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Visto per Fidanzati in Italia: Requisiti e Procedura

Le informazioni fornite in questo articolo hanno valore puramente indicativo e non esaustivo. Per ulteriori elementi, gli interessati possono rivolgersi direttamente alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare italiana competente per il luogo di stabile residenza.

Il visto di ricongiungimento familiare permette ai membri di cittadini stranieri, con valido visto o permesso di soggiorno, di soggiornare legalmente in Italia. Esistono due tipologie principali di ricongiungimento:

  • Ricongiungimento al seguito con il cittadino straniero già in possesso di un Visto D in Italia. La validità del visto non deve essere inferiore ad un anno per motivi di lavoro, missione, studio o religiosi. In tale caso, il cittadino deve avviare il processo di ricongiungimento mentre si trova ancora presso il proprio paese di origine ma può viaggiare in Italia subito dopo aver presentato la domanda.
  • Ricongiungimento con il cittadino straniero già residente in Italia, in possesso di un valido permesso di soggiorno. La validità del permesso non può essere inferiore ad 1 anno e i tempi di elaborazione di questo tipo di ricongiungimento familiare sono generalmente più lunghi, se comparati con il ricongiungimento al seguito.

Le autorità effettueranno i dovuti controlli per verificare la validità dei documenti.

I documenti fondamentali da produrre al momento della richiesta di visto sono: nulla osta, modulo richiesta visto, documenti di viaggio e certificati che attestino lo stato familiare. Il Consolato o Ambasciata Italiani del vostro paese di residenza emetteranno il visto per potervi permettere di entrare in Italia per ricongiungimento familiare (verifica qui le sedi di competenza nel tuo paese di origine).

Requisito economico: documentazione che attesti il possesso di adeguate risorse economiche per il sostentamento della famiglia in Italia.

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Per entrambi i tipi di ricongiungimento, l’applicazione deve essere presentata da una persona già residente in Italia.

Coppie di Fatto e Permesso di Soggiorno

Un cittadino extracomunitario in regime di convivenza di fatto con una cittadina/o italiana/o, può chiedere ed ottenere il permesso di soggiorno per effetto del diritto al ricongiungimento familiare garantito dal D.Lgs n.30/2007.

La legge Cirinnà (Legge n. 76/2016 del 20/05/2016) oltre ad aver riconosciuto le unioni omosessuali, ha disciplinato le cd. convivenze di fatto. Le convivenze di fatto fanno riferimento a quell’istituto che regola tutte le coppie maggiorenni - sia omosessuali che eterosessuali - che vivono insieme, come se fossero unite da un vincolo matrimoniale.

Cosa sono le coppie di fatto

L’art. 1, comma 36 della stessa legge, definisce le convivenze di fatto come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

Quali sono i diritti delle coppie di fatto

  • diritto di visita al partner in carcere;
  • diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero del partner convivente;
  • diritto al risarcimento del danno in caso di deciso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo;
  • diritto del convivente di partecipare alla gestione e agli aiuti dell’impresa familiare del partner;
  • diritto di ricevere gli alimenti in caso cessazione della convivenza di fatto, qualora uno dei due partner versi in uno stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento; etc.

Come si ufficializza una convivenza di fatto o coppia di fatto

La convivenza di fatto deve essere formalizzata tramite un’apposita dichiarazione all’ufficio anagrafe del Comune di residenza. Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dinnanzi l’ufficiale d’anagrafe oppure inviata al Comune per fax o per via telematica. In questo modo sarà possibile ottenere lo stato di famiglia che attesti la convivenza.

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Occorre però precisare che - secondo la Legge Cirinnà e secondo un’interpretazione letterale della stessa - presupposto per dimostrare la convivenza sarebbe la dichiarazione anagrafica. Ne consegue dunque che un cittadino extracomunitario irregolare non potrebbe stipulare una convivenza di fatto.

Convivenza di fatto con straniero senza permesso di soggiorno

Per procedere con la stipula del contratto di convivenza di fatto, entrambi i conviventi devono essere maggiorenni, non devono essere legati da vincoli di parentela, matrimonio o unione civile con altre persone, e devono convivere stabilmente.

Se lo straniero non possiede un permesso di soggiorno, la registrazione della convivenza di fatto può risultare problematica perché, per iscriversi all’anagrafe, è richiesto un documento che attesti la regolarità del soggiorno in Italia.

Come ottenere un permesso di soggiorno per convivenza di fatto

È necessario anzitutto stipulare, in presenza di un avvocato o un notaio, il cd. patto di convivenza.

Con il contratto di convivenza, stipulato a norma del comma 50 e seguenti della legge n. 76/2016, lo straniero può essere iscritto all’anagrafe anche se privo del permesso di soggiorno.

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Tuttavia, è opportuno specificare che, anche con la stipula di un contratto di convivenza, non è detto che i Comuni procederanno all’iscrizione anagrafica o che le Questure rilascino il permesso.

Molto spesso infatti, si dovrà fare ricorso all’autorità giudiziaria la quale, in virtù del patto di convivenza stipulato, deciderà se riconoscere o meno il diritto all’iscrizione anagrafica della persona straniera o il diritto al permesso di soggiorno.

Diniego registrazione contratto di convivenza

Come anticipato, la legge non prevede espressamente l’obbligo di possedere un permesso di soggiorno per poter stipulare o registrare un contratto di convivenza. Il diniego può derivare dal fatto che, in assenza di un permesso di soggiorno valido, lo straniero non viene riconosciuto come legalmente residente in Italia. Le autorità potrebbero quindi considerare la registrazione del contratto come non conforme alle normative sull’immigrazione.

Tuttavia, questo diniego può essere contestato, poiché i contratti di convivenza non implicano necessariamente la residenza legale, ma regolano aspetti patrimoniali e di reciproca assistenza tra le parti.

È possibile quindi impugnare il diniego innanzi il Tribunale, sostenendo che il contratto di convivenza riguarda diritti fondamentali che non dovrebbero essere subordinati al possesso di un permesso di soggiorno o dell’elemento formale dell’iscrizione anagrafica.

Giurisprudenza dei Tribunali sulle convivenze di fatto

L’art. 3, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 30/2007, che recepisce la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, riconosce il diritto all’agevolazione dell’ingresso e del soggiorno anche al partner con cui “il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell’Unione”.

Secondo la giurisprudenza dei Tribunali italiani, è sufficiente un contratto di convivenza per iscrivere il proprio compagno extracomunitario all’anagrafe. Tra le varie pronunce, il Tribunale di Palermo, in un caso seguito dall’Avvocato Vicari, ha confermato il diritto all’iscrizione anagrafica del partner straniero privo di titolo di soggiorno, in virtù del diritto all’unità familiare. Numerosi sono ormai i Tribunali d’Italia con lo stesso orientamento.

Infatti, alla luce della direttiva 2004/38/CE che “agevola” il soggiorno dei cittadini stranieri uniti in coppia di fatto con un cittadino comunitario residente, viene riconosciuto il diritto di soggiorno nel territorio degli Stati membri a coloro che, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. n. 30/2007, abbiano una stabile convivenza con il partner italiano.

Peraltro i Tribunali italiani rilevano che, gli unici requisiti per il riconoscimento della coesione familiare, in virtù degli artt. 3 comma 2 lett. b) e 7 comma 2 del d.lgs n. 30/2007, sono: l’esistenza di una documentazione ufficiale che attesti le sufficienti risorse economiche; l’esistenza di idonea soluzione abitativa, nonché un contratto di convivenza sottoscritto davanti un avvocato in qualità di pubblico ufficiale, idoneo ad integrare la “documentazione ufficiale” richiesta dalla normativa.

Pertanto, tutte le coppie realmente conviventi, in possesso o meno di un regolare permesso di soggiorno, potranno richiedere un permesso di soggiorno per convivenza di fatto, più nello specifico, si avrà diritto alla carta di soggiorno per familiare di cittadini dell’UE della durata di 5 anni.

Questo perché le coppie di fatto sono considerate a tutti gli effetti una famiglia, e come tale, è necessario garantirne l’unità.

Come faccio a dimostrare una relazione stabile

La convivenza di fatto può essere provata con ogni strumento, anche con testimonianze, fotografie, lettere, messaggi.

Documenti necessari per la stipula del contratto di convivenza

  • passaporto del cittadino straniero;
  • documento di riconoscimento del cittadino italiano;
  • alcuni Comuni potranno richiedere il cd. “nulla osta”, ossia quel documento che accerti lo stato libero del cittadino straniero. Quest’ultimo può essere richiesto presso l’Ambasciata/Consolato presente in Italia del Paese di origine dello straniero.

Separazione e convivenza di fatto

In molti ci chiedono se con la separazione è possibile procedere comunque alla stipula del contratto di convivenza. No, per avviare l’iter della convivenza è necessario che entrambi i conviventi godano dello stato libero. Quindi, in caso di precedenti matrimoni, è necessario attendere il divorzio.

Documenti necessari per il permesso di soggiorno per convivenza di fatto

Qualora l’iter vada a buon fine e il contratto di convivenza venga regolarmente trascritto presso il Comune di residenza del partner italiano, per il rilascio del permesso di soggiorno sarà necessario presentare in Questura i seguenti documenti:

  • 4 fotografie;
  • marca da bollo da €16;
  • copia documenti di riconoscimento;
  • stato di famiglia e residenza/dichiarazione di ospitalità;
  • registrazione presso il Comune di residenza della convivenza di fatto;
  • documentazione attestante il reddito familiare;
  • versamento sul C/C 67422402 di € 80,46 per il permesso di due anni.

Quanto dura il permesso di soggiorno per convivenza di fatto

2 anni. Il permesso di soggiorno rilasciato sarà un permesso per motivi familiari della durata di due anni, rinnovabili. Tuttavia, il convivente ha diritto ad ottenere la carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione della durata di 5 anni.

Passaggi da compiere

Quindi, ricapitolando, per ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari è necessario:

  1. stipulare un patto di convivenza;
  2. con il patto di convivenza chiedere la trascrizione del contratto nei registri del Comune e l’iscrizione anagrafica;
  3. con l’iscrizione anagrafica e il patto di convivenza trascritto, chiedere il permesso di soggiorno in Questura.

Sulla base degli artt. 3 comma 2 lett. b) e 7 comma 2 del d.lgs n. 30/2007, l’accordo di convivenza assume un ruolo importante anche nella domanda di cittadinanza italiana. Recentemente con la pronuncia del Tribunale di Modena (ordinanza n.307 del 7/02/2020) è stato sancito l’obbligo per il Comune di procedere con l’iscrizione anagrafica della famiglia anche in mancanza del permesso di soggiorno della convivente extracomunitaria.

L’espulsione della cittadina extracomunitaria, infatti, avrebbe leso il diritto all’unità familiare che è garantito dalla Costituzione.

Altra pronuncia importante è stata quella del tribunale di Bologna (ordinanza n.21280 del 3/02/2020) dove si afferma che il contratto di convivenza stipulato davanti ad un Avvocato come previsto dalla L.

Requisiti per il ricongiungimento familiare con il coniuge all’estero

Per l’ottenimento del visto d’ingresso è necessario che il coniuge regolarmente residente in Italia presenti la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico, utilizzando l’apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero dell’Interno.

Lo Sportello Unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari. Se il richiedente è beneficiario di protezione internazionale non deve dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.

Attenzione: il nulla osta non è necessario per i familiari stranieri di cittadini italiani, di cittadini dell’Unione Europea, o di uno Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Reddito minimo necessario per il ricongiungimento familiare

I parametri di reddito sono aggiornati annualmente. Il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere.

Il reddito necessario si calcola sulla base dell’importo annuo dell´assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per esempio, per il 2021 l’assegno sociale è pari a 5.983,64 € e per ricongiungere un familiare è necessario avere un reddito 8.975,46 €; per ricongiungere due familiari è necessario avere un reddito di 11.967,28 €, e così via.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari di protezione internazionale è sempre necessario solo un reddito non inferiore al doppio dell’assegno sociale annuo.

Familiari per cui è possibile richiedere il ricongiungimento

È possibile richiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  • il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni. Al coniuge è equiparato il partner (anche dello stesso sesso) unito civilmente, purchè maggiorenne e non legalmente separato (legge 20 maggio 2016, n.76; Circolare del Ministero dell’Interno 5 agosto 2016, n.3511);
  • i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all’atto di presentazione della domanda;
  • i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Non è possibile quindi il ricongiungimento familiare con un fratello o una sorella.

Il ricongiungimento familiare non è consentito se il richiedente risulta già coniugato con altro coniuge residente in Italia.

È consentito l’ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del minore regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore. La domanda di nulla-osta può in tal caso essere presentata per conto del minore dal genitore regolarmente soggiornante. Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggio si tiene conto del possesso di questi da parte dell’altro genitore.

Tempi per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare

Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta.

Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici Consolari e deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.

Visto di ingresso per familiare al seguito

Il visto di ingresso per familiare a seguito favorisce la coesione familiare, attraverso la possibilità per i familiari di uno straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, di fare ingresso in Italia direttamente insieme al proprio congiunto.

Tabella riassuntiva documenti necessari per il permesso di soggiorno per convivenza di fatto:

Documento Note
4 fotografie Formato tessera
Marca da bollo Da €16
Copia documenti di riconoscimento Dei conviventi
Stato di famiglia e residenza/dichiarazione di ospitalità
Registrazione presso il Comune di residenza della convivenza di fatto
Documentazione attestante il reddito familiare
Versamento sul C/C 67422402 Di € 80,46 per il permesso di due anni

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