Sposarsi in Italia con Straniero: Requisiti e Procedura
La legge italiana consente ai cittadini stranieri, anche senza un regolare permesso di soggiorno, di sposarsi in Italia. Infatti, per contrarre matrimonio con un cittadino italiano o con un cittadino straniero regolarmente soggiornante, non è necessario avere un permesso di soggiorno, ma è sufficiente un documento di identità valido.
Normativa di Riferimento
- Codice civile art. 116
- Legge 30 maggio 1995, n. 218 - ” Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato” art. 27
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127
- Legge 19 novembre 1984, n. 950 - “Convenzione relativa al rilascio di un certificato di capacità matrimoniale adottata a Monaco il 5 settembre 1980”
- Legge 13 ottobre 1965, n. 1195 - “Scambio di note tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America relativo ai matrimoni celebrati in Italia da cittadini degli Stati Uniti d’ America”
- Sentenza Corte Costituzionale nr. 245 del 25 luglio 2011
Il primo comma dell’art. 116 c.c. rubricato “matrimonio dello straniero in Italia”, stabilisce che “lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio”.
Questo perché lo Stato italiano tutela l’unità familiare e garantisce i diritti inviolabili della persona. La Corte ha infatti specificato che “i diritti inviolabili” previsti dall’art. 2 della nostra Costituzione “spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”, cosicché “la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata - per quanto riguarda la tutela di tali diritti - come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi”.
Documentazione Necessaria
Qual è quindi la procedura da seguire e quali documenti servono?
- Documento di identità personale valido.
- Nulla osta, rilasciato dalla autorità competente del paese d’origine.
ATTENZIONE: se a volersi sposare sono due cittadini stranieri, è necessario che almeno uno dei due futuri sposi sia in possesso di regolare permesso di soggiorno. Quindi il matrimonio è possibile se nella coppia vi sia un cittadino italiano o un cittadino straniero con un valido permesso di soggiorno.
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Il Nulla Osta al Matrimonio
Il nulla osta al matrimonio è una dichiarazione da cui si evince che non vi siano impedimenti al matrimonio e che non si è sposati nel proprio Paese.
Viene rilasciato dall’autorità diplomatica straniera presente in Italia o dall’autorità consolare di quel paese presente in un Paese terzo, se in Italia non vi è la rispettiva rappresentanza diplomatica. Quindi il nulla osta viene rilasciato dalla propria Ambasciata o Consolato presente in Italia.
Il nulla osta, qualora non sia redatto in italiano, deve essere tradotto e legalizzato in Prefettura e deve contenere: cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero. Nel caso in cui il documento non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e alla maternità occorre procurarsi anche l’atto di nascita rilasciato dal Paese d’origine, tradotto e legalizzato.
Validità del Nulla Osta: 6 mesi. Pertanto, entro 6 mesi dal rilascio è necessario attivarsi con il Comune per procedere alla celebrazione del matrimonio, in caso contrario si dovrà procedere con una nuova richiesta di nulla osta.
Nulla Osta per Rifugiati Politici
I titolari di protezione internazionale devono presentare al posto del nulla osta:
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- Certificato rilasciato dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma.
- Copia atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale.
- Documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico.
- Documento d’identità valido.
Come Sposarsi Senza Nulla Osta
Nel caso in cui le autorità del proprio paese d’origine si rifiutino di rilasciare il documento, si può richiedere l’intervento del Tribunale che verificherà se vi siano effettivamente impedimenti al matrimonio. L’art. 98 c.c. consente allo straniero che non abbia ottenuto la pubblicazione per via dell’assenza di nulla osta, di ricorrere all’autorità giudiziaria. Il Tribunale, in questo caso, deciderà in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Occorre precisare tuttavia, che la mancanza del nulla osta non impedirebbe al cittadino straniero di contrarre valido matrimonio in Italia, poiché essa integra una mera causa di irregolarità.
Sul punto la stessa Corte Costituzionale ha affermato che il nulla osta dell’autorità straniera non costituisce una condizione per la celebrazione del matrimonio, ma una formalità probatoria dalla quale si può prescindere (Corte cost., 30 gennaio 2003, n. 14).
Pubblicazioni del Matrimonio
Raccolti tutti i documenti, è necessario chiedere la pubblicazione del matrimonio all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.
Le pubblicazioni hanno validità 180 giorni dalla data di pubblicazione, nel caso in cui il matrimonio non sia celebrato entro tale termine, queste scadono ed occorre ripeterle.
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Completata l’acquisizione della necessaria documentazione, verrà fissato un appuntamento per l’eventuale richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.L’atto di pubblicazione è soggetto all’imposta di bollo pari a € 16,00.
Il matrimonio celebrato in Italia deve essere preceduto dalla pubblicazione nei comuni di residenza degli sposi e non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla pubblicazione (articolo 99 del codice civile), che deve restare affissa presso il Comune per almeno otto giorni (articolo 55 comma tre D.P.R. n. 396 del 2000).
Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale e dinanzi all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (articolo 107 del codice civile).
In seguito a questa documentazione presentata, verrà fissato il giorno del giuramento per scambiare pubblicamente la promessa di matrimonio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, assieme a due testimoni, uno per ciascuno. In caso di testimoni stranieri essi dovranno possedere un valido permesso di soggiorno.
Conseguenze del Matrimonio per il Cittadino Straniero
Permesso di Soggiorno
Una volta celebrato il matrimonio con un cittadino italiano, il cittadino straniero ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari, anche se prima del matrimonio era un cittadino irregolare.
L’art. 5 comma 9 TUI stabilisce che il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda. Tuttavia, a causa dell’elevato numero di persone che ne fanno richiesta, i tempi possono allungarsi. Per legge la Questura ha un massimo di tempo di 6 mesi per rilasciare il permesso di soggiorno, superato tale limite è possibile tutelarsi rivolgendosi ad un avvocato.
Revoca del Permesso di Soggiorno: Il permesso di soggiorno per matrimonio può essere revocato se in caso di accertamenti emerge che il matrimonio ha avuto luogo solo allo scopo esclusivo di permettere all’interessato di soggiornare nel territorio dello Stato.
Cittadinanza Italiana
Il cittadino straniero che sposa invece con un cittadino italiano, ha diritto alla cittadinanza italiana dopo 2 anni dal matrimonio, in presenza di figli i tempi si riducono della metà.
Chi si sposa in Italia anche se straniero è soggetto alla legislazione Italiana in materia di diritto di famiglia, Art. 29 Cost.
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. In caso di disaccordo ciascuno può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.
Matrimonio all'Estero
Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo (art.16 DPR 396/2000). In quest'ultimo caso una copia dell’atto, debitamente legalizzata e tradotta, dovrà essere rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare, che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.
In alternativa è possibile presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).
Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana (art. 32-bis DPR 396/2000).
E’ indispensabile che gli interessati contattino l’Ufficio di Stato Civile con congruo anticipo rispetto alla data prevista per il matrimonio.