Definizione di Terreno Turistico Ricettivo in Italia
Le strutture turistiche ricettive sono attività, sia imprenditoriali che non imprenditoriali, volte alla fornitura di servizi legati all’accoglienza dei turisti. Tali attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, ed in alcuni casi nella propria abitazione.
Tipologie di Strutture Ricettive
Per la classificazione delle strutture ricettive del turismo occorre fare riferimento al c.d. Codice del turismo (decreto legislativo n°79 del 23 .5.
Strutture Alberghiere
Disciplinate dal Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i.:
- Alberghi: Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 camere e un’area di accoglienza, ed eventualmente servizi accessori. Gli alberghi si classificano con un ordine crescente: 1,2,3,4 e 5 stelle.
- Residenze Turistiche Alberghiere (Residence): Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 appartamenti (per appartamento si intende un’unità abitativa di uno o più locali con la presenza di cucina o angolo cottura) e 15 posti letto e un’area di accoglienza per un periodo minimo obbligatorio di tre giorni ed eventualmente servizi accessori. Le residenze Turistiche Alberghiere si classificano con un ordine crescente: 2,3 e 4 stelle.
- Condhotel: esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari o da parti di esse, ubicate nello stesso Comune, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in camere destinate alla ricettività, nonché, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.
- Albergo Diffuso: Struttura di particolare tipologia di ricettività turistica intesa a valorizzare i centri storici o i borghi dei comuni del Lazio con particolari caratteristiche urbanistiche. L’Albergo Diffuso è caratterizzato dalla particolarità di offrire ospitalità in abitazioni e camere distribuite all’interno di un perimetro urbano di 300 metri dall’edificio centrale ove vengono erogati i servizi comuni. L’Albergo diffuso è classificato in categoria “Unica”. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere aperte al pubblico, che forniscono alloggio in due o più stabili separati, purché ubicati nel borgo o nel centro storico, in cui possono essere dislocate le sale di uso comune e gli altri servizi accessori generali, compreso il servizio di ristorazione, distanti non oltre cinquecento metri dall'edificio principale in cui sono compresi almeno i servizi di ricevimento e portineria.
Strutture All'Aria Aperta
Disciplinate dal Regolamento Regionale n.18/2008 e s.m.i.:
- Campeggi: Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I campeggi sono classificati in ordine crescente con 1,2,3 e 4 stelle.
- Villaggi Turistici: Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici sono classificati in ordine crescente con 2,3 e 4 stelle.
- Aree attrezzate per la sosta temporanea: Aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive. Le aree di sosta sono classificate con una classe “unica”.
Strutture Extralberghiere
Disciplinate dal Regolamento Regionale n. 8/2015, come modificato dal Regolamento n. 14/2017:
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- Guest House o Affittacamere: Struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale, composta da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati purché appartenenti ad uno stesso stabile con il medesimo ingresso su strada e dotati entrambi di soggiorno, cucina o angolo cottura annesso al soggiorno, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria. Gli Affittacamere o Guest House sono classificati in prima, seconda e terza categoria.
- Ostelli per la gioventù: Strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale da Enti Pubblici ed Enti o Associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile. Gli Ostelli per la Gioventù hanno destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2. Gli Ostelli per la Gioventù sono classificati in categoria “Unica”.
- Hostel o Ostelli: Strutture ricettive introdotte dal R.R. n.8/2015 e s.m.i e gestite in forma imprenditoriale. Gli Hostel hanno destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2. Gli Hostel o Ostelli sono classificati in categoria “Unica”.
- Case e appartamenti per vacanze: Strutture ricettive destinate ad abitazione ed arredate, offerte ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili nello stesso territorio comunale e gestite in forma “non imprenditoriale” o “imprenditoriale”. Le Case e Appartamenti per Vacanze sono classificate in prima ed in seconda categoria.
- Case per ferie: Strutture gestite per finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose e sportive, da parte di Enti pubblici o privati, Associazioni e organismi senza fini di lucro. Le Case per Ferie sono classificate in categoria “Unica”.
- Bed and Breakfast: Strutture ricettive che erogano ospitalità e servizio di prima colazione. I Bed and Breakfast sono classificati in categoria “Unica”.
- Country House o Residenze di campagna: Strutture ricettive situate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale, in contesti rurali in prossimità o all’interno di aree naturalistiche, ambientali e culturali. Le Country House o Residenze di Campagna sono classificate in categoria “Unica”.
- Rifugi Montani: Strutture ricettive ubicate in alta montagna oltre i 1.000 metri di quota s.l.m. e gestite da privati, Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’escursionismo o alpinismo. I Rifugi Montani sono classificati in categoria “Unica”.
- Rifugi escursionistici: Strutture ricettive che non differiscono dai Rifugi Montani, di cui all’art.11, per quanto attiene ai requisiti strutturali e funzionali, ma per la loro collocazione che non deve superare i 1.000 metri di quota s.l.m. I Rifugi escursionistici, rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 8 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria “Unica”.
Requisiti e Obblighi per l'Avvio di un'Attività Ricettiva
Per aprire un'attività ricettiva alberghiera o all’aria aperta occorre presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune in cui ha sede l'immobile una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Nella S.C.I.A. il possesso in capo al titolare/gestore dei requisiti morali stabiliti dagli artt. l’iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.
La SCIA può riguardare l’offerta di servizi accessori all’alloggio, come la somministrazione di cibi e bevande, nonché la vendita di prodotti come giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli.
Un allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd.
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E' obbligatorio l'utilizzo del Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali, come stabilito nelle Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive approvate con Delibera della Giunta Regionale n.
Obblighi Specifici
- di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti. Detta comunicazione va effettuata, anche se non vi sono modifiche rispetto ai prezzi praticati, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- di esporre nella zona di ricevimento degli ospiti la tabella riepilogativa dei prezzi e dei servizi offerti, nonché delle caratteristiche della struttura ed in ciascuna camera il cartellino prezzi della specifica camera (vedi indicazioni fornite dal Decreto Dirigenziale n.
- di attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.
Requisiti Tecnici
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
- destinazione d’uso conforme all’attività da svolgervi e compatibile con quella prevista dagli strumenti urbanistici comunali, nonché agibilità ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
- sorvegliabilità, ai sensi dell’articolo 153 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e, per i locali destinati a somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico e non riservati ai soli alloggiati, del Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992, n.
- rispetto della normativa in materia di igiene dei prodotti alimentari,necessaria se si effettuano operazioni più o meno complesse di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti (cd.
- rispetto della normativa in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA), di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
- rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi. A seconda dei casi e della capacità ricettiva: Decreto ministeriale 9 aprile 1994; Decreto ministeriale 6 ottobre 2003; Decreto del Presidente della Repubblica 1.8.2011, n.
Normativa di Riferimento
- Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
- Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 17 e s.m.i - Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.
- Legge regionale 7 agosto 2014, n. 16. Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale, nonché di carattere ordinamentale e organizzativo: art.
- Legge regionale 28 novembre 2000, n. 16.
- Delibera della Giunta Regionale n. 64 del 22/02/2021 - Approvazione, in attuazione del comma 3, articolo 13 della Legge Regionale 7 agosto 2019 n.
- Regolamento regionale 24 settembre 2013 n.
Vincolo di Destinazione Alberghiera
Ai giorni nostri possiamo fare affermare che la disciplina delle destinazioni d’uso turistiche, ricettive e alberghiere è regolata sul versante economico-strategico dalle legislazioni regionali, e dagli strumenti urbanistici e pianificazione territoriale da parte dei Comuni assieme alle eventuali norme regionali di governo del territorio.
Non bisogna sottovalutare che un possibile vincolo di destinazione alberghiera potrebbe manifestarsi sotto forma di vincolo diretto e imposto per motivi di tutela storica e testimoniale, ai sensi della Parte II del Codice Beni culturali e paesaggio D.Lgs. 42/2004.
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