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Tutore di Minori Stranieri Non Accompagnati: Requisiti e Rimborso Spese

Il Decreto Legislativo n.47 del 2017, la c.d. “Legge Zampa”, ha introdotto la figura del “tutore volontario”. Si tratta di un privato cittadino che dà la sua disponibilità ad esercitare la rappresentanza legale di un minore straniero non accompagnato, ovvero giunto in Italia senza alcun adulto di riferimento.

Come Diventare Tutore Volontario

Per diventare tutore volontario bisogna rispondere ad un bando di formazione e selezione per tutori volontari pubblicato dal Garante per l’infanzia e l’adolescenza della propria Regione o Provincia autonoma. È obbligatorio seguire un corso di formazione e confermare la propria disponibilità ad essere nominati dal tribunale per i minorenni. Successivamente, gli aspiranti saranno inseriti nell’elenco istituito presso lo stesso tribunale per i minorenni che procederà con la nomina.

Requisiti per Candidarsi

I requisiti necessari per candidarsi sono:

  • Aver compiuto 25 anni di età
  • Avere una comprovata conoscenza della lingua italiana
  • Godere dei diritti civili e politici
  • Non aver riportato condanne o avere in corso procedimenti penali o per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
  • Avere un permesso di soggiorno (qualora non si fosse cittadini UE)
  • Non devono ricorrere le condizioni ostative previste dall’articolo 350 c.c.

Compiti del Tutore Volontario

Le attività richieste ad un tutore volontario sono molteplici. Le più importanti sono:

  • Presentazione della richiesta di soggiorno per minore età
  • Presentazione della eventuale richiesta di protezione internazionale
  • Dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore di fiducia e di avvalersi del gratuito patrocinio
  • Partecipazione alla fase di identificazione del minore
  • Richiesta di avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare
  • Rapporti con i servizi sociali che hanno in carico il minore, le comunità residenziali o le famiglie affidatarie
  • Attività di contatto e di rappresentanza legale nell’ambito delle procedure scolastico/formative
  • Richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale
  • Prestazione del consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari
  • Monitoraggio delle scelte di accoglienza per il minore
  • Richiesta per i minori vittime di tratta un programma specifico

Rimborso Spese e Indennità

Si, con la recente adozione del Decreto del Ministro dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze sono state chiarite le spese rimborsabile ed è stata definita la procedura per ottenere i rimborsi dovuti.

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In particolare il tutore ha diritto:

  • Ad un rimborso per le spese di viaggio sostenute per gli adempimenti connessi con l’ufficio della tutela volontaria
  • Ad un'equa indennità, da richiedersi alla cessazione dell’ufficio, quando le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.

Il tutore ha inoltre diritto ad usufruire di permessi retribuiti fino ad un massimo di 60 ore annue. La richiesta di permesso deve essere presentata al datore di lavoro, corredata dal nulla osta del Tribunale per i minorenni competente, che valuta la necessità dell’intervento o della prestazione a favore del minore.

Come Richiedere i Rimborsi

Gli interessati devono presentare apposita istanza alla Prefettura competente per territorio. In base al tipo di rimborso richiesto, sarà necessario fornire specifiche informazioni.

I datori di lavoro possono chiedere il rimborso dei permessi concessi, per una quota pari al 50% della retribuzione pagata.

Indennità per Attività Complesse

Si, il tutore volontario, alla cessazione dell’Ufficio, può chiedere al Tribunale per i minorenni, l’assegnazione di un'equa indennità, quando, per il verificarsi di circostanze straordinarie, le attività svolte nel corso della tutela sono state caratterizzate da particolare complessità e onerosità.

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Cessazione della Tutela Volontaria

La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato.

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