Unione Civile tra Italiano e Straniero: Requisiti e Permesso di Soggiorno
La legge Cirinnà ha disciplinato le unioni civili tra persone dello stesso sesso. A mente dell’articolo 1, comma 2 “Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni” che provvederà a trascrivere l’unione dei registri dello stato civile.
Requisiti Generali per l'Unione Civile
La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana (art. 1, comma 4, L. 76 del 20 maggio 2016).
Non possono costituire unione civile:
- La sussistenza tra le parti degli stessi rapporti di parentela, affinità, adozione che impediscono il matrimonio (cfr. art. 87 del codice civile).
- Non essere stati condannati per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge dell’altra parte ai sensi dell’art. 88 del codice civile.
Cognome Comune
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione.
Documenti Necessari per l'Unione Civile con Straniero
Per i cittadini stranieri (tranne casi particolari, regolamentati diversamente*):
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- Nulla Osta al matrimonio, rilasciato ai sensi dell'art. 116 C.C.
- Documento di riconoscimento.
Se il paese di appartenenza non rilascia il nulla osta perché non riconosce l’istituto dell'unione civile, questo è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la libertà di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
La validità della richiesta di costituzione dell’unione civile (cioè il termine entro il quale l’unione civile potrà essere celebrata) è di 180 giorni successivi alla sottoscrizione del verbale.
Interprete
Se coloro che devono contrarre l’unione civile, i testimoni o solo uno di essi non comprendono la lingua italiana, devono avvalersi di un interprete come previsto dall’art. 13 e 66 del d.P.R. n.396/2000. Dovranno essere gli sposi a doverli reperire.
L’eventuale interprete dovrà presentarsi all’ufficiale di stato civile prima della celebrazione dell'unione civile, esibendo un documento di identità e comunicare la propria disponibilità ad assumere l’incarico. Dovrà dimostrare la capacità di effettuare la traduzione richiesta sottoscrivendo un’apposita dichiarazione, che verrà fornita dal Comune stesso, in merito alla disponibilità a ricoprire il ruolo di interprete.
Permesso di Soggiorno per Motivi Familiari a Seguito di Unione Civile
Al fine di assicurare l’effettività dei diritti e l’adempimento degli obblighi scaturenti dall’unione civile, al successivo comma 20, la medesima legge prevede che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Pertanto, alla luce dell’espressa equiparazione del “coniuge” alla persona “unita civilmente”, richiamata le guarentigie poste a tutela dell’unità familiare, sancite sia dal diritto comunitario che nazionale, anche le unioni civili tra persone dello stesso sesso consentono di godere del rilascio di permessi di soggiorno volti alla tutela e coesione dell’unità familiare.
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In particolare, cittadini stranieri extra ue che abbiano contratto unione civile con un cittadino italiano, comunitario o straniero regolarmente soggiornante, possono avanzare richiesta per il rilascio di un permesso di soggiorno. A riguardo, il quadro normativo nazionale tipizza tre macro ipotesi che consentono la richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di unione civile.
Tipologie di Permesso di Soggiorno
- Permesso per motivi familiari a mente dell’articolo 19, comma 2, lett. c) che impedisce l’espulsione “degli stranieri conviventi… con il coniuge, di nazionalità italiana”. Un cittadino straniero, privo di permesso di soggiorno o piombato repentinamente in una situazione di irregolarità amministrativa, che ha contratto unione civile con un cittadino italiano e ci convive, non può essere allontanato dal territorio dello Stato. Pertanto, a mente dell’articolo 28 dpr 394/99, che disciplina il rilascio di permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l’espulsione o il respingimento, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per “motivi familiari”. Attenzione, in questo caso il requisito della convivenza è elemento essenziale. Il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato per i medesimi motivi con il rilascio di carta di soggiorno.
- Permesso per motivi familiari ai sensi degli articoli 29 e 30 tui. In questo caso potrà richiedere il permesso:
- Il cittadino straniero, regolarmente soggiornante ad altro titolo da almeno un anno, che ha contratto unione civile nel territorio dello Stato con un cittadino italiano, comunitario oppure straniero regolarmente soggiornante.
- Il cittadino straniero che, a seguito di unione civile, abbia fatto ingresso per ricongiungimento familiare. Ciò vuol dire che può essere richiesto nulla osta al fine di ottenere il visto d’ingresso per motivi familiari alle medesime condizioni richieste per il ricongiungimento del coniuge. L’unione civile contratta in Italia o all’estero dovrà essere prodotta alla Rappresentanza Consolare italiana e ne verrà verificata l’autenticità, congiuntamente al possesso dei requisiti alloggiativi (idoneità alloggiativa) e reddituali (reddito pari all’ammontare dell’assegno sociale annuo aumentato proporzionalmente per ogni cittadino da ricongiungere).
- Il cittadino straniero già regolarmente soggiornante ad altro titolo, che abbia contratto unione civile con un cittadino italiano, comunitario, straniero, anche fuori dal territorio nazionale e che voglia convertire il proprio titolo di soggiorno in “motivi familiari” entro un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto.
- Permesso per motivi familiari ai sensi dell’articolo 10 dlgs 30/07. In questo caso ci occupiamo delle unioni civili contratte da un cittadino straniero solo con cittadino italiano o comunitario. La Questura rilascerà una carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’UE dalla validità quinquennale allo spirare della quale si potrà richiedere un permesso di soggiorno permanente a mente dell’articolo 14 D.Lgs. cit. Attenzione: non vi sono requisiti reddituali o alloggiativi, la mancata convivenza non è fattore ostativo al rilascio del titolo di soggiorno, tuttavia, se l’unione civile risulta fittizia non potrà essere rilasciato il permesso e, se rilasciato, potrà essere revocato.
Acquisto della Cittadinanza Italiana
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt. 5 e ss. della Legge n. 91/1992.
- in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
- all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
L’utente deve compilare tutti i campi previsti dal modulo ed inserire i seguenti documenti obbligatori indicati dal Ministero dell’Interno per effettuare la richiesta di cittadinanza (si ricorda che il regolamento U.E n. 2016/1191 ha introdotto il modello di modulo standard multilingue per i documenti pubblici).
Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998, sono tenuti, ai fini della presentazione della domanda di cittadinanza italiana, a dimostrare di conoscere la lingua italiana, a livello non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Non sono, altresì, tenuti alla presentazione del predetto certificato di conoscenza della lingua italiana i soggetti affetti da «gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall’età, da patologie o disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica», per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 122 del 15 maggio 2020.
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Dopo la presentazione della domanda per via telematica l’utente verrà convocato dalla Rappresentanza diplomatico-consolare che ha ricevuto l’istanza per l’identificazione e gli altri adempimenti necessari al perfezionamento della domanda, compresa l’acquisizione in originale della documentazione allegata all’istanza presentata on-line e di ogni altro documento utile per l’istruttoria della stessa.
A tal proposito si precisa che l’estratto dell’atto di matrimonio, il certificato di stato di famiglia, e il certificato di cittadinanza italiana del coniuge sono sostituiti, qualora il richiedente sia cittadino UE, da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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