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Trattenuta Vitto e Alloggio nel CCNL Turismo: Importi e Novità

L'8 febbraio 2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL per i dipendenti dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo. In data 5 luglio 2024 è stata stipulata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore turismo. Il contratto sottoscritto, tranne per specifiche ipotesi, ha validità retroattiva a partire dal 1° luglio 2024 e decorrerà fino al 31 dicembre 2027, sia per quanto concerne la parte economica, che per quella normativa.

Aggiornamenti Economici e Normativi

L’accordo ridefinisce il campo di applicazione, aggiorna la classificazione del personale e modifica vari aspetti economici e normativi. Il rinnovo ha previsto l’erogazione delle seconda tranche di aumento contrattuale a partire da gennaio 2019.

Trattenuta Vitto al Personale Dipendente

Si ricorda che, a decorrere dall’1 gennaio 2019, il prezzo del vitto in atto nelle varie province o nelle aziende è aumentato di euro 0,20 a pasto. L’importo della trattenuta risulta pari ad euro 1,25 a pasto.

Assistenza Sanitaria Integrativa

A decorrere dall’1 gennaio 2019, per il finanziamento del fondo è dovuto un contributo pari a 12,00 euro mensili, per dodici mensilità, a carico del datore di lavoro.

Si ricorda che l’azienda che ometta il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 16 euro lordi per 14 mensilità, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del maggior danno subito.

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Enti Bilaterali del Settore Turismo

Gli enti bilaterali del settore turismo sono finanziati con un contributo mensile per 14 mensilità dello 0,40% della paga base, dei quali 0,20% a carico del datore e il restante 0,20% a carico del lavoratore.

Novità Contrattuali e Flessibilità

Si contempla la possibilità per l’azienda di realizzare diversi regimi di orario, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore settimanali, per un massimo di 20 settimane. Per altrettante settimane, ci sarà una pari riduzione dell’orario di lavoro, fatte salve le diverse intese tra le parti. Tale previsione trova applicazione anche rispetto ai contratti a tempo determinato, ad esclusione di quelli in aziende di stagione e nelle ipotesi di intensificazione (artt.

Contratti a Termine

È consentita la stipula di contratti a termine di durata superiore a 12 mesi, fino a un massimo di 24 mesi, per eventi di grande rilevanza come le Olimpiadi, l’Expo o il Giubileo che devono essere individuati a livello territoriale con apposito accordo sottoscritto dalle stesse oo.ss. Tempi determinati. Infine, in merito alla sottoscrizione di un contratto a tempo determinato, è stato previsto dalle parti che è possibile dar vita a tali contratti, con durata superiore ai 12 mesi, ma inferiore ai 24 mesi complessivi, per grandi eventi (come, ad esempio, Olimpiadi, Expo, Giubileo ecc.) che dovranno essere individuati in un accordo di livello territoriale, sottoscritto con le parti firmatarie del suddetto CCNL. Previsione non direttamente efficacie, dato che rimette ad intese territoriali. Peraltro non si rilevano modifiche rispetto alle previsioni dell’articolo 82 ed 83 sulla stagionalità e sulle c.d.

Part-Time Weekend

Sul part- time weekend previste delle modifiche e la fruibilità per studenti e percettori di forme di sostegno/integrazione al reddito.

Violenza di Genere

Le parti hanno stabilito che le lavoratrici inserite in percorsi di protezione contro la violenza di genere hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Per poter usufruire di tale congedo la lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro con un preavviso di almeno sette giorni la durata dello stesso. Il congedo può essere usufruito nell’arco temporale di tre anni dall’inizio del percorso di protezione sia su basa oraria che su base giornaliera e durante tale periodo la lavoratrice ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione.

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Altre Disposizioni

Qualora l’azienda intenda conferire in appalto la gestione di un servizio prima gestito l’azienda deve informare le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e le organizzazioni sindacali territoriali, fornendo dettagli sul servizio, i lavoratori coinvolti e assunzione del rischio di impresa e degli obblighi derivanti dal contratto di appalto da parte dell’appaltatore.

L’Accordo di rinnovo definisce per gli assunti dopo l’ 1 gennaio 2018 un diverso trattamento per la maturazione dei permessi per la riduzione di orario di lavoro.

La disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. · nell’ipotesi in cui il successivo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo di cui all’art.

Previsto inoltre che la disciplina sulla successione dei contratti a tempo determinato di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 5 giugno 2015, n.

Premio di Risultato

È stato infatti definito che i giorni lavorati, determinati in 26esimi, danno diritto alla maturazione in egual misura di un rateo mensile. L’importo erogato risulterà proporzionale alle giornate lavorative effettive nell’anno precedente. Il premio potrebbe non venire erogato a causa di difficoltà economiche o produttive significative (es: ricorso a cassa integrazione) ovvero a seguito del mancato accordo sul premio entro il 31 ottobre 2026.

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Aumento Contribuzione QUAS

Inoltre, il CCNL prevede altresì l’aumento della contribuzione dovuta dal datore di lavoro alla cassa QUAS per i lavoratori inquadrati come quadri.

L’accordo, firmato dai sindacati del settore Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, con Fipe Confcommercio, Angem e Aci Alleanza delle Cooperative, è in vigore dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2021.

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