Il Significato del Turismo nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti di aziende e per i dipendenti e soci lavoratori di cooperative esercenti attività nel settore Turismo e Pubblici Esercizi rappresenta uno strumento fondamentale per definire un quadro contrattuale chiaro e garantire ai lavoratori adeguata tutela economica e normativa.
Stipulato il 26 marzo 2025, presso la sede operativa della Confselp in Roma, il CCNL è valido dal 1° aprile 2025 al 31 marzo 2029 e coinvolge diverse federazioni e sindacati.
Campo di Applicazione del CCNL Turismo
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato, tra tutte le aziende del settore Turismo e Pubblici Esercizi.
Il contratto si applica alle aziende che operano in qualsiasi modalità, comprese la vendita per corrispondenza e il commercio elettronico, nei seguenti settori:
- Alberghi
- Complessi turistico-ricettivi all'aria aperta
- Pubblici esercizi
- Stabilimenti balneari
- Alberghi diurni
- Imprese di viaggi e turismo
- Porti ed approdi turistici e attività assimilabili
Il presente CCNL si estende anche alle imprese cooperative che svolgono attività nei medesimi settori, regolando i rapporti di lavoro dei loro soci lavoratori.
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Livelli di Contrattazione
Le Parti concordano di disciplinare la contrattazione collettiva nazionale di lavoro come segue:
- Contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
- Contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale o aziendale di settore, equiparato a tutti gli effetti a quella nazionale.
Conformemente all'intesa Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 2009 e in linea con i più recenti orientamenti normativi (art. 8 L. 148/2011), il presente CCNL promuove la contrattazione di prossimità per adeguare i diritti e doveri dei lavoratori alle esigenze specifiche delle imprese e dei territori.
Questa contrattazione può riguardare, tra l'altro:
- Orario di lavoro e turni
- Modalità di godimento delle ferie e gestione della Banca Ore
- Permessi non retribuiti e congedi parentali
- Indennità di funzione, reperibilità e trasferta
- Igiene e sicurezza sul lavoro
- Telelavoro
Gli accordi aziendali sono stipulati dalle RSA o, in loro assenza, dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto e si applicano a tutti i dipendenti, salvo richiesta di referendum da parte di almeno il 30% degli addetti entro 10 giorni dalla sigla dell'accordo. Per le cooperative, è sufficiente il recepimento nel Regolamento Interno. I contratti di II livello devono essere depositati presso la DPL territoriale, conformemente all'art. 3 della Legge 402/96.
Diritti Sindacali e di Associazione
Le Parti riconoscono l'autonomia dell'attività imprenditoriale, nel rispetto delle relazioni sindacali che avvengono attraverso la Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA), ove presente.
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Le assemblee sindacali si terranno preferibilmente fuori dall'orario di lavoro, salvo diverso accordo con l'azienda.
Le RSA possono essere costituite anche da organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL, purché abbiano partecipato alla sua negoziazione.
Formazione e Sicurezza sul Lavoro
Il datore di lavoro è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, attivando il servizio di prevenzione e protezione per garantire la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Tale servizio comprende l'insieme di persone, sistemi e mezzi destinati all'individuazione e alla valutazione dei fattori di rischio, con l'adozione di misure idonee a prevenirli.
Inoltre, il datore di lavoro è responsabile della promozione di programmi di formazione e informazione per il personale.
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Per la costituzione del servizio di sicurezza, sono obbligatori i seguenti adempimenti:
- Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
- Nomina degli Addetti al Servizio Antincendio e Pronto Soccorso
- Elezione del Rappresentante dei Lavoratori perla Sicurezza (RLS)
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Il RLS è eletto dai lavoratori all'interno di ciascuna unità produttiva mediante suffragio universale diretto e scrutinio segreto. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. La nomina del RLS è indipendente dalla RSA e costituisce un'iniziativa autonoma delle Organizzazioni Sindacali (OO.SS.).
La durata dell'incarico è di tre anni e possono essere eletti tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato o indeterminato che non siano in prova.
Attribuzioni del RLS
Il RLS, nell'ambito delle proprie competenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro:
- Accede ai luoghi di lavoro per verificare le condizioni di sicurezza
- È consultato in materia di valutazione dei rischi, designazione del RSPP e degli addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione
- Riceve informazioni dai servizi di vigilanza
- Partecipa all'elaborazione e verifica delle misure di prevenzione
- Formula osservazioni in occasione di visite ispettive delle autorità competenti
- Partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza
- Segnala al datore di lavoro i rischi individuati
- Può richiedere l'intervento delle autorità competenti se ritiene inadeguate le misure adottate dal datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a consultare il RLS in tutti i casi previsti dalla normativa vigente e a fornirgli copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). L'incarico di RLS è incompatibile con la nomina a responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Permessi per l’espletamento della funzione
Il RLS ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende fino a 15 dipendenti
- 20 ore annue nelle aziende da 16 a 50 dipendenti
- 32 ore annue nelle aziende con oltre 50 dipendenti
Il tempo dedicato all'espletamento dell'incarico è considerato orario di lavoro e non comporta alcuna riduzione di retribuzione.
Formazione del RLS
Il RLS ha diritto a una formazione specifica sui rischi presenti nell'ambiente lavorativo e sulle tecniche di prevenzione e controllo.
I contenuti minimi della formazione includono:
- Normativa nazionale e comunitaria sulla sicurezza
- Obblighi e responsabilità dei soggetti coinvolti
- Identificazione e valutazione dei fattori di rischio
- Misure di prevenzione e protezione
- Aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori
- Tecniche di comunicazione
La formazione iniziale ha una durata minima di 32 ore, di cui almeno 12 dedicate ai rischi specifici aziendali.
L'aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le aziende con 16-50 dipendenti e 8 ore annue per le aziende con oltre 50 dipendenti. I costi della formazione sono a carico del datore di lavoro.
Igiene e Ambiente di Lavoro
Le Parti firmatarie del presente CCNL stabiliscono che le aziende devono garantire ambienti di lavoro conformi agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, mettendo a disposizione dei dipendenti:
- Servizi igienico-sanitari con acqua corrente
- Locale spogliatoio riscaldato nei mesi freddi
- Locale refettorio riscaldato nei mesi freddi
- Scaldavivande
Le modalità di attuazione possono essere definite a livello aziendale dalle OO.SS. firmatarie.
Ente Bilaterale
Le Parti concordano di adottare come ente di riferimento contrattuale l'Ente Bilaterale E.LAV.
L'Ente Bilaterale persegue le seguenti finalità:
- Formazione professionale
- ...
Obiettivi del CCNL
Questo CCNL mira a:
- Favorire l'occupazione e la competitività aziendale.
- Promuovere l'emersione del lavoro nero.
- Migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Definire un sistema flessibile e adattabile alle esigenze di lavoratori e imprese.
Le Parti si impegnano a monitorare attentamente le politiche aziendali, affinché una parte significativa degli utili aziendali sia destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le Parti si impegnano altresì a esercitare un controllo rigoroso e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, in particolare per quanto riguarda il lavoro sommerso ("nero" o "grigio"), nonché lo sfruttamento della manodopera minorile o straniera, fenomeni che degradano il rapporto di lavoro e contrastano con la legislazione vigente e i principi etici.
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