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Acquisizione della Cittadinanza Italiana: Requisiti per Stranieri Naturalizzati

La disciplina in materia di cittadinanza fa capo principalmente alla legge n. 91/1992. Ai sensi di tale legge, acquistano di diritto alla nascita la cittadinanza italiana coloro i cui genitori (anche soltanto il padre o la madre) siano cittadini italiani (L. 91/1992, articolo 1, co. 1, lett. a)): si tratta della così detta modalità di acquisizione della cittadinanza jure sanguinis.

È infine considerato cittadino italiano il figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza. Rientra, ad esempio, in tale ipotesi il caso di un bambino che non viene riconosciuto da alcun genitore al momento della nascita.

Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana

L'acquisto della cittadinanza può avvenire nei seguenti casi:

  • Per nascita da genitore italiano: si parla di “ius sanguinis”, ovvero per discendenza diretta da almeno un genitore in possesso della cittadinanza italiana.
  • Per nascita sul territorio italiano: un bambino nato in Italia da genitori ignoti o apolidi o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero acquista la cittadinanza italiana.
  • Per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione: se un cittadino italiano riconosce, in un momento successivo alla nascita, un figlio minorenne, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana.
  • Per residenza (c.d. naturalizzazione).

Cittadinanza per Matrimonio/Unione Civile

L’art. 5 della Legge n. 91/92 prevede che il cittadino, straniero o apolide, coniugato con cittadino/a italiano/a può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio o unione civile, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero qualora, al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

I suddetti termini sono ridotti alla metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. L'acquisto della cittadinanza per matrimonio non è possibile se lo straniero ha riportato condanne penali in Italia (per reati per cui è prevista una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e per quelli previsti dal libro II, titolo I, capi I, II e III del codice penale ) o anche all’estero ad una pena superiore ad un anno per un delitto non politico riconosciuto da sentenza dell'autorità italiana. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

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Precludono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio anche la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Si tratta, in tal caso, di una valutazione discrezionale, esercitabile dallo Stato esclusivamente entro due anni dalla presentazione della domanda, trascorsi inutilmente i quali, solo motivi ostativi oggettivi possono precludere l'acquisto (che passa così dal rango di interesse legittimo a quello di diritto soggettivo). Quando l'istanza non sia stata rigettata entro i due anni, l'interessato può chiedere al giudice di riconoscere il suo diritto all'acquisto della cittadinanza per matrimonio (Corte di Cassazione Sezioni Unite sentenza del 7 luglio 1993 n. 4741).

Tra le novità introdotte decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, vi è l'abrogazione della la disposizione che impediva all'Amministrazione il rigetto della domanda di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza. La norma abrogata, in pratica, assegnava alla competente autorità amministrativa un termine perentorio di due anni per pronunciarsi sulla istanza di cittadinanza, con la precisazione che, una volta decorso tale termine, restava preclusa all'Amministrazione l'emanazione del decreto di rigetto della domanda, venendo ad operare una sorta di silenzio assenso sulla relativa istanza dello straniero coniugato con un cittadino italiano.

A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano?L'istanza per ottenere la cittadinanza deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza (o, se l'interessato si trova all'estero, all'autorità diplomatico-consolare) con un'apposita domanda scritta. Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica.

Cittadinanza per Naturalizzazione

Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza legale in Italia, ridotti a cinque anni per coloro cui è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato e a quattro anni per i cittadini di Paesi della Comunità Europea. La cittadinanza per naturalizzazione può essere inoltre concessa nei seguenti casi:

  • Se lo straniero, legalmente residente in Italia da almeno tre anni, ha un genitore o un ascendente in linea retta di secondo grado che sia stato cittadino italiano per nascita;
  • Se lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano risiede legalmente in Italia da almeno cinque anni successivamente all'adozione;
  • Se lo straniero ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
  • Se lo straniero maggiorenne nato in Italia vi risiede legalmente da almeno tre anni.

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha introdotto alla legge sulla cittadinanza l'articolo 9.1, che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).

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Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre.

Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 666 del 25 gennaio 2019, ha chiarito che la disposizione che prevede una adeguata conoscenza della lingua italiana si applica alle domande presentate dal 4 dicembre 2018. Le domande già inoltrate prive della documentazione dovranno essere dichiarate inammissibili previo avviso al richiedente che potrà provvedere entro un breve termine ad integrare la pratica con l'attestazione o la certificazione richiesta.

A chi bisogna presentare l’istanza per l’acquisto della cittadinanza italiana per naturalizzazione? In questi casi la domanda di cittadinanza, indirizzata al Presidente della Repubblica, deve essere presentata alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del luogo di residenza. Dal 18 maggio 2015 le domande possono essere inviate esclusivamente per via telematica. Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti ufficiali delle singole prefetture.

La cittadinanza per naturalizzazione, istruita presso il Ministero dell'Interno, è concessa con Decreto del Presidente della Repubblica.

Tempi del Procedimento

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha esteso, per le domande di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per naturalizzazione, da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei relativi procedimenti. Tale nuovo termine, decorrente dalla data di presentazione della istanza, si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza non ancora definiti con un provvedimento espresso alla data di entrata in vigore del decreto (ovvero al 5 ottobre 2018).

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Per costante orientamento giurisprudenziale il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza iure matrimonii sarebbe da considerarsi perentorio, mentre per le istanze di cittadinanza per naturalizzazione lo stesso termine non rivestirebbe carattere perentorio.

Consultazione Online dello Stato delle Domande

Sul sito internet del Ministero dell’interno è disponibile un servizio che permette, per tutti coloro che hanno presentato domanda di cittadinanza italiana, di consultare in tempo reale lo stato della propria pratica. Nell’oggetto è necessario specificare con esattezza il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/C...)

Autocertificazione

Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni pubbliche italiane sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni, i dati e i documenti che siano già in possesso della Pubblica Amministrazione, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Pertanto, l’istante non dovrà produrre certificati riportanti informazioni o dati già in possesso della Pubblica Amministrazione italiana ma dovrà limitarsi a riportare nella domanda tutti gli elementi indispensabili per il reperimento di tali informazioni o dati.

Costi

Il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge del 1° dicembre 2018, n. 132, ha innalzato da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Tale contributo è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza".

L'imposizione del contributo non si applica alle domande di riconoscimento della cittadinanza per nascita né alle forme di automatismo previste da L. Il nuovo importo si applica a partire dal 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto sicurezza.

Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L.

Requisiti Aggiuntivi

Fino all’entrata in vigore del “Decreto Sicurezza” la residenza sul territorio italiano per un determinato periodo di tempo era il solo requisito espressamente richiesto ai fini dell’ammissibilità della domanda di cittadinanza per naturalizzazione (art. 9 L. 91/92). Pur variando il periodo richiesto, l’art. 9 della L.

A norma dell’art. 1, secondo comma del regolamento attuativo alla legge n. 91/92 (D.P.R.

Ciò significa che nel periodo di residenza necessario ai fini della domanda di cittadinanza non devono esserci state interruzioni, dovute ad esempio a periodi di residenza all’estero o di irreperibilità sul territorio italiano.

Attenzione! Per tutti i cittadini stranieri che presentano domanda di cittadinanza per residenza, oltre alla certificazione della conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1, è richiesto il possesso di un altro requisito, quello del reddito personale o familiare (in quest’ultimo caso si intende il reddito di tutti i componenti registrati nello stesso stato di famiglia del richiedente).

Inoltre, è necessario accertare il grado di conoscenza della lingua italiana, l'idoneità professionale, l'ottemperanza agli obblighi tributari e contributivi. Non può essere trascurata l'esigenza di ricomposizione di gruppi familiari, parte dei quali già residenti nel territorio italiano.

Revoca della Cittadinanza

Il Decreto introduce poi la possibilità di revocare la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso abbia commesso alcuni reati connessi al terrorismo.

Rinuncia alla Cittadinanza Italiana

Inoltre, i cittadini italiani possono rinunciare volontariamente alla cittadinanza italiana purché si trasferiscano, o abbiano trasferito, la propria residenza all'estero e siano titolari di un'altra o di altre cittadinanze (L. 91/1992, art. 11). La facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana in questo caso può essere esercitata soltanto dai cittadini maggiorenni.

Normativa di Riferimento

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  • DPR 12 ottobre 1993, n. 572.
  • DPR 18 aprile 1994, n.
  • DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2020, n.
  • Legge 18 dicembre 2020, n.

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