Tipologie di Pacchetti Turistici: Definizione e Caratteristiche
Superata la crisi dovuta alla pandemia, il turismo è ripartito alla grande con numeri che descrivono un mercato florido e in salute. La vendita online di servizi turistici ha avuto un vero e proprio boom e sono moltissimi gli operatori interessati ad aprire marketplace o ecommerce di viaggi e pacchetti vacanze.
Infatti, considera che, secondo il report di Casaleggio e Associati, tra le aziende leader nel settore turismo dell’ecommerce italiano ci sono Booking.com, Trenitalia, Ryanair, Airbnb, Italo, eDreams e FlixBus, tutte realtà significative che operano in ambiti diversi del comparto turistico.
Se vuoi creare un ecommerce di viaggi e/o servizi turistici o digitalizzare la tua agenzia di viaggi è necessario che tu conosca la normativa di riferimento.
Normativa di Riferimento
Per gestire un ecommerce o un marketplace di viaggi e pacchetti vacanze, o anche solo per organizzare attività assimilabili è necessario prestare la massima attenzione alla normativa prevista per la vendita di pacchetti vacanze. È assolutamente sconsigliato fare copia-incolla da altri siti o scaricare modelli di contratto già predisposti perché non tengono conto di elementi peculiari relativi alla tua azienda.
Il quadro giuridico alla base del settore dei viaggi "tutto compreso", venduti on line, è costituito da tre discipline diverse: la disciplina dei viaggi organizzati, quella sui contratti a distanza e quella a protezione dei consumatori.
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Il settore turistico ha trovato recentemente una sistemazione organica nel nuovo Codice del Turismo (D. Lgs 79/2011), con cui il legislatore ha regolato le professioni turistiche, le strutture ricettive, l'impresa turistica, i contributi, le sovvenzioni e le agevolazioni alla quale la stessa può accedere ed i contratti del turismo.
Oltre quindi al menzionato Codice, la materia risulta regolata dalla disciplina sull'e-commerce e i contratti a distanza (D.Lgs.
La legge stabilisce che le agenzie di viaggi possono svolgere la propria attività solo se in possesso di una licenza apposita. Nello specifico, esistono due tipi di licenze, A e B, necessarie per l’organizzazione di servizi e per svolgere attività di intermediazione nella vendita di viaggi e pacchetti vacanze.
- L’autorizzazione “A” permette di svolgere l’attività di tour operating.
- L’autorizzazione “B” va richiesta dalle agenzie di viaggio per la vendita di viaggi a catalogo di soggetti terzi.
Definizione di Pacchetto Turistico
Punto centrale perché possa scattare la speciale normativa posta a tutela del turista è il fatto che il "viaggio" sia incasellato entro l'ambito previsto espressamente nella definizione che il legislatore offre di "pacchetto turistico". Secondo il Codice del Turismo, il pacchetto turistico è un contratto avente ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso e anche le crociere turistiche.
Quando si parla di servizio turistico, a livello giuridico si intende il trasporto di passeggeri, l’alloggio a fini turistici, il noleggio di veicoli a motore. I servizi, seppure acquistati con contratti distinti, vengono acquistati attraverso un unico operatore, che sia il sito web, un portale turistico, un’agenzia di viaggi online.
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Il viaggiatore, inteso come chiunque voglia concludere un contratto con un ecommerce di viaggi o per un pacchetto turistico, può anche acquistare almeno due servizi turistici ai fini dello stesso viaggio da operatori differenti ma collegati tra loro.
È importante l’introduzione della nuova categoria dei servizi turistici collegati. Ai servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione del turista in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzatore. I servizi accessori ai pacchetti turistici vengono ricompresi nel servizio turistico principale e sono definiti servizi turistici integrativi.
Il pacchetto turistico è l’insieme di varie componenti ed elementi che sono combinati insieme per soddisfare le esigenze e i desideri dei viaggiatori. Il prodotto turistico nell’industria del turismo è l’esperienza completa del turista.
Nella sostanza i numerosi elementi da indicare in contratto sono quelli indicati all'articolo 36 del Codice del Turismo e rispecchiano quelli d'uso in campo turistico. Dal disposto normativo che si ricava dall'incontro tra la normativa sull'e-commerce e quella contenuta nel Codice del Turismo, si può notare la grande quantità di informazioni che devono essere fornite o rese comunque accessibili da parte del Tour operator su Internet.
Obblighi e Responsabilità
Ma quali sono gli obblighi e le responsabilità per l’organizzatore di viaggi o il venditore di viaggi? Innanzitutto questa modifica disciplina i contratti del turismo organizzato in particolar modo i pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati.
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La normativa sui pacchetti turistici trova la sua applicazione ai pacchetti offerti in vendita o venduti attraverso dei professionisti,e ai servizi collegati al pacchetto turistico venduti ai viaggiatori da professionisti. Alcuni degli articoli presenti in questa normativa turistica,sono stati introdotti anche all’interno del Codice del Consumo con il Dlgs 206/2005 al Capo II Art.
L’organizzatore di viaggi ( tour operator o agenzia viaggi incoming) o il venditore ( agenzia viaggi online,portale turistico) che vende un pacchetto turistico devono fornire al viaggiatore il modulo informativo prima della conclusione del contratto. Le informazioni precontrattuali fornite al viaggiatore assumono carattere vincolante e diventano parte integrante del contratto. Tali non possono subire variazioni salvo accordo esplicito tra le parti. Il contratto di pacchetto turistico è stipulato in un linguaggio semplice,chiaro e leggibile.
Qualora i pacchetti viaggio siano acquistati da altri professionisti distinti,l’organizzatore è tenuto ad avere dal professionista o dal venditore le informazioni necessarie per adempiere ai propri obblighi come previsto dal decreto. Il tour operator o l’agenzia viaggi di incoming in qualità di organizzatore ha l’obbligo di prestare assistenza al viaggiatore.
Responsabilità del Professionista
La normativa sui pacchetti turistici stabilisce la responsabilità del professionista, (organizzatore,venditore o fornitore di servizi turistici) anche nel qualcaso vi siano degli errori tecnici del sistema di prenotazione oppure commessi durante il processo di prenotazione del pacchetto turistico.
Qualora un professionista,organizzatore o venditore che sia,a causa di un danno debba corrispondere un indennizzo o un risarcimento,ha diritto di regresso nei confronti di terze persone o coloro che hanno causato o contribuito al verificarsi della situazione che ha condotto alla richiesta di risarcimento da parte del cliente. A seguito di un risarcimento del danno ad un viaggiatore,causato da terzi, in seguito al risarcimento del danno ad opera del venditore o organizzatore,tali hanno diritto di surrogazione verso terzi responsabili.
Tutela del Viaggiatore
La normativa sui pacchetti turistici per quasi la sua totalità delle sezioni,tratta per lo più della tutela dei viaggiatori durante l’esecuzione di un pacchetto turistico. Ciò è dovuto principalmente all’introduzione dei punti vendita online,che nell’ultimo decennio ha causato parecchi disguidi. Pertanto per assicurare una protezione efficace dei viaggiatori all’interno dell’Unione Europea,dapprima con il Regolamento Europeo 2012/2032 e dopo con il Decreto Legislativo 62/2018 sono state introdotte tutele specifiche per il viaggiatore.
Il viaggiatore qualora il contratto di compravendita di un pacchetto turistico avvenga in presenza fisica di entrambe le parti,ha diritto di ottenere una copia cartacea del contratto. Il codice del turismo aggiornato prevede il diritto di cessione del contratto di viaggio entro 7 giorni dalla partenza da parte del viaggiatore ad un terzo soggetto,purchè siano rispettate le condizioni previste per la fruizione del viaggio.
La nuova normativa sui pacchetti turistici prevede qualora sia espressamente definita nel contratto la riduzione del prezzo di vendita,e ciò deve avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla data di partenza del viaggio. Tuttavia,può capitare che in presenza di un difetto di conformità del pacchetto turistico tale da compromettere l’esecuzione anche parziale del viaggio,il viaggiatore ha diritto ad un’adeguata riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni, in relazione alla durata della non conformità,ammesso che tale non sia imputabile al viaggiatore.
Il decreto prevede che le condizioni del contratto non possono essere modificate unilateralmente. Fatto salvo che questo non sia riservato nel contratto e le modifiche apportate siano di scarsa entità. Anche in questo caso l’organizzatore comunica le modifiche contrattuali al viaggiatore in modo preciso, chiaro e su supporto durevole. Però per avvalersi di tale diritto,il consumatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione entro un tempo stabilito dal professionista.
Il viaggiatore per le tutele concesse dalla disciplina dei contratti di viaggio, ha il diritto al recesso prima dell’inizio del pacchetto,dietro rimborso per le spese sostenute dall’organizzatore. Il viaggiatore ha tra l’altro diritto al rimborso,nel caso in cui non venga raggiunto un numero minimo di partecipanti per lo svolgimento del viaggio. Il viaggiatore ha il diritto di recesso anche qualora il contratto sia stipulato al di fuori dei locali commerciali.
Se un servizio turistico non è conforme a quanto espresso e sottoscritto nel contratto di pacchetto turistico,l’organizzatore in primis deve porre rimedio al difetto. Il viaggiatore ha diritto ad ottenere un rimborso, previa documentazione delle spese sostenute,qualora un organizzatore non ponga rimedio del difetto di conformità. Egli infatti acquisisce il diritto al rimborso del prezzo versato e al rientro al luogo di partenza qualora il pacchetto preveda anche il trasporto.
La normativa sui pacchetti turistici,la quale prevede tra l’altro che gli organizzatori di viaggi e i venditori siano coperti da contratti di assicurazione. Contratti assicurativi per la responsabilità civile del viaggiatore e per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza degli obblighi assunti con il contratto.
Conformità è la parola d’ordine per tutelare l’immagine di un tour operator o un’agenzia viaggi. Creare pacchetti turistici conformi a quanto richiesto dalle norme è il punto focale. Questo obiettivo deve essere sempre perseguito attraverso la cultura della conformità. È necessario infatti scegliere con cura i fornitori dei propri pacchetti turistici e anche i soggetti incaricati alla vendita.