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Titolo di Viaggio per Stranieri: Requisiti e Modalità

Ottenere un titolo di viaggio per stranieri è una delle questioni burocratiche più importanti per gli stranieri in Italia. Diamo spesso per scontata la libertà di poterci spostare da un Paese all’altro, abbiamo solo bisogno di un passaporto in corso di validità, e con un semplice biglietto aereo possiamo raggiungere la parte opposta del globo. Ottenerlo non è sempre facile.

Infatti, non tutti gli Stati hanno autorità consolari o diplomatiche in Italia, e l’assenza delle stesse può rendere gravoso il procedimento per il rilascio. Può capitare poi che gli apparati burocratici del paese di appartenenza rendano impossibile il suo conseguimento.

Cos'è il Titolo di Viaggio per Stranieri?

Il titolo di viaggio è un documento equipollente al passaporto del Paese di cittadinanza e consente al titolare di circolare liberamente all’interno dell’Area Schengen.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 24 D.lgs n. 251/2007, “quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri.”

Chi può chiedere il Titolo di Viaggio?

  • Il titolare di protezione sussidiaria.
  • Chi sia impossibilitato ad ottenere il passaporto dalle autorità del Paese di appartenenza.

Tuttavia, chi ha ottenuto la protezione sussidiaria in virtù del ricorrere di rischio di danno grave di cui alla lett. A (pena di morte) e B (tortura o trattamenti inumani o degradanti) dell’art. 14 d.lgs 251/2007, non può interloquire con le autorità del suo Paese di origine e di conseguenza non può chiedere il passaporto alla propria Ambasciata.

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Viene quindi integrata la previsione di cui all’art. 24 del d.lgs. 251/2007 che prevede il rilascio del titolo ai beneficiari di protezione sussidiaria, poiché si è in presenza di fondati motivi che impediscono di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cui lo straniero è cittadino.

In primo luogo, l’art. 24 del d.lgs. 251/2007 comma 1 conferisce ai rifugiati il diritto alla concessione, da parte della questura competente, di un documento di viaggio di durata quinquennale per consentire gli spostamenti al di fuori del territorio nazionale. In questo caso, quindi, non sarà necessario dimostrare l’assenza di autorità competenti dello Stato di appartenenza nel territorio italiano, proprio in ragione dell’accertato timore di persecuzione.

Quanto ai beneficiari di protezione sussidiaria, il comma 2° del medesimo articolo, prevede invece che l’emissione del titolo da parte della Questura, sia possibile solo dopo aver accertato l’impossibilità di richiedere il passaporto alle autorità diplomatiche e consolari del Paese di cittadinanza, e a tal proposito, è pacifico che, in virtù del ricorrere di rischio di danno grave così come delineato dell’art.

Si badi bene, nei casi citati, e alla luce di quanto detto, una volta ottenuto il titolo di viaggio, non sarà ad ogni modo possibile il ritorno nel proprio Paese di origine.

“Gli stranieri che non possono ottenere il passaporto dalle autorità consolari del proprio paese hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio, non solo quando l’impossibilità derivi dal rischio di avere contatti con le autorità del proprio paese d’origine ma anche quando si tratti di una impossibilità oggettiva derivante dalle prassi e dalla normativa del paese in questione” (Consiglio di Stato, Ordinanza, nr.

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Come si richiede il Titolo di Viaggio?

Nel caso in cui siano rispettati i quesiti di cui sopra, la Questura territorialmente competente dovrà rilasciare il titolo di viaggio, pertanto sarà necessario farne richiesta direttamente al Questore.

Per la richiesta di del documento / titolo di viaggio, occorre presentare:

  • Domanda su apposito modulo (allo sportello)
  • 2 foto tessera recenti e identiche a norma per passaporto
  • fotocopia del permesso del soggiorno
  • fotocopia della carta di identità
  • ricevuta di versamento di € 42,22 sul ccpn. 67422808, intestato Ministero Economia e Finanze -Dipartimento del Tesoro con causale "titolo di viaggio per stranieri"
  • documentazione relativa all'impossibilità di ottenere il passaporto da parte delle autorità diplomatiche del proprio Paese - non richiesta ai titolari di un permesso di soggiorno per "asilo" status di rifugiato riconosciuto. E' necessaria la registrazione.
  • Please note: holders of a residence permit for “asylum - recognised refugee status” are not required to present such documents. Starting from March 10, 2025, you can submit your application by booking an appointment through the PrenotaFacile platform. Any discrepancies or differences created in the English translation are not binding and have no legal effect for compliance or enforcement purposes.

Documenti richiesti per il rilascio del Titolo di Viaggio

  • 2 fototessere
  • Copia del permesso di soggiorno
  • Copia del provvedimento di riconoscimento dello status della Commissione Territoriale
  • Certificato di residenza attuale

Inoltre, secondo lo stesso art. 24, qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare sull’identità del titolare della protezione sussidiaria, la richiesta può essere rifiutata o il documento ritirato.

Domande frequenti

Posso ottenere il titolo di viaggio con protezione umanitaria/speciale?

Il titolare di protezione speciale ha diritto al titolo di viaggio per stranieri nel caso in cui non possa ottenere il passaporto all’Ambasciata del Paese di origine.

Lo stesso Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 3552/2018 ha chiarito che gli stranieri che non possono ottenere il passaporto dalle autorità consolari del proprio paese hanno diritto al rilascio del titolo di viaggio, non solo quando l’impossibilità derivi dal rischio di avere contatti con le autorità del proprio paese d’origine ma anche quando si tratti di una impossibilità oggettiva derivante dalle prassi e dalla normativa del paese in questione.

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Pertanto, con un’attestazione scritta proveniente dalla propria Ambasciata che dichiari che tale autorità non è autorizzata al rilascio del passaporto, o qualora sussistano ragioni soggettive o oggettive che impediscano il rilascio che passaporto (quali ad esempio, fondato timore ad avere contatti con la rappresentanza diplomatica del proprio paese, impossibilità di produrre i documenti richiesti dall’Ambasciata ai fini del rilascio del passaporto, assenza della rappresentanza consolare in Italia) è possibile chiedere il titolo di viaggio direttamente al Questore.

È necessario quindi una documentazione che attesti le fondate ragioni che impediscono il rilascio del passaporto da parte della rappresentanza Diplomatico - Consolare in Italia.

Quanto costa il titolo di viaggio?

  • Tassa di concessione governativa di € 73,50
  • Ricevuta di versamento di € 42,22 (sul c.c. n. 67422808 intestato al Ministero Economia e Finanze - Dipartimento Tesoro)

Quanto dura il titolo di viaggio?

5 anni.

Dove si può andare con il titolo di viaggio?

Il titolo di viaggio corrisponde al passaporto del proprio Paese di origine. Consente di circolare liberamente all’interno degli Stati europei dell’Area Schengen.

Dove si rinnova il titolo di viaggio?

In Questura, con gli stessi documenti richiesti per il primo rilascio.

Avvocato del foro di Palermo, fondatrice dello Studio Legale Info Immigrazione - Avv. Giulia Vicari.

I cittadini stranieri possono entrare sul nostro territorio per turismo, studio, ricongiungimento familiare e lavoro. Il cittadino straniero può entrare in Italia se è in grado di documentare il motivo e le condizioni del soggiorno, oltre alla disponibilità di mezzi sia per mantenersi durante il soggiorno sia per rientrare nel Paese di provenienza, tranne i casi di ingresso per motivi di lavoro.

Non è ammesso in Italia chi non soddisfa questi requisiti, o è considerato una minaccia per la sicurezza nazionale o di uno dei Paesi con cui l'Italia ha siglato accordi per la libera circolazione delle persone tra le frontiere interne.

Per entrare in modo regolare in Italia è necessario il passaporto o altro documento di viaggio e il visto di ingresso (per visita e/o turismo, per lavoro, per studio e/o ricerca, per famiglia, etc.), che va richiesto all'ambasciata o ai consolati italiani nel Paese d'origine o di residenza stabile del cittadino straniero extracomunitario.

L'ingresso in Italia è consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 3 mesi, e per soggiorni di lunga durata che comportano la concessione di un permesso di soggiorno (di lunga durata) con motivazione identica a quella del visto.

Il mancato rispetto di queste procedure, o una permanenza oltre i 3 mesi o il termine minore indicato eventualmente nel visto, pongono lo straniero nella condizione di irregolare, e ne comportano l'espulsione, salvi i casi di forza maggiore previsti dalla legge.

I cittadini stranieri espulsi non possono rientrare in Italia, tranne che abbiano un'autorizzazione speciale o sia terminato il divieto di ingresso. Non sono ammessi in Italia gli stranieri segnalati per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale, e di tutela delle relazioni internazionali.

Lo straniero che raggiunge in modo irregolare l'Italia viene respinto alla frontiera oppure, se già entrato nel territorio nazionale, viene espulso, a meno che non debba essere trattenuto in uno dei centri per l'immigrazione per accertarne identità e/o nazionalità.

L'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, deve avvenire nell'ambito delle quote di ingresso (articolo 21 T.U.) stabilite nei decreti periodici (di solito annuali), i cosiddetti 'decreti-flussi', emanati dal presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell'immigrazione (articolo 3).

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