Successione di Beni Immobili in Italia per Cittadini Stranieri: Una Guida Dettagliata
La successione è quel fenomeno giuridico che dà luogo alla devoluzione del patrimonio di un soggetto defunto a vantaggio degli eredi di questi. Può accadere che il de cuius non si trovi nel Paese di cui è cittadino al momento della morte o non abbia legami con un solo Paese.
Potrebbe infatti risiedere in un altro Stato al momento della morte, oppure possedere dei beni, caduti in successione, in diversi Paesi. In questi casi, ovvero quando il de cuius presenta legami con diversi Stati, si parla di successione internazionale con l’applicazione della correlativa disciplina.
In particolare, si farà riferimento alla legge 218/1995 ed al Regolamento UE n.650/2012.
Quando si configura una successione internazionale?
La successione internazionale si apre quando una persona fisica presenta, al momento della morte, legami con Paesi diversi oltre a quello di origine.
A titolo esemplificativo, si pensi ad un cittadino italiano, residente in Francia con la moglie, ivi proprietario di un immobile adibito ad ufficio e allo stesso tempo proprietario di un appartamento in Italia. L’intreccio di questi elementi in relazione a diversi Paesi comportava, prima dell’entrata in vigore del Regolamento UE 650/2012, l’applicazione di diverse leggi, ovvero quelle di ciascun Paese con cui il defunto aveva un collegamento, nonché il coinvolgimento di autorità giudiziarie di stati diversi.
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Il Regolamento UE n. 650/2012 e la Successione Internazionale
Per soddisfare questa esigenza è stato adottato il Regolamento UE del 4 luglio 2012 n. Il Regolamento, a partire dalla data indicata, vale come normativa di diritto internazionale privato per tutti i paesi dell’Unione Europea (con l’eccezione di Inghilterra, Irlanda e Danimarca): le norme interne fino ad allora vigenti - per l’Italia gli articoli da 46 a 50 della Legge 31 maggio 1995 n. 218 - non si applicano più.
Il regolamento UE si applica a tutti gli aspetti civili della successione mortis causa, sia quando c’è un testamento sia quando si tratta di successione legittima. regola gli aspetti procedurali. Ad esempio, quale autorità competente deve occuparsi della successione oppure gli effetti che si producono nei vari stati coinvolti relativamente alle decisioni degli organi giurisdizionali.
- consente di ottenere il certificato successorio europeo.
Tale certificato è un documento che eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dei beni del defunto possono chiedere all’autorità dello stato membro che è competente ai sensi dello stesso Regolamento. È utile a tali soggetti a dimostrare negli altri Paesi membri dell’UE, che lo riconoscono e nei quali produce i medesimi effetti, la loro qualità rispetto al de cuius e la nascita dei diritti derivanti dalla successione in base alla legge ad essa applicabile.
L’articolo 21, al primo comma, stabilisce che “Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte“.
Il secondo comma, tuttavia, precisa che se emerge che il defunto aveva un legame più stretto con un altro stato al momento della morte si applica la legge di questo altro Stato.
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Lo Stato in cui il de cuius ha la residenza abituale lo determina di volta in volta l’autorità che si occupa della successione.
La Scelta della Legge Applicabile: Professio Iuris
In alternativa, ai sensi del successivo articolo 22, il Regolamento consente di poter scegliere quale legge applicare alla propria successione, con una cosiddetta “professio iuris”. Si può scegliere tra la legge dello Stato in cui si aveva la cittadinanza, anche extra-ue, nel momento della scelta o in quello della morte. Se si hanno più cittadinanze si può scegliere la legge di uno degli Stati di cui si è cittadini nei momenti della scelta o della morte.
La scelta di legge potrebbe risultare sempre utile, qualora vi sia anche solo la probabilità di spostare la propria residenza abituale in un paese straniero e si desidera l’applicazione della legge del paese d’origine.
Dal punto di vista redazionale scrivere “Scelgo la legge del mio Stato di cittadinanza” potrebbe risultare ambiguo, per esempio nei casi in cui venga acquisita una doppia cittadinanza.
Qualsiasi legge si applichi alla successione, comunque, disciplinerà la successione per intero con riguardo sia ai beni mobili che a quelli immobili presenti in uno o più Paesi.
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In via residuale, per gli aspetti di cui il regolamento non si esprime, si applica la legge 218/1995. Questa ha subito delle recenti modifiche, nel 2017, con riguardo alla materia delle successioni internazionali.
Atti Redatti all'Estero e la Legge Notarile Italiana
Tutti gli atti concernenti la successione internazionale e redatti all’estero devono seguire determinate regole per esplicare la loro efficacia in Italia. Si parla di atto estero quando un atto è redatto o è autenticato in un Paese straniero da autorità straniere o da privati.
La Legge Notarile italiana, all’articolo 106, prevede infatti che gli atti redatti all’estero, per essere efficaci in Italia, debbano essere legalizzati mediante il deposito presso l’archivio notarile distrettuale. Questo passaggio si rende obbligatorio ai fini dell’accertamento della provenienza dell’atto e di un controllo di legalità a cura del notaio.
Un esempio di atto redatto all’estero che dev’essere depositato per essere efficace in Italia è il testamento.
Secondo il Regolamento UE il testamento redatto in uno Stato membro è valido tanto nello Stato in cui è redatto quanto in quello in cui è presentato.
Aspetti Fiscali delle Successioni Internazionali
Il Regolamento UE, come già accennato, afferma espressamente di non occuparsi della materia fiscale. In Italia le imposte di successione seguono le regole del Testo Unico sulle successioni. Secondo questo testo di legge “L’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero” se il defunto si trovava in Italia al momento della morte.
Il pagamento delle imposte, ai sensi del testo unico, avviene mediante la dichiarazione di successione.
Successioni Internazionali Extra UE
Si parla di successione internazionale extra UE quando nella successione sono coinvolti Stati non facenti parte dell’Unione Europea. Le risposte a entrambe le questioni, per il cittadino europeo, sono offerte dal Regolamento (UE) n.
Per determinare quale autorità giurisdizionale sia competente a decidere su una successione internazionale extra UE, il Regolamento n. 650/2012 stabilisce che sono competenti gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.
Tuttavia, in alcuni casi, possono essere coinvolte più giurisdizioni.
Testamento Internazionale
Si tratta di una particolare forma di testamento disciplinata dalla Convenzione di Washington del 1973, in grado di produrre effetti a livello internazionale, indipendentemente dall’ubicazione dei beni, dalla nazionalità, dal domicilio e dalla residenza del testatore.
La Legge Applicabile alle Successioni Internazionali
Il problema dell’individuazione della legge applicabile alle successioni che presentano profili di internazionalità deve essere affrontato separatamente sotto il profilo civilistico e fiscale, essendo le due materie regolate da norme diverse.
Per quanto riguarda il diritto civile, la materia è ora regolata dal regolamento (UE) n. 650/2012, entrato in vigore il 17 agosto 2015 e applicabile alle successioni aperte a partire da tale data.
Gli aspetti fiscali della successione, invece, sono regolati dalle norme nazionali dei singoli Stati, e dalle eventuali convenzioni bilaterali sottoscritte tra di essi, non essendo prevista una normativa comunitaria.
Il regolamento (UE) n. 650/2012, infatti, secondo l'interpretazione prevalente, non trova applicazione in materia fiscale, come si ricava dal decimo considerando (punto n. 10 del preambolo), secondo il quale “Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla materia fiscale, né alla materia amministrativa di diritto pubblico. Pertanto dovrebbe spettare alla legislazione nazionale determinare, per esempio, le modalità di calcolo e versamento delle imposte e degli altri tributi di diritto pubblico, se dette imposte siano a carico del defunto al momento della morte o ogni altro tipo di tassa di successione da riscuotere dal patrimonio ereditario o dai beneficiari. Dovrebbe anche spettare al diritto nazionale determinare se il rilascio di beni della successione ai beneficiari ai sensi del presente regolamento o l’iscrizione di beni della successione in un registro possano essere soggetti al pagamento di imposte”.
Il Regolamento Europeo
Il regolamento (UE) n. 650/2012, entrato in vigore il 17 agosto 2015 e applicabile alle successioni aperte a partire dal tale data, dispone come regola generale che la successione è regolata dalle norme dello Stato in cui il defunto aveva la propria “residenza abituale” al momento della morte (fatta salva la possibilità di applicare eccezionalmente la legge di un altro Stato, ma solo nelle ipotesi specificamente previste dal legislatore).
Il nuovo criterio della residenza abituale sostituisce il tradizionale criterio della cittadinanza del defunto (previsto dall’art. 46 della legge n. 218/1995).
La successione può ancora essere regolata dalla legge nazionale del defunto solo in seguito a un’espressa manifestazione di volontà. Il regolamento, infatti, consente a ciascuno di scegliere espressamente come legge che regola la propria successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.
La legge applicabile alla successione è molto importante perché disciplina la devoluzione dell’eredità in mancanza di testamento (successione legittima), i diritti dei legittimari in presenza di un testamento (successione necessaria), la validità dei patti successori, e molti altri aspetti, che risultano spesso regolati in modo differente nelle legislazioni dei diversi Stati, incidendo dunque profondamente sull’attribuzione dell’eredità.
La nuova regola consente di gestire più facilmente le successioni di cittadini stranieri da tempo regolarmente residenti in Italia, ai quali si applica la legge italiana, a meno che essi non abbiano espresso una scelta differente.
Al contrario, la successione dei cittadini italiani abitualmente residenti all'estero è ora regolata dalla legge dello Stato di residenza, a meno che essi non abbiano scelto espressamente l'applicazione della legge italiana.
La Residenza Abituale del Defunto
Il concetto di “residenza abituale” è presente nelle legislazioni interne di molti Stati membri dell’Unione Europea, tuttavia, secondo l’opinione largamente prevalente e confermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, la definizione di questa espressione, quando utilizzata in un testo normativo dell’Unione Europea, non può essere lasciata alla giurisdizione dei singoli Stati membri, ma deve essere ricavata dalla normativa comunitaria, e spetta soltanto alla Corte di Giustizia europea.
Nella prima fase di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012, da poco entrato in vigore, la Corte di Giustizia non ha ancora avuto modo di pronunciarsi, tuttavia essa ha in precedenza affermato, con riferimento ad altro regolamento, che la determinazione del senso e della potata della nozione di “residenza abituale” deve essere effettuata alla luce delle disposizioni e dell’obiettivo del regolamento stesso, come emerge anche dai suoi considerando, ovvero dal preambolo (Corte di Giustizia, sez. III, sentenza del 3 aprile 2009, causa C-523/07, in relazione al regolamento europeo 2203/2003). Tale affermazione appare suscettibile di essere applicata anche al regolamento in esame.
Anche la Corte di Cassazione italiana, peraltro, ha confermato tale orientamento in diverse occasioni, pronunciandosi in relazione al regolamento europeo 2203/2003 in materia di minori, affermando che il concetto di “residenza abituale” deve essere definito in base al diritto comunitario e pertanto in senso sostanziale e non meramente formale o anagrafico (Cass. 17 febbraio 201, n. 3680 e Cass. 25 giugno 2010, n. 15328).
La nozione di “residenza abituale” deve dunque essere ricavata dal contesto del regolamento, con specifico riferimento alle sue finalità.
Il regolamento (UE) n. 650/2012 si occupa della nozione di “residenza abituale” nei considerando n. 23, 24 e 25.
Il ventitreesimo considerando (punto n. 23 del preambolo) stabilisce che: “Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.”.
Il ventiquattresimo considerando (punto n. 24 del preambolo) stabilisce che: “In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all’estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all’altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.”.
Il venticinquesimo considerando (punto n. 25 del preambolo) aggiunge che: “Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione, l’autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti tuttavia non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa.”.
Dal complesso di queste norme, risulta chiaro che è da escludere l’interpretazione formale del concetto di “residenza abituale” come semplice dato anagrafico, per quanto anche questo possa avere un suo ruolo nella valutazione complessiva.
Al contrario, la finalità dell’indagine richiesta dal regolamento è quella di individuare lo Stato con nel quale il soggetto aveva il collegamento più stretto e stabile negli anni precedenti alla morte, tenendo conto dei suoi interessi personali ed economici.
Nell’ambito di una valutazione globale, gli elementi da prendere in considerazione sono dunque la durata e la regolarità del soggiorno in un determinato Stato, le condizioni del soggiorno e le ragioni dello stesso.
In questa prima fase di applicazione del regolamento, non abbiamo la possibilità di fare riferimento agli orientamenti della giurisprudenza, tuttavia la dottrina più attenta, che ha seguito tutte le fasi di gestazione del regolamento, ha già fornito alcuni contributi importanti.
In particolare, con riferimento alla situazione di chi si trova a soggiornare per diversi anni in uno Stato diverso da quello di cui ha la cittadinanza, si ritiene di escludere la sua “residenza abituale” in tale Stato quando la sua presenza è dettata da ragioni esclusivamente professionali ed economiche (come lo svolgimento di un’attività lavorativa, o la gestione di beni ivi situati), ma è rimasto un legame stretto e stabile con lo Stato di origine sotto il profilo sociale e familiare.
Il caso tipico è di chi soggiorna per lungo tempo all’estero per lavoro ma ritorna periodicamente e regolarmente nello Stato di origine, dove è rimasta la sua famiglia, possiede una casa e mantiene i normali contatti sociali.
Un’altra ipotesi in cui si ritiene di escludere la “residenza abituale” è quella in cui la presenza, anche prolungata, di un soggetto in uno Stato è dovuta alla necessità di sottoporsi a particolari cure mediche.