Successione con Eredi Stranieri: La Normativa di Riferimento
La successione è quel fenomeno giuridico che dà luogo alla devoluzione del patrimonio di un soggetto defunto a vantaggio degli eredi di questi. Può accadere che il de cuius non si trovi nel Paese di cui è cittadino al momento della morte o non abbia legami con un solo Paese.
Potrebbe infatti risiedere in un altro Stato al momento della morte, oppure possedere dei beni, caduti in successione, in diversi Paesi. In questi casi, ovvero quando il de cuius presenta legami con diversi Stati, si parla di successione internazionale con l’applicazione della correlativa disciplina. In particolare, si farà riferimento alla legge 218/1995 ed al Regolamento UE n.650/2012.
Quando si configura una Successione Internazionale?
La successione internazionale si apre quando una persona fisica presenta, al momento della morte, legami con Paesi diversi oltre a quello di origine. A titolo esemplificativo, si pensi ad un cittadino italiano, residente in Francia con la moglie, ivi proprietario di un immobile adibito ad ufficio e allo stesso tempo proprietario di un appartamento in Italia.
L’intreccio di questi elementi in relazione a diversi Paesi comportava, prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE 650/2012, l’applicazione di diverse leggi, ovvero quelle di ciascun Paese con cui il defunto aveva un collegamento, nonché il coinvolgimento di autorità giudiziarie di stati diversi.
I Legami con Altri Paesi
- Residenza in un paese diverso da quello di cittadinanza.
- Possesso di beni in diversi paesi.
- Cittadinanza multipla.
Il Regolamento UE n. 650/2012 e la Successione Internazionale
Le risposte a entrambe le questioni, per il cittadino europeo, sono offerte dal Regolamento (UE) n. 650/2012. Il Regolamento (UE) n. 650/2012 regola gli aspetti procedurali. Ad esempio, quale autorità competente deve occuparsi della successione oppure gli effetti che si producono nei vari stati coinvolti relativamente alle decisioni degli organi giurisdizionali. Il regolamento UE si applica a tutti gli aspetti civili della successione mortis causa, sia quando c’è un testamento sia quando si tratta di successione legittima.
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L’articolo 21, al primo comma, stabilisce che “Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte“.
Il secondo comma, tuttavia, precisa che se emerge che il defunto aveva un legame più stretto con un altro stato al momento della morte si applica la legge di questo altro Stato. Lo Stato in cui il de cuius ha la residenza abituale lo determina di volta in volta l’autorità che si occupa della successione.
In alternativa, ai sensi del successivo articolo 22, il Regolamento consente di poter scegliere quale legge applicare alla propria successione, con una cosiddetta “professio iuris”. Si può scegliere tra la legge dello Stato in cui si aveva la cittadinanza, anche extra-ue, nel momento della scelta o in quello della morte. Se si hanno più cittadinanze si può scegliere la legge di uno degli Stati di cui si è cittadini nei momenti della scelta o della morte.
Scegliere la legge da applicare potrebbe essere utile in tutti i casi in cui è probabile lo spostamento della propria residenza abituale in un paese straniero e si desidera l’applicazione della legge del paese d’origine. Qualsiasi legge si applichi alla successione, comunque, disciplinerà la successione per intero con riguardo sia ai beni mobili che a quelli immobili presenti in uno o più Paesi.
In via residuale, per gli aspetti di cui il regolamento non si esprime, si applica la legge 218/1995. Questa ha subito delle recenti modifiche, nel 2017, con riguardo alla materia delle successioni internazionali.
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Successione Internazionale Extra UE
Si parla di successione internazionale extra UE quando nella successione sono coinvolti Stati non facenti parte dell’Unione Europea. I casi di successioni in cui siano coinvolti Stati non facenti parte dell’Unione Europea possono presentare notevoli problematiche non facili da risolvere.
Per determinare quale autorità giurisdizionale sia competente a decidere su una successione internazionale extra UE, il Regolamento n. 650/2012 stabilisce che sono competenti gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte. Tuttavia, in alcuni casi, possono essere coinvolte più giurisdizioni.
Testamento Internazionale
Si tratta di una particolare forma di testamento disciplinata dalla Convenzione di Washington del 1973, in grado di produrre effetti a livello internazionale, indipendentemente dall’ubicazione dei beni, dalla nazionalità, dal domicilio e dalla residenza del testatore. Per avere approfondimenti leggi l’articolo dedicato al testamento internazionale.
Esempi Pratici
Esempio 1: Alina, cittadina russa residente in Italia da oltre 20 anni, muore nel 2019. Non era sposata e non aveva figli e non rientrava in Russia da molti anni. In base al Reg. (UE) 650/2012 potrebbe ritenersi che la de cuius avesse la propria residenza abituale in Italia al momento della morte e quindi tale legge sarebbe stata applicabile all’intera successione.
Esempio 2: Janice, cittadina USA, è deceduta in Italia nel 2018, Paese in cui si era trasferita nel 2008. Janice aveva lasciato gli USA nel 1980 e si era trasferita in Scozia con il marito, senza fare più ritorno al suo Paese di origine, salvo qualche viaggio sporadico. In effetti, il trasferimento in Italia fu stabile sin dall’inizio avendo i coniugi venduto la propria casa in Scozia per acquistare una masseria in Italia. Janice si era inoltre ben integrata nella comunità locale svolgendo la propria attività lavorativa di insegnante di Yoga.
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Adempimenti e Dichiarazione di Successione
Con la risposta n. L’istante, che in qualità di coerede ha l'obbligo di presentare la dichiarazione di successione e il diritto di presentarla per la voltura delle quote immobiliari e dei conti correnti già di pertinenza del de cuius, dei quali ha titolo per entrare in possesso della propria quota spettante, evidenzia che la dichiarazione di successione non può essere materialmente presentata dovendo indicare quali chiamati all'eredità soggetti non presenti in anagrafe tributaria, essendo ''errore bloccante'' la mancanza di un codice fiscale valido.
Ripercorrendo la cornice normativa, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell'articolo 28 del Dlgs n. 346/1990, “sono obbligati a presentare la dichiarazione: i chiamati all'eredità e i legatari, [...] 4. Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione questa non si considera omessa se presentata da uno solo. 5. I chiamati all'eredità e i legatari sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se, anteriormente alla scadenza del termine stabilito nell'art. 31, hanno rinunziato all'eredità o al legato [...]. 6. Se dopo la presentazione della dichiarazione della successione sopravviene un evento, diverso da quelli indicati all'art. 13, comma 4, e dall'erogazione di rimborsi fiscali che dà luogo a mutamento della devoluzione dell'eredità o del legato ovvero ad applicazione dell'imposta in misura superiore, i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare dichiarazione sostitutiva o integrativa [...]”.
In relazione all'indicazione nella dichiarazione di successione dei chiamati all'eredità privi del codice fiscale italiano, l'articolo 6 del Dpr n. 605/1973 prevede al comma 2 che «Coloro che sono tenuti agli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale di altri soggetti hanno diritto di riceverne da questi ultimi comunicazione scritta e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, possono rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, anche utilizzando sistemi telematici, previa indicazione dei dati di cui all'art. 4, relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del numero di codice fiscale. L'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o sede legale all'estero. Nel caso in cui non sia stato possibile acquisire tutti i dati indicati nell'art.
Pertanto, l'obbligo di indicazione del numero di codice fiscale di soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto per le persone fisiche con l’indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché del domicilio estero (cfr.
Atti Redatti all'Estero
Tutti gli atti concernenti la successione internazionale e redatti all’estero devono seguire determinate regole per esplicare la loro efficacia in Italia. Si parla di atto estero quando un atto è redatto o è autenticato in un Paese straniero da autorità straniere o da privati.
La Legge Notarile italiana, all’articolo 106, prevede infatti che gli atti redatti all’estero, per essere efficaci in Italia, debbano essere legalizzati mediante il deposito presso l’archivio notarile distrettuale. Questo passaggio si rende obbligatorio ai fini dell’accertamento della provenienza dell’atto e di un controllo di legalità a cura del notaio.
Un esempio di atto redatto all’estero che dev’essere depositato per essere efficace in Italia è il testamento. Secondo il Regolamento UE il testamento redatto in uno Stato membro è valido tanto nello Stato in cui è redatto quanto in quello in cui è presentato.
Aspetti Fiscali
Il Regolamento UE, come già accennato, afferma espressamente di non occuparsi della materia fiscale. In Italia le imposte di successione seguono le regole del Testo Unico sulle successioni. Secondo questo testo di legge “L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero” se il defunto si trovava in Italia al momento della morte.
Il pagamento delle imposte, ai sensi del testo unico, avviene mediante la dichiarazione di successione.
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