Cittadinanza Italiana per Stranieri Nati in Italia: Requisiti e Procedure
La cittadinanza italiana è un diritto fondamentale che può essere acquisito in diversi modi, tra cui la nascita in Italia da genitori stranieri. Questa guida fornisce informazioni dettagliate sui requisiti, le procedure e i documenti necessari per ottenere la cittadinanza italiana in base alla legge italiana.
Acquisto della Cittadinanza per Nascita in Italia
L'acquisto della cittadinanza italiana può avvenire in diversi modi, tra cui:
- Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione.
- Per adozione.
- Per acquisto o riacquisto da parte dei genitori.
Figlio di Ignoti
È considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.
Riconoscimento o Dichiarazione Giudiziale della Filiazione
Se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana, e l'acquisto retroagisce dal momento della nascita. Se invece il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale avviene nei confronti di un figlio maggiorenne, questi conserva la propria cittadinanza ma può (entro un anno dal riconoscimento, dalla dichiarazione giudiziale o dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero) dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana.
Nell’ipotesi in cui a seguito di un’azione di annullamento per mancanza di veridicità venga annullato con sentenza un riconoscimento di filiazione naturale effettuato da un cittadino italiano nei confronti di uno straniero, tutti gli atti relativi all’attribuzione della cittadinanza al figlio riconosciuto sono di conseguenza annullati.
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Adozione
Il minorenne straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza di diritto; se invece l'adottato è maggiorenne l'interessato puo' richiedere la naturalizzazione dopo cinque anni di residenza legale in Italia successivi all'adozione.
Acquisto o Riacquisto da Parte dei Genitori
Il figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana acquista direttamente la cittadinanza purché conviva in modo stabile e effettivo con esso. L’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/93) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione. Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Se, invece, la convivenza interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.
La giurisprudenza ha evidenziato come ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, indipendentemente dal fatto che il genitore dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze dovute a motivi di lavoro o altre ragioni, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico (Tribunale di Padova, decreto n. 120 dell'11 maggio 2012)
In tutti questi casi l’acquisto della cittadinanza è automatico. Il minore, una volta diventato maggiorenne, ha comunque la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana, a condizione che sia già in possesso di un'altra cittadinanza.
Cittadinanza Italiana a 18 Anni per Stranieri Nati in Italia
La legge italiana offre la possibilità ai giovani stranieri nati in Italia e residenti legalmente nel paese di richiedere la cittadinanza italiana al compimento dei 18 anni. La richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana può essere presentata dal compimento del diciottesimo anno di età fino al giorno che precede il compimento del diciannovesimo anno di età.
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Requisiti Necessari
È necessario possedere i seguenti requisiti:
- Essere residenti nel Comune presso il quale si intende rendere la dichiarazione di acquisto.
- Nascita in un Comune italiano da genitori stranieri.
- Essere titolari di un permesso di soggiorno.
- Avere la residenza legale in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al compimento del 18° anno di età (l’interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell’anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano dalla nascita fino la raggiungimento della maggiore età).
Mancanza del Requisito della Residenza Legale Ininterrotta
Qualora, pur nato in Italia, l'interessato non risulti avere una residenza legale ininterrotta fino al compimento della maggiore età, è possibile presentare documenti integrativi che dimostrino l'effettiva presenza sul territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica.
La legge 98/2013 dispone infatti che: "non sono imputabili gli eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione ”, per esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): mediante certificazioni scolastiche o mediche al fine di attestare la sua presenza in Italia sin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale.
Informazioni Fornite dal Comune
Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza di comunicazione il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.
É importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età.
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Sempre in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (esempio: iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione.
Cittadinanza per Residenza
Possono presentare domanda di cittadinanza italiana i cittadini stranieri che abbiano maturato il requisito di residenza legale e continuativa, dunque ininterrotta, in Italia. Si fa presente che nel caso di cancellazione dell'iscrizione anagrafica, il decorso del periodo di effettiva residenza riprende ad essere computato da zero, senza che quindi si possano sommare eventuali periodi, anche se non continui tra loro, di residenza maturata in Italia.
- 10 anni di residenza per i cittadini extracomunitari (art. 9 lett. f)
- 4 anni di residenza per i cittadini dell'Unione europea (art. 9 lett. d)
- 5 anni di residenza per gli apolidi ( 9 lett. e ) e i rifugiati politici ( art. 9 lett. g)
- 5 anni di residenza per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani (art.9 lett. b)
- 3 anni di residenza per gli ascendenti in linea retta di cittadini italiani e per gli stranieri nati in Italia i quali non abbiano ottenuto, o potuto ottenere, il riconoscimento della cittadinanza presso il comune di residenza (art.9 lett. a)
- 5 anni di servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9 lett. c)
Cittadinanza per Matrimonio
Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiano dopo due anni di residenza legale in Italia oppure, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data di matrimonio, se non vi è stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e se non sussiste separazione legale. I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo). Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).
Tra le novità introdotte decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, vi è l'abrogazione della la disposizione che impediva all'Amministrazione il rigetto della domanda di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza. La norma abrogata, in pratica, assegnava alla competente autorità amministrativa un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla istanza di cittadinanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, restava preclusa all'Amministrazione l'emanazione del decreto di rigetto della domanda, venendo ad operare una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano.
L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta. Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.
Cittadinanza per Naturalizzazione
Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea.
La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:
- Se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita.
- Se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all'adozione.
- Se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato.
- Se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre.
Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.
In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza. Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.
Documenti Necessari
I documenti necessari per la richiesta di cittadinanza possono variare a seconda della situazione specifica del richiedente. Tuttavia, alcuni documenti sono generalmente richiesti:
- CERTIFICATO DI NASCITA, da richiedere nel Paese d'origine.
- CERTIFICATO PENALE del Paese d'origine e di eventuali paesi terzi ove il richiedente abbia avuto la residenza. Solo alcuni Paesi ammettono il rilascio di tale certificato dal proprio Consolato in Italia.
- RICEVUTA DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO di 250€ , da versare sul C.C. 809020 intestato a: Ministero dell'Interno, causale: Cittadinanza. Come da disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno, il limite temporale di utilizzo del bollettino di versamento del contributo di Cittadinanza è nell'anno di esercizio finanziario del versamento, un anno dalla data del versamento.
- MARCA DA BOLLO da 16€.
Qualora sia stato cambiato cognome a seguito di matrimonio, e quest'ultimo non risulti sul certificato di nascita, è necessario produrre un certificato di matrimonio dal proprio paese, tradotto e legalizzato nelle forme di rito, oppure una dichiarazione consolare.
Tali documenti per essere validi in Italia devono essere legalizzati nelle forme di rito. È richiesto il timbro dell'Autorità italiana (Ambasciata o Consolato) presente nel Pese dove il certificato è stato rilasciato, oppure, per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja , il timbro Apostille.
Capacità Reddituale
La capacità reddituale è considerata nel triennio antecedente la domanda e deve essere stabile e costante sino al momento del giuramento. A tal fine sulla base delle disposizioni normative vigenti (parametri fissati dal D.L. 382/89, art.3, convertito in L. 8/1900, confermati dall'art. 2 della L.
Tempi di Attesa
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti. Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018).
Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.
Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C...)
Autocertificazione
Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.
Costi
Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".
L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.
Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L.
Tabella Riassuntiva dei Requisiti di Residenza
Categoria | Requisito di Residenza |
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Cittadini Extracomunitari | 10 anni |
Cittadini UE | 4 anni |
Apolidi e Rifugiati Politici | 5 anni |
Stranieri Maggiorenni Adottati da Italiani | 5 anni |
Ascendenti di Cittadini Italiani e Nati in Italia | 3 anni |
Servizio alle Dipendenze dello Stato | 5 anni |
Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali delle singole prefetture.