Tabelle Retributive Viaggiatori e Piazzisti Commercio: Guida Completa
Lo stipendio del lavoratore del commercio è formato da una serie di voci, ma è indubbio che ciò che è importante e atteso dai lavoratori è il rinnovo delle tabelle retributive, con l'aumento della paga base e quindi dello stipendio periodicamente per effetto delle trattative sindacali.
Molti lavoratori, quindi, cercano le tabelle retributive del commercio per interessarsi sugli aumenti di stipendio anno per anno per effetto del rinnovo del CCNL Commercio, in particolare per consultare le tabelle retributive per l’anno 2023, per l'anno 2022, per l’anno 2021, per l’anno 2020, ecc.
Occorre precisare che il contratto collettivo del Commercio, Terziario, distribuzione servizi è stato stipulato il 30 marzo 2015, poi nuovamente stipulato il 30 luglio 2019 e prorogato fino al 31 dicembre 2013 sia per la parte economica che normativa.
Le tabelle retributive sono state rinnovate più volte negli ultimi 10 anni, quindi il lavoratore deve consultare per ogni anno gli aumenti intercorsi durante l’anno, che ora dettaglieremo in ogni loro voce.
Vediamo quindi tutte le tabelle retributive del contratto commercio degli ultimi anni, con l’indicazione non solo degli aumenti dei minimi retributivi ma anche della contingenza e degli altri elementi, che sono riconosciuti in misura fissa, come il terzo elemento (ossia non aumentano con il rinnovo del contratto commercio e delle tabelle retributive del CCNL Commercio), in modo che il lavoratore possa avere contezza dello stipendio fisso spettante, per il quale dovrà aggiungere gli eventuali scatti di anzianità e ulteriori elementi fissi e continuativi per determinare la paga base oraria e giornaliera.
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Accordo di Rinnovo CCNL Commercio Confcommercio del 22 Marzo 2024
L'accordo di rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio del 22 marzo 2024 prevede un aumento stipendiale da aprile 2024 fino a febbraio 2025, visto che da marzo 2025 scatta un ulteriore aumento stipendiale.
Gli aumenti di stipendio nel settore Commercio, in particolare per chi applica il CCNL Commercio Confcommercio ci sono anche nel 2025, nel 2026 e nel 2027.
L'accordo di rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio del 22 marzo 2024 prevede un aumento stipendiale da marzo 2025 ad ottobre 2025, visto che da novembre 2025 ci sarà un ulteriore aumento stipendiale.
A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti tabellari salariali non assorbibili:
Livello | 1.4.2023 | 1.4.2024 | 1.3.2025 | 1.11.2025 | 1.11.2026 | 1.2.2027 | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quadro | 52,09 | 121,54 | 52,09 | 60,77 | 60,77 | 69,44 | 416,67 |
I | 46,92 | 109,48 | 46,92 | 54,74 | 54,74 | 62,55 | 375,34 |
II | 40,59 | 94,70 | 40,59 | 47,35 | 47,35 | 54,11 | 324,67 |
III | 34,69 | 80,94 | 34,69 | 40,47 | 40,47 | 46,25 | 277,50 |
IV | 30,00 | 70,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 40,00 | 240,00 |
V | 27,10 | 63,24 | 27,10 | 31,62 | 31,62 | 36,14 | 216,83 |
VI | 24,33 | 56,78 | 24,33 | 28,39 | 28,39 | 32,45 | 194,66 |
VII | 20,83 | 48,61 | 20,83 | 24,31 | 24,31 | 27,78 | 166,66 |
Operatori di vendita I cat. | 28,32 | 66,08 | 28,32 | 33,04 | 33,04 | 37,76 | 226,55 |
II cat. | 23,78 | 55,48 | 23,78 | 27,74 | 27,74 | 31,70 | 190,20 |
Importo forfettario aggiuntivo "una tantum"
Ad integrazione di quanto concordato in materia con il Protocollo Straordinario di settore del 12.12.2022, le Parti prevedono esclusivamente a favore dei lavoratori in forza alla data di sottoscrizione delll'Accordo, la corresponsione di un importo forfettario aggiuntivo "una tantum" pari ad euro 350 sul IV livello lordi, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento.
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Verrà erogato in due rate, la prima rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2024, la seconda rata di 175 euro con la retribuzione di luglio 2025.
Agli apprendisti in forza sarà erogato a titolo di "una tantum" l’importo in misura riproporzionata in base al trattamento economico di cui al C.C.N.L.
Cosa è cambiato nel CCNL Commercio nel 2022 e nel 2023
Con l'accordo ponte protocollo del 12 dicembre 2022, definito dalle parti sociali Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, un "Protocollo straordinario di settore" nell'ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, sono stati:
- fissati gli importi di una tantum (gennaio e marzo 2023);
- stabilita un'erogazione da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali (da aprile 2023 in poi);
- è stato anche fissato un calendario di trattative da tenersi nel corso del 2023 per il rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio nell'anno 2024, che poi è avvenuto.
Erogazione due tranche di una tantum a gennaio e marzo 2023
Ai soli lavoratori in forza alla data del 12 dicembre 2022 deve essere corrisposto un importo una tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato sugli altri livelli di inquadramento ed erogato con le modalità come di seguito illustrato:
- 200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
- 150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Ecco la tabella degli importi degli una tantum commercio 2023:
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Livello | Importo una tantum gennaio 2023 | Importo una tantum marzo 2023 |
---|---|---|
Livello Q | 347,22 € | 260,42 € |
Livello 1 | 312,78 € | 234,58 € |
Livello 2 | 270,56 € | 202,92 € |
Livello 3 | 231,25 € | 173,44 € |
Livello 4 | 200,00 € | 150,00 € |
Livello 5 | 180,69 € | 135,52 € |
Livello 6 | 162,22 € | 121,67 € |
Livello 7 | 138,89 € | 104,17 € |
Tali verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022.
Quindi spetta 1/36 dell'importo per ogni mese lavorato nel triennio 2021, 2022 e 2023.
Aumento stipendio CCNL Commercio Confcommercio da aprile 2023
Il Protocollo del 12 dicembre 2022 stabilisce il diritto dei lavoratori ad una erogazione mensile.
A partire dall'1.4.2023 deve essere erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale l'erogazione avverrà con i criteri di proporzionalità.
Cosa significa? Che nelle more che avvenga il rinnovo del CCNL Commercio Confcommercio, viene riconosciuto un acconto, ossia un aumento della paga base come se il CCNL fosse stato rinnovato.
Anche se la voce in busta paga viene esposta a parte (cioè la paga base non aumenta ma viene inserita una voce a titolo di acconto da aprile 2023), perché tecnicamente non è ancora un aumento della paga base nelle tabelle retributive.
Ecco la tabella relativa all'aumento dello stipendio con l'acconto da aprile 2023:
Livello | Acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali (da aprile 2023) |
---|---|
Livello Q | 52,08 € |
Livello 1 | 46,92 € |
Livello 2 | 40,58 € |
Livello 3 | 34,69 € |
Livello 4 | 30,00 € |
Livello 5 | 27,10 € |
Livello 6 | 24,33 € |
Livello 7 | 20,83 € |
Questo aumento di retribuzione spetta dalla busta paga di aprile 2023 in poi, non è una erogazione una tantum mensile, ma un vero e proprio aumento delle tabelle retributive CCNL Commercio Confcommercio.
Calcolo paga oraria e giornaliera commercio da aprile 2023 a marzo 2024
Molti lavoratori vogliono conoscere non solo le tabelle retributive spettanti nell'anno 2023 o 2024, oppure negli anni precedenti, ma anche di quanto è aumentata la paga giornaliera o la paga oraria nel 2023.
Occorre chiarire che la paga giornaliera dipende dall'orario di lavoro, è diversa ad esempio tra lavoratori a tempo pieno o full-time e lavoratori a tempo parziale o part-time, per il semplice fatto che le ore giornaliere lavorate sono inferiori in caso di part-time.
La paga oraria è invece uguale per tutti i lavoratori nello stesso livello di inquadramento.
Come si calcola la paga oraria o giornaliera?
La paga giornaliera si divide applicando il divisore 26 al Totale stipendiale.
La paga base insieme all’indennità di contingenza (compreso l’elemento distinto della retribuzione EDR), il terzo elemento (che nelle tabelle retributive che vedremo non è incluso), gli scatti di anzianità e l’eventuale riconoscimento di superminimi o altre indennità, formano lo stipendio del lavoratore del commercio per la parte relativa alla retribuzione fissa e continuativa spettante secondo CCNL.
Il rinnovo delle tabelle retributive del contratto commercio, come per molti altri CCNL, interessa l'aumento del solo minimo stipendiale o paga base, mentre l'indennità di contingenza e l'EDR rimangono di importo fisso nel tempo.
Occorre precisare che il terzo elemento contrattuale nel contratto commercio è di 2,07 euro (le tabelle retributive non tengono conto di tale cifra), ma per alcune province è disciplinato in maniera diversa.
Anziché 2,07 euro, nella provincia di Milano il terzo elemento è di 11,36 euro, nella provincia di Piacenza è di 9,03 euro, nella provincia di Bergamo è di 10,33 euro, nella provincia di Brescia è di 8,78 euro, nella provincia di Como e Varese è di 7,75 euro, nella provincia di Torino è 6,71 euro.
In tutte le altre province è di 2,07 euro.
Pertanto, i lavoratori delle province appena elencate dovranno aggiornare tutte le tabelle retributive di questo articolo aggiungendo la differenza relativa al terzo elemento.
Bisogna aggiungere il terzo elemento, gli eventuali scatti di anzianità maturato e tutti gli altri elementi fissi e continuativi della retribuzione, come ad esempio il superminimo.
E i lavoratori che hanno maturato scatti di anzianità nel commercio?
La paga giornaliera e la paga oraria, così come il totale da tabelle retributive, esposti nelle tabelle precedenti sia su base mensile che oraria che giornaliera, non tengono conto degli eventuali scatti di anzianità, superminimi ed altri elementi retributivi spettanti al lavoratore.
In quel caso lo stipendio aumenta sia mensile, che giornaliero, che orario.
Differenze retributive tra livelli di inquadramento
Molti lavoratori, magari interessati a capire i loro diritti retributivi per mansioni superiori, infine, vogliono conoscere la differenza in termini di stipendio tra un livello ed un altro livello superiore o inferiore.
Per avere una idea di quanto cambia la retribuzione lorda tra un livello di inquadramento ed un altro inferiore o superiore, occorre confrontare e fare la differenza in termini di stipendio lordo mensile tabellare, appunto confrontando le tabelle retributive.
Come si legge la tabella?
Un livello 1 rispetto ad un livello 2, leggendo la riga relativa a livello 1 ed in corrispondenza del livello 2, ha una differenza di retribuzione di +241,97 euro mensili.
Al contrario, un lavoratore con un livello 2 rispetto ad un livello 1, leggendo la riga relativa al livello 2 ed in corrispondenza del livello, ha una differenza di retribuzione di -241,97 euro mensili.
Un livello 4 del commercio rispetto ad un livello 5 del commercio percepisce +110,63 euro mensili.
Senza considerare terzo elemento ed eventuali scatti di anzianità.
Laddove i lavoratori siano interessati a conoscere le differenze retributive in termini di paga giornaliera, possono dividere l'importo in tabella diviso il divisore 26.
Laddove i lavoratori siano interessati a conoscere le differenze retributive in termini di paga oraria, possono dividere l'importo in tabella diviso il divisore 168.
Tutte le voci dello stipendio nel commercio
Il rinnovo del contratto Commercio Confcommercio aumenta la paga base in base ad ogni livello del contratto, indicando l'ammontare dello stipendio del lavoratore full-time.
Il lavoratore con contratto part-time riceve l'aumento dello stipendio proporzionato all'orario di lavoro.
Mentre il lavoratore apprendista, quindi con contratto di apprendistato, avrà l'aumento stipendiale riparametrato in base al periodo formativo che prevede nei primi 18 mesi una retribuzione fino a 2 livelli inferiori e nei secondi 18 mesi una retribuzione di un livello inferiore al livello di destinazione finale.
Accanto a paga base, indennità di contingenza, EDR, vi sono gli scatti di anzianità, l'eventuale superminimo assorbibile o non assorbibile o assegno ad personam.
Tutte queste voci rappresentano la retribuzione fissa e continuativa.
Gli scatti di anzianità triennali, anch'essi con importo fisso che matura ogni tre anni di rapporto di lavoro, si aggiungono alla retribuzione fissa e continuativa, che è la base di calcolo per la retribuzione o paga oraria e giornaliera maggiorata per il lavoro straordinario, notturno, festivo, ecc..
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