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Vacanza Rovinata: Codice del Turismo e Risarcimento

L'ordinamento appresta particolare tutela al turista/consumatore, quale contraente debole, specificamente statuita dal Codice del Turismo (decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79) che ha ampliato e specificato la tutela già fornita nel Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n.

Una vacanza può trasformarsi in un periodo di disagio e afflizione, quando disservizi, inadempienze e ritardi impediscono di godere pienamente del programmato periodo di relax secondo le proprie aspettative. In questi casi si parla di danno da vacanza rovinata.

Definizione e inquadramento giuridico

L’art. 47 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”. Trattasi di voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale.

Il danno da vacanza rovinata comprende, dunque, sia il danno patrimoniale (il rimborso dei costi sostenuti per i servizi non ricevuti) sia il danno morale ed esistenziale, ossia il vero e proprio "danno da vacanza rovinata" derivante dal non aver potuto godere della tranquillità che sarebbe stato lecito attendersi da una vacanza.

Tale tipologia di danno è lesiva di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea con pronuncia del 12/3/02 e poi dalla Cassazione con svariate sentenze ed oggi espressamente previsto e regolato dal nuovo codice del turismo. In Italia il diritto del turista al risarcimento del danno sussiste, ogni qual volta le prestazioni promesse non vengano eseguite correttamente.

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Prima del d.lgs. 79/2011, tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all’art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale. Quindi, per il danno da vacanza rovinata, prima del 2011, non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, la quale veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32 Cost.). L’espressa introduzione di detta voce di danno ad opera del Codice del Turismo ha dunque sanato questa lacuna, consacrando la piena tutela del turista.

Attualmente la dottrina prevalente ritiene che il danno da vacanza rovinata sia un danno non patrimoniale derivante da inadempimento contrattuale. Per di più, il diritto alla vacanza è un diritto inviolabile riconducibile all’art 2 Cost, rappresentando un momento di esplicazione della personalità dell’ uomo. Tale inquadramento consente di superare gli stringenti limiti di legge posti dall’art 2059 c.c.

Evoluzione normativa e giurisprudenziale

La prima regolamentazione legislativa del danno da vacanza rovinata è stata fornita dalla Convenzione di Bruxelles recepita in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1082 cui ha fatto seguito la direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, recepita dal d.lgs. n. 111/1995 poi confluito nel Codice del Consumo.

In conclusione, i recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da inadempimento, sotto la spinta propulsiva delle pronunce costituzionali e della disciplina comunitaria sia in materia di turismo che consumieristica, hanno portato il legislatore a riconoscere espressamente la risarcibilità del danno da vacanza rovinata, quale danno prettamente non patrimoniale. Questo riconoscimento, ormai consolidato, ha spinto i giudici di merito ad andare addirittura oltre, riconoscendo la risarcibilità anche del “danno indiretto da vacanza rovinata”, inteso quale pregiudizio non patrimoniale subito dai familiari del turista infortunatosi in vacanza ( a causa di difetti di manutenzione dell’alloggio ad esempio) per colpa del tour operator o di un suo ausiliario e consistente nel non aver potuto godere a pieno della vacanza come occasione di svago e di riposo conformemente alle proprie aspettative.

Requisiti e condizioni per il risarcimento

Ai sensi dell’art. 46 del nuovo Codice del Turismo, come modificato dal d.lgs. 21 maggio 2018 n. “nel caso in cui l’inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non è di scarsa importanza ai sensi dell’art.

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Il nuovo testo ricalca la precedente versione dell’art. la richiesta risarcitoria può essere avanzata dal consumatore in caso di inadempimento non di scarsa importanza, richiamando il principio previsto dall'art. 1453 c.c. che prevede la risoluzione del contratto nel caso in cui l'inadempimento sia grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Pertanto, per accennare a degli esempi, la circostanza che il turista venga alloggiato, per una parte del periodo di soggiorno in una struttura alberghiera di livello qualitativo inferiore rispetto a quella prenotata all’atto dell’acquisto e, per la restante parte del periodo di viaggio, presso questa struttura, ma ancora in fase di ristrutturazione, con molti dei servizi promessi (palestra, spa e piscina, spiaggia attrezzata) non ancora ultimati, diminuisce in misura apprezzabile l’utilità che può trarsi dal soggiorno nella località turistica, dando luogo alla fattispecie della vacanza rovinata.

Onere della prova e valutazione del danno

Quanto all’onere della prova, in tema di risarcibilità del danno non patrimoniale vige la regola generale per cui il danno deve essere provato e allegato. Tuttavia, nel caso di danno da vacanza rovinata, ricorrendo un inadempimento del tour operator, secondo la giurisprudenza, il turista sarebbe tenuto a provare il solo contratto di viaggio, allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze), col conseguente diritto del consumatore ad ottenere anche il risarcimento del danno diverso e ulteriore rispetto a quello patrimoniale, giacchè è già insito nella stipulazione stessa del contratto che esso risponda ad un’utilità quale il riposo, lo svago e la fuga dalla realtà quotidiana.

E, la raggiunta prova dell'inadempimento, esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero. (nella specie, la Corte ha ravvisato anche il presupposto per la risarcibilità della gravità del pregiudizio, trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione del tutto irripetibile) (Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n.

La valutazione di tale danno non può che essere fondata su un giudizio equitativo ex art.

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Responsabilità del Tour Operator e dell'Agenzia di Viaggi

Questo principio vale sia quando si sceglie di acquistare un pacchetto turistico "tutto compreso" sia quando si opta per una "vacanza fai da te". Pacchetto turistico "tutto compreso" Il pacchetto turistico "tutto compreso" sussiste quando la durata del viaggio supera le 24 ore (cioè almeno una notte) e sono previsti almeno due elementi tra trasporto, alloggio ed altri servizi turistici accessori (ad es.: stazione balneare, escursioni ecc.).

Chi sceglie di acquistare un pacchetto turistico "tutto compreso" gode di una particolare tutela, poiché, in tal caso, per ogni problema insorto durante la vacanza, il responsabile è il tour operator il cui nome compare sul catalogo e sul materiale informativo. Il tour operator, infatti, risponde anche in relazione ai disservizi dell'albergatore, delle compagnie aeree e delle guide turistiche, ragion per cui, in caso d'inadempimento da parte di uno di questi soggetti, il turista può rivolgersi per reclami e risarcimenti direttamente al tour operator.

In caso di pacchetto turistico "tutto compreso", per eventuali disservizi ed inefficienze, è tenuto al risarcimento del danno, oltre che il tour operator, anche il venditore (in genere, l'agenzia viaggi), seppure ciascuno secondo le rispettive responsabilità, ossia senza vincolo di solidarietà.

Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.). In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte o se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne.

Ne risponde anche se la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto (art. 45 Cod. A nulla rileva il fatto che la struttura alberghiera non sia di proprietà dell’organizzatore (come in alcuni casi può verificarsi). In ogni caso, infatti, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggio (art. 43 Cod. Il medesimo principio vale nel caso in cui, in conseguenza dell’inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di sinistro stradale durante uno spostamento in loco previsto nel programma di viaggio (art. 44 Cod. Tur).

Come tutelarsi e cosa fare in caso di vacanza rovinata

È importante che la prima contestazione avvenga sul posto stesso, per consentire all'operatore di porvi rimedio tempestivamente . Il codice del consumo, infatti, assicura agli organizzatori la possibilità di perseguire la conservazione del contratto mediante offerte alternative a quelle originariamente pattuite.

Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l'accetta per un giustificato motivo, il tour operator deve mettere a disposizione del turista un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto e deve restituire la differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Fondamentale è documentare i disservizi con fotografie, videoriprese, testimonianze sottoscritte (eventualmente di altri turisti o di terzi), certificati medici che avvaloreranno la richiesta di risarcimento.

L'azione per danno da vacanza rovinata è esperibile, come osservato, soltanto nei confronti del tour operator o del venditore, mentre ne sono esclusi il vettore aereo (la cui responsabilità, in caso di disservizi, è fatta valere separatamente) e l'albergatore.

In ogni caso, il mancato invio di diffida entro dieci giorni dal rientro, per quanto suggerito dalla stessa giurisprudenza, non impedisce al consumatore di rivolgersi al giudice per il risarcimento. Importante è che l'azione risarcitoria nei confronti dell'organizzatore o del venditore sia esperita entro e non oltre un anno dal rientro del consumatore nel luogo della partenza. Altrimenti, una volta decorso tale termine, non sarà più possibile ricorrere al giudice, tranne nel caso in cui il consumatore abbia riportato un danno alla persona. In questo caso, il termine di prescrizione oltre il quale non sarà più possibile ottenere il risarcimento è di 3 anni dal momento di ritorno nel luogo di partenza.

L'estate è arrivata e con essa anche le tanto attese e desiderate vacanze. Solo successivamente alla notifica del reclamo se non si è ottenuto un riscontro positivo dall’organizzazione si potrà predisporre il ricorso avanti al Tribunale territorialmente competente previo esperimento del tentativo di mediazione.

È stata stigmatizzata dalla giurisprudenza la prassi dei tour operator di proporre a coloro che lamentano disservizi buoni sconto per viaggi futuri. È stato rilevato, infatti che non può ritenersi sufficiente a risarcire il danno da vacanza rovinata un semplice sconto sull'effettuazione di un futuro ipotetico viaggio, risolvendosi una soluzione del genere in un indebito vantaggio economico per il responsabile del danno piuttosto che in un ristoro per il danneggiato. Pertanto, chi, dopo avere presentato reclamo, ha ricevuto un buono sconto per viaggi futuri ha tutto il diritto di non ritenersi soddisfatto e di avanzare le proprie richieste risarcitorie.

Vacanza Fai da Te

Quando non si è acquistato un pacchetto "tutto compreso", ossia in tutti i casi di "vacanza fai da te" e, quindi, di acquisto di singoli servizi (trasporto, albergo, vitto, altri servizi) per conto proprio, il turista, per eventuali inadempienze e danni subiti, dovrà rivolgersi direttamente ai singoli operatori: il vettore, l'albergatore, il ristoratore, la guida turistica ecc.

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