € 21,00 creando la reversale telematica di pagamento.
Sanzioni per alloggi turistici abusivi
Nel caso di inosservanze alle normative riguardanti la SCIA per locazione turistica a Roma, sono previste sanzioni che possono essere di natura penale o misure correttive. È importante essere a conoscenza delle conseguenze che possono derivare da mancati adempimenti e delle possibili azioni correttive che è possibile intraprendere per regolarizzare la situazione.
- Multe pecuniarie
- Chiusura dell’alloggio
- Procedimenti penali (in casi estremi)
Come si calcola il giusto prezzo da applicare agli ospiti?
Per determinare il prezzo giusto per la propria Casa Vacanza è necessario considerare ogni singolo costo associato alla gestione della proprietà come le tasse, le spese di pulizia, la manutenzione e le utenze. Da tenere presente sono anche i costi di marketing e pubblicità necessari a promuovere l’attività e ad attirare i potenziali clienti. In definitiva, per calcolare il prezzo corretto bisogna comprendere quali sono i costi relativi alla pulizia, all’accoglienza e alla normativa di legge.Nel momento in cui si individua la spesa mensile media, anche valutando eventuali imprevisti, bisogna calcolare quante notti si prevede di occupare nello stesso periodo. In seguito, è necessario dividere il costo totale delle spese per il numero di notti in cui la casa sarà occupata. La cifra risultante è quella minima che è possibile applicare come copertura delle spese relative alla Casa Vacanze.Per ottenere un minimo di guadagno, tuttavia, al risultato finale bisogna aggiungere un margine di profitto calcolato in base a quanto si desidera ottenere da ogni notte di soggiorno.
Tabella riassuntiva dei costi della SCIA Extra alberghiera a Roma (Art. 7 R.R. 8/2015)
Tipo di intervento | Costo |
---|---|
Apertura casa vacanze non imprenditoriale (prima unità) | € 250.00 |
Apertura casa vacanze non imprenditoriale (unità aggiuntive) | € 150.00 |
Modifica SCIA di un’attività già aperta | € 50.00 per unità oggetto di modifica |
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