Acquisto della Cittadinanza Italiana per Nati in Italia da Genitori Stranieri
La legge italiana disciplina l'acquisizione della cittadinanza in diversi modi, tra cui per nascita da genitore italiano ("ius sanguinis") e per nascita sul territorio italiano.
Cittadinanza per Nascita da Genitore Italiano ("Ius Sanguinis")
Si parla di "ius sanguinis", ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
Cittadinanza per Nascita sul Territorio Italiano
Un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana.
Figlio di Ignoti Ritrovato in Italia
È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.
Cittadinanza per Residenza
L’art. 4, comma 2, della Legge n. 91/92 stabilisce che gli stranieri nati in Italia possono acquistare la cittadinanza italiana se hanno risieduto nel territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino al compimento della maggiore età.
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Il bambino, figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, non possiede automaticamente la cittadinanza italiana, ma può acquisirla.
Requisiti per la Richiesta
Per richiedere la Cittadinanza Italiana sono necessari una serie di requisiti:
- Essere nato in italia da genitori cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
- Essere residente in Italia dalla nascita e fino ai 18 anni, senza interruzioni.
- Presentare la dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza.
Dichiarazione di Volontà
La domanda di cittadinanza per i bambini nati in Italia deve essere presentata entro un anno di tempo dopo il compimento del diciottesimo anno di età, cioè entro i 19 anni.
La richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana può essere presentata dal compimento del diciottesimo anno di età fino al giorno che precede il compimento del diciannovesimo anno di età.
Al raggiungimento dei 18 anni, il figlio cittadino straniero nato in Italia, potrà scegliere se mantenere la cittadinanza originaria, o richiedere quella Italiana.
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La dichiarazione si presenta direttamente presso il proprio Comune di residenza che, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno dal compimento della maggiore età, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza.
Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto, in base all’art. 33, comma 2, della Legge 98/2013, a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.
Se il Comune di residenza non fornisce tale informazione, il neo maggiorenne potrà formalizzare la richiesta anche dopo il compimento dei 19 anni.
In mancanza di comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
Mancanza del Requisito della Residenza Legale Continuativa
Se non ho la residenza continuativa, ma ho un buco, posso comunque richiedere la cittadinanza? Qualora, pur nato in Italia, l'interessato non risulti avere una residenza legale ininterrotta fino al compimento della maggiore età, è possibile presentare documenti integrativi che dimostrino l'effettiva presenza sul territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica.
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Nel caso di interruzioni nel permesso di soggiorno o di tardiva iscrizione del minore nell’anagrafe dei residenti, si dovrà dimostrare con altri documenti, come certificati medici, certificati scolastici etc.
La legge 98/2013 dispone infatti che: "non sono imputabili gli eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione ”, per esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): mediante certificazioni scolastiche o mediche al fine di attestare la sua presenza in Italia sin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale.
Altre Modalità di Acquisizione della Cittadinanza
Per Riconoscimento o Dichiarazione Giudiziale della Filiazione
Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l'acquisto retroagisce dal momento della nascita.
Se invece il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.
Nell’ipotesi in cui a seguito di un’azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.
Per Adozione
Il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto; se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato puo' richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.
Per Acquisto o Riacquisto da Parte dei Genitori
Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile e effettivo con esso.
L’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/93) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione. Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore.
Se, invece, la convivenza interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.
La giurisprudenza ha evidenziato come ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, indipendentemente dal fatto che il genitore dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze dovute a motivi di lavoro o altre ragioni, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico (Tribunale di Padova, decreto n. 120 dell'11 maggio 2012)
In tutti questi casi l’acquisto della cittadinanza è automatico.
Il minore, una volta diventato maggiorenne, ha comunque la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana, a condizione che sia già in possesso di un'altra cittadinanza.
Cosa Succede se si è Nati all’Estero dai Genitori Italiani che non Hanno Trascritto la Nascita nei Registri di Stato Civile Italiano?
Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano occorre chiedere l’accertamento della cittadinanza italiana, ovvero una verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
La procedura di verifica è di regola abbastanza rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà.
Ricordiamo che occorre presentare documentazione di stato civile attestante il possesso della cittadinanza italiana. Se la richiesta è presentata presso il Comune in Italia, occorre che i documenti di stato civile attestanti l’ascendenza italiana siano tradotti e legalizzati dalle autorità diplomatico-consolari italiane all’estero prima di essere presentati in Comune.
Cittadinanza per Matrimonio/Unione Civile
L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Cittadinanza per Residenza (c.d. Naturalizzazione)
Oltre ai casi specifici già menzionati, la cittadinanza italiana può essere ottenuta per residenza continuativa in Italia per un determinato periodo di tempo. I requisiti variano a seconda della situazione del richiedente:
- cittadino U.E.
- cittadino straniero maggiorenne nato in Italia e residente da almeno 3 anni (fuori dall’ipotesi prevista dall’art. 4, comma 2, della Legge n.
- cittadino straniero con genitori o ascendenti in linea retta di secondo grado che siano stati cittadini italiani per nascita, dopo 3 anni di residenza in Italia (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) Legge n.
- dopo 7 anni di residenza nel caso di straniero affiliato da cittadino italiano prima dell’entrata in vigore della L. 184/1983 (art. 21 L.
Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).
Procedura di Domanda di Cittadinanza per Residenza
Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda, indicare nell'apposito spazio gli estremi della marca da bollo e allegare in formato elettronico, nelle apposite sezioni del modulo, tutta la documentazione richiesta.
Terminata la procedura di registrazione, al cittadino straniero richiedente viene rilasciato il numero della pratica necessario a rintracciare lo stato di avanzamento della richiesta sul portale dedicato e viene attivata l’istruttoria.
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