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CCNL Turismo Alberghi: Tabelle Retributive e Aggiornamenti

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei settori dei Pubblici Esercizi, della Ristorazione Collettiva e Commerciale e del Turismo è un punto di riferimento fondamentale per oltre un milione di lavoratori e più di 300mila imprese del settore, con un fatturato complessivo di oltre 80 miliardi di euro.

Firmato l'8 febbraio 2018 e scaduto il 31 dicembre 2021, è stato rinnovato il 5 giugno 2024 con scadenza il 31 dicembre del 2027. È stato sottoscritto per la parte datoriale da FIPE - Confcommercio, Angem e Legacoop Produzione e Servizi, e per la parte sindacale da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Il CCNL si applica a realtà come:

  • caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie e ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli artt. 3 e 5, legge 25.8.91 n.
  • ristoranti, trattorie, pizzerie, pub
  • mense scolastiche ospedaliere e aziendali
  • grandi aziende della ristorazione commerciale multi localizzata
  • imprese della ristorazione collettiva
  • cooperative della ristorazione
  • stabilimenti balneari
  • discoteche, sale giochi
  • imprese di viaggi e turismo: intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9, legge 17.5.83 n.

Il rinnovo del 2024 ha previsto un aumento in busta paga di 200 euro a regime, il rafforzamento dell’assistenza sanitaria integrativa e una significativa revisione della classificazione e dell’inquadramento del personale, fermi dagli anni Novanta, per renderli più rispondenti alle mutate esigenze del mercato e alle nuove tipologie di offerta.

Sono poi state rafforzate le normative in materia di diritti individuali delle lavoratrici e dei lavoratori, come le misure di contrasto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro e i congedi per le donne vittime di violenza.

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"Grazie all'impegno e al senso di responsabilità di tutti i firmatari - ha commentato Lino Enrico Stoppani presidente Fipe - è stato possibile dare un contratto di riferimento per uno dei settori strategici e di punta del Made in Italy".

Struttura del CCNL

Il CCNL è organizzato nel seguente modo:

  • Parte generale:
    • Titolo I - validità e sfera di applicazione
    • Titolo II - relazioni sindacali
    • Titolo III - classificazione del personale
    • Titolo IV - mercato del lavoro
    • Titolo V - rapporto di lavoro
    • Titolo VI - trattamento economico
    • Titolo VII - sospensione del rapporto di lavoro
    • Titolo VIII - risoluzione del rapporto di lavoro
    • Titolo IX - vigenza contrattuale
  • Parte speciale:
    • Titolo X - settore ristorazione collettiva
    • Titolo XI - settore ristorazione commerciale
    • Titolo XII - stabilimenti balneari
    • Titolo XIII - alberghi diurni
    • Titolo XIV - locali notturni e sale giochi autorizzate

Punti Chiave del CCNL

Di seguito una sintesi degli argomenti più importanti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. Tra i temi di maggiore rilevanza troviamo gli interventi sulla flessibilità dell'orario di lavoro, sui permessi retribuiti.

Orario di Lavoro

La normale durata di lavoro è di 40 ore settimanali, salvo quanto stabilito nella parte speciale del presente Contratto per gli stabilimenti balneari. La distribuzione dell'orario settimanale è fissata in cinque giornate e mezza. Diversi criteri di ripartizione potranno essere però contrattati a livello aziendale.

Nei casi di lavoro organizzati con turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambia squadra e non può usufruire del periodo di riposo giornaliero, tra la fine servizio di una squadra e l'inizio di quella successiva, potrà goderlo in forma frazionata, fermo restando che i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.

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L'orario di lavoro per minori di età compresa fra i 15 e i 18 anni compiuti non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. Deve inoltre essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica.

Lavoro Straordinario e Notturno

Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata:

  • del 30% se diurno;
  • del 60% se notturno, che non è però cumulabile con la maggiorazione per il lavoro ordinario notturno, inoltre la maggiore assorbe la minore;
  • per il lavoro straordinario la percentuale è stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria della retribuzione stabilita ai sensi dell’articolo 179.

Ferie e Permessi

Il personale ha diritto a 26 giorni di ferie. Per questo, la settimana lavorativa viene considerata di sei giornate, qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro.

Tra i premessi e i congedi troviamo:

  • Congedo per matrimonio - 15 giorni, da avanzare con almeno dieci giorni di anticipo;
  • Congedo per motivi familiari - limite massimo di 5 giorni che può essere prolungato di altri tre a seconda della distanza del luogo da raggiungere;
  • Permessi per elezioni;
  • Permessi e congedi individuali - liquidato sulla base della retribuzione calcolata ai sensi dell'articolo 179;
  • Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) - per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio
  • Congedo di maternità - 2 mesi precedenti al parto e i 3 successivi, oppure un mese prima della data presunta del parto e i 4 mesi successivi ( a condizione che nel settimo mese il medico competente attestino che questa opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro);
  • Congedo di paternità;
  • Congedo parentale - l'astensione volontaria nei primi 12 mesi di vita del bambino, con un limite massimo di 6 mesi per la madre e di 7 per il padre. Il limite complessivo tra i genitori è di 11 mesi;
  • Congedo per la malattia del figlio.

Periodo di Prova

La durata del periodo di prova deve risultare all'interno della lettera di assunzione. Salvo quanto previsto per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 85 comma 3 la durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:

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  • Livelli A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 150 giorni;
  • Livello 2 - 75 giorni;
  • Livello 3 - 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livello 6S - 20 giorni;
  • Livelli 6 e 7 - 15 giorni.

Dimissioni/Licenziamento

Le dimissioni del dipendente devono essere presentate per iscritto e con i termini di preavviso stabiliti dall'articolo 208. Il datore di lavoro può comunque decidere di rinunciare al preavviso se richiesto dal dimissionario.

I licenziamenti individuali per "giusta causa" possono essere effettuati senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato o prima della scadenza del termine in caso di contratto a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non permette la prosecuzione del rapporto.

I licenziamenti per "giustificato motivo con preavviso" sono determinati da un inadempimento degli obblighi contrattuali, quindi sono inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro 15 giorni dalla comunicazione, il lavoratore potrà chiedere i motivi che lo hanno determinato e il datore è tenuto a inviarli per iscritto entro sette giorni dalla richiesta.

Sia nei casi di dimissioni che di licenziamento, i termini di preavviso sono i seguenti:

Fino a 5 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 4 mesi;
  • Livello I - 2 mesi;
  • Livelli 2 e 3- un mese;
  • Livelli 4 e 5 - 20 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 15 giorni.

Oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 5 mesi;
  • Livello I - 3 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 45 giorni;
  • Livelli 4 e 5 - 30 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Oltre i 10 anni di servizio compiuti:

  • Livello A e B - 6 mesi;
  • Livello I - 4 mesi;
  • Livelli 2 e 3- 2 mesi;
  • Livelli 4 e 5 - 45 giorni;
  • Livelli 6S, 6 e 7 - 20 giorni.

Tredicesima e Quattordicesima

Tredicesima mensilità Pari ad una mensilità di retribuzione in atto, esclusi gli assegni familiari.

Quattordicesima mensilità Pari ad una mensilità di retribuzione in atto al 30 giugno di ciascun anno, esclusi gli assegni familiari e gli scatti di anzianità maturati.

Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno. In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.

Malattia e Infortunio

Solitamente la certificazione medica è inviata per via telematica direttamente all'Inps dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia. Nei casi di certificazione medica cartacea il lavoratore ha l'obbligo di recapitare entro 2 giorni dal rilascio l'attestazione dell'inizio e della presunta durata della malattia.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare all'INAIL il personale soggetto all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro. Per il restante che non è soggetto per legge dovranno comunque essere presenti altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle seguenti modalità:

  • invalidità temporanea;
  • invalidità permanente: 7.746,85 euro;
  • morte: 5.164,57 euro

Periodo di comporto: se ci si assenta per malattia, si ha diritto a mantenere il proprio posto di lavoro per 180 giorni. Il primo giorno è a carico del lavoratore; il secondo e il terzo giorno sono a carico dell’azienda.

Maternità

Durante il congedo di maternità la lavoratrice ha diritto, per 5 mesi, ad un'integrazione dell'indennità a carico dell'INPS del 100% della retribuzione giornaliera netta, compresa la tredicesima mensilità.

Tabelle Retributive

Le tabelle retributive del CCNL per i dipendenti delle aziende dei settori Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, indicano, per ogni livello di inquadramento previsto dal contratto, la relativa retribuzione spettante in busta paga mese dopo mese. Il contratto collettivo per le aziende del settore Pubblici esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e Turismo, esclusi Alberghi e Campeggi, tenuto conto del accordo di rinnovo del 5 giugno 2024, prevede un aumento degli stipendi per effetto del rinnovo delle tabelle retributive, più precisamente dei minimi stipendiali da giugno 2024 e fino a dicembre 2027.

Aumenti Stipendio CCNL Turismo Alberghi Confcommercio 2024-2027

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate, verranno erogati degli aumenti della paga base nazionale per effetto dell'accordo di rinnovo del 5 luglio 2024.

Vediamo prima di tutto i cinque aumenti di stipendio previsti da luglio 2024, giugno 2025, maggio 2026, aprile 2027 e novembre 2027 e di conseguenza come aumenta la paga base nazionale in busta paga.

Ecco le tabelle retributive che vanno applicate nelle buste paga da gennaio 2018 a giugno 2024 dei lavoratori assunti negli alberghi minori di uno o due stelle:

Livelli Totale Stipendio mensile Paga oraria
Livello Q A 2.196,97 12.77 €
Livello Q B 2.034,21 11.83 €
Livello 1 1.894,45 11.01 €
Livello 2 1.732,29 10.07 €
Livello 3 1.634,37 9.50 €
Livello 4 1.542,89 8.97 €
Livello 5 1.447,07 8.41 €
Livello 6S 1.391,76 8.09 €
Livello 6 1.371,95 7.98 €
Livello 7 1.285,81 7.48 €

Alla paga base nazionale vanno aggiunti eventuali altri elementi retributivi come ad esempio gli scatti di anzianità.

Tabelle retributive CCNL Fipe 2024

Livello Paga base giu-24 giu-25 giu-26 giu-27 dic-27 Aumento totale Paga base dic 2027
Qa 1.706,48 € 82,22 € 65,78 € 65,78 € 49,33 € 65,78 € 328,88 € 2.035,36 €
Qb 1.540,98 € 74,52 € 59,00 € 59,00 € 44,55 € 59,00 € 296,99 € 1.837,97 €
1 1.396,07 € 67,66 € 53,81 € 53,81 € 40,36 € 53,81 € 269,06 € 1.665,13 €
2 1.230,58 € 59,42 € 47,43 € 47,43 € 35,57 € 47,43 € 237,16 € 1.467,75 €
3 1.130,82 € 54,88 € 43,95 € 43,95 € 32,96 € 43,95 € 217,94 € 1.348,75 €
4 1.037,75 € 50,00 € 40,00 € 40,00 € 30,00 € 40,00 € 200,00 € 1.237,75 €
5 939,96 € 45,26 € 36,20 € 36,20 € 27,15 € 36,20 € 181,15 € 1.121,11 €
6s 883,51 € 42,57 € 34,06 € 34,06 € 25,54 € 34,06 € 170,27 € 1.053,78 €
6 862,97 € 41,52 € 33,22 € 33,22 € 24,93 € 33,22 € 166,32 € 1.029,28 €
7 774,70 € 37,33 € 29,86 € 29,86 € 22,40 € 29,86 € 149,30 € 924,01 €

Al livello Q A spetta un'indennità di funzione di 75 euro. Al livello Q B spetta un'indennità di funzione di 70 euro.

Tabelle retributive da giugno 2024 a maggio 2025

Ecco le tabelle retributive applicabili ai contratti a tempo determinato e indeterminato, full-time e part-time (escluso apprendisti), relativamente ai lavoratori inquadrati nei Pubblici esercizi, nella Ristorazione e nel Turismo (quindi escluso Imprese minori di III e IV categoria, Alberghi e Campeggi), nelle buste paga da giugno 2024 a maggio 2025:

Livelli Paga base Indennità di contingenza Indennità di funzione Totale Stipendio lordo
Livello Qa 1.788,71 € 542,70 € 75,00 € 2.406,41 €
Livello Qb 1.615,23 € 537,59 € 70,00 € 2.222,82 €
Livello 1 1.463,34 € 536,71 € 0,00 € 2.000,05 €
Livello 2 1.289,89 € 531,59 € 0,00 € 1.821,48 €
Livello 3 1.185,29 € 528,26 € 0,00 € 1.713,55 €
Livello 4 1.087,75 € 524,94 € 0,00 € 1.612,69 €
Livello 5 985,26 € 522,37 € 0,00 € 1.507,63 €
Livello 6S 926,08 € 520,64 € 0,00 € 1.446,72 €
Livello 6 904,54 € 520,51 € 0,00 € 1.425,05 €
Livello 7 812,03 € 518,45 € 0,00 € 1.330,48 €

Gli aumenti retributivi a giugno 2024 rispetto a maggio 2024 vanno da 29,86 del livello 7 a 65,78 euro del livello Q (Quadri).

Retribuzione Apprendisti

In caso di apprendistato la retribuzione contrattuale è all'80% nei primi 12 mesi, all'85% nei secondi dodici mesi ed al 90% negli ultimi 12 mesi dei trentasei mesi di apprendistato. Il contratto di apprendistato (professionalizzante) nel CCNL Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo, prevede che, in base al livello di inquadramento (iniziale e finale acquisito al termine dell'apprendistato), la retribuzione iniziale, intermedia e finale del contratto di apprendistato sia diversa in base ai mesi di apprendistato (24 o 36 mesi di durata).

Poi una volta acquisito il livello di inquadramento, con la conversione a tempo indeterminato del rapporto, avrà diritto allo stipendio pieno al 100% relativo al proprio livello di inquadramento.

Struttura della Retribuzione

Il CCNL Pubblici esercizi, ristorazione e Turismo stabilisce che la retribuzione del lavoratore è composta da:

  • paga base nazionale;
  • eventuali trattamenti salariali integrativi comunque denominati previsti per ciascun comparto nelle parti generate e speciale del presente Contratto;
  • indennità di contingenza;
  • eventuali scatti di anzianità nelle misure e con le modalità previste all’art. 182. tabelle retributive Pubblici esercizi, Ristorazione e Turismo; tabelle retributive Imprese minori e Pubblici esercizi di III e IV categoria.

Retribuzione Oraria e Giornaliera

Le tabelle retributive indicano l'ammontare della paga base o minimo di stipendio a cui si somma l'indennità di contingenza. Ma per la determinazione della retribuzione mensile o stipendio mensile del lavoratore occorre tener conto anche di eventuali scatti di anzianità o altri elementi retributivi fissi e continuativi come può essere un superminimo assorbibile.

Per determinare la retribuzione oraria o paga oraria occorre dividere lo stipendio mensile per il divisore orario 172, in caso di orario di lavoro di 40 ore settimanali o per il divisore orario 190 in caso di orario di lavoro di 44 ore settimanali.

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