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Visto per Studio in Italia: Guida Completa per Studenti Extracomunitari

Tutti i cittadini extracomunitari che intendono studiare in Italia, per poter fare ingresso nel territorio italiano devono ottenere un visto per motivi di studio. Quest’ultimo potrà poi essere “convertito” in un permesso di soggiorno per motivi di studio.

Cos’è il Visto per Motivi di Studio e Come si Ottiene

Il visto per motivi di studio consente al cittadino extracomunitario di età maggiore ai 14 anni e che intende intraprendere un percorso di studio in Italia, di fare ingresso nel territorio nazionale per un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato.

Il visto deve essere richiesto presso l’Ambasciata/Consolato italiano nel proprio paese di origine presentando una serie di documenti, tra cui:

  • Formulario per la domanda del visto d’ingresso
  • Fototessere
  • Documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
  • Disponibilità di un idoneo alloggio nel territorio nazionale: dichiarazione di ospitalità/prenotazione alberghiera
  • Iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia
  • Copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri salvo accordi o convenzioni con i Paesi d’origine (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno)
  • Disponibilità della somma necessaria per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno
  • Dimostrazione della disponibilità in Italia dei mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto

Reddito Richiesto per Ottenere il Visto per Studio

Per il 2024 è richiesto un importo pari a non meno di 534,41€ per 13 mensilità, quindi un reddito pari ad 6.947,33€ annuali.

L’art. 4, comma 3 del TUI dispone che i mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell’interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all’articolo 3, comma 1.

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La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l’esibizione di una fidejussione bancaria, o di una polizza fideiussoria, né di denaro contante o garanzie fornite da terze persone.

La procedura relativa all’iscrizione, le scadenze da rispettare e i documenti da presentare per l’anno accademico 2021/2022, sono ben descritte nella circolare del MIUR “Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia anno accademico 2021/2022“ a cui si rinvia.

Quali Corsi è Possibile Frequentare

In base agli artt. 39 e ss TUI in combinato disposto con l’art. 46 del D.lgs n. 394/99, si possono frequentare:

  • Corsi di studio (per maggiorenni) negli istituti di istruzione secondaria superiore, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, percorsi di istruzione tecnica superiore e corsi di formazione superiore (art. 39 bis, comma 1, lett. a) TUI
  • Tirocini curriculari compresi nell’ambito di percorsi di istruzione tecnica superiore e formazione superiore, promossi da istituzioni di formazione superiore, istituti di istruzione tecnica superiore, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale
  • Corsi di formazione professionale e tirocini extracurriculari nell’ambito delle quote previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell’interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Per maggiori dettagli sui corsi di studio frequentabili si vedano gli artt. 39 e ss del D.lgs. 286/98 nonché il punto 15 del decreto dell’11 maggio 2011 del MAECI.

Come Ottenere il Permesso di Soggiorno per Motivi di Studio

Una volta ottenuto il visto il cittadino extracomunitario, lo studente deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro l’ottavo giorno dall’ingresso in Italia. La richiesta deve essere fatta tramite la tramite la compilazione del kit postale.

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Documenti Necessari

Al kit postale dovranno essere allegati:

  • Fotocopia del passaporto o di un documento equipollente
  • Documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi
  • Marca da bollo da 16€
  • Dimostrazione dei mezzi economici e di un alloggio idoneo
  • Copia della polizza assicurativa contro il rischio di malattia e infortuni
  • Ricevuta del versamento di 30,46€ per il rilascio del Permesso di Soggiorno in formato elettronico (PSE) da versare sul conto corrente postale n. 67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro con causale “importo per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico”
  • Pagamento di 30,00€ per le spese di spedizione del kit postale

Tutti i documenti provenienti dall’estero devono essere tradotti e legalizzati/apostillati.

In seguito alla spedizione del kit postale verranno rilasciati:

  • Un’assicurata postale che certifica la presentazione della domanda di permesso di soggiorno e permette di consultare lo stato di avanzamento della pratica del permesso di soggiorno
  • La prenotazione dell’appuntamento presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per la consegna della documentazione originale (già inserita in fotocopia all’interno della busta del kit postale) e il fotosegnalamento.

Durata del Permesso di Soggiorno per Motivi di Studio

La durata del permesso di soggiorno per motivi di studio varia in base alla durata del corso presso cui si è iscritti.

Cambiare Facoltà o Corso di Studi con il Permesso per Studio

È possibile rinnovare il permesso di soggiorno per motivi per studio anche nel caso in cui lo studente si sia iscritto ad un corso di laurea diverso da quello per il quale aveva ottenuto il visto di ingresso, come disposto dal D.Lgs. n. 154 del 10 agosto 2007, in attuazione della direttiva 2004/114/CE, che ha modificato l’art. 39 D.Lgs. 286/98.

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Rinnovo con Iscrizione a Corso Pluriennale

Il rinnovo del permesso è possibile se il visto d’ingresso è stato rilasciato per la frequenza di un corso di studi pluriennale e non può essere rinnovato per più di tre anni oltre la durata del corso di studi pluriennale.

In presenza di tale requisito, il permesso per motivi di studio può essere rinnovato, prima della sua scadenza, presso la Questura di riferimento tramite la compilazione del kit postale disponibile presso gli uffici postali abilitati, presentando gli stessi documenti e sostenendo gli stessi costi di cui sopra.

Infatti, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo “D” nazionale) per motivi di studio, deve dimostrare di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l’ingresso.

Deve inoltre presentare:

  • Copia della certificazione attestante la prosecuzione del corso di studio frequentato o della convenzione di formazione relativa al tirocinio in fase di svolgimento;
  • Permesso di soggiorno in scadenza;
  • Codice fiscale;
  • Copia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattia e infortuni.

Rinnovo con Iscrizione a Corso Singolo

Se lo straniero sia iscritto ad un singolo corso di studi, il rinnovo non sarebbe possibile. Tuttavia, al termine del corso, il cittadino che decide di iscriversi ad un corso di laurea attinente o conseguente ai corsi singoli frequentati può rinnovare il permesso di soggiorno per studio.

L’iscrizione al corso di laurea - ai fini del rinnovo del permesso per studio - può anche essere ad un corso di laurea diverso da quello per cui lo studente è entrato in Italia.

Quanti Esami Servono per Rinnovare il Permesso per Studio

Insieme alla documentazione richiesta, sarà inoltre necessario presentare copia della certificazione attestante il superamento di almeno 1 esame per il primo rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi (art. 46, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394).

Tuttavia, per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, potrà anche essere rinnovato il permesso dello studente che superato solo un esame fermo restando il numero complessivo di rinnovi che non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.

È prevista il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ferma restando l’approvazione di tale variazione da parte delle autorità accademiche.

Lavorare con il Permesso per Motivi di Studio

Secondo l’art. 14, comma 4 del d.P.R n. 394/99 il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

Ricongiungimento Familiare con il Permesso per Studio

Chi è in possesso di un permesso per studio può richiedere il nullaosta al ricongiungimento familiare.

Conversione Permesso per Studio 2024

Chi è in possesso di un permesso di soggiorno per studio, può convertire il proprio permesso in un permesso per lavoro in qualsiasi periodo dell’anno, a prescindere dall’acquisizione o meno del titolo di studio.

Domande Frequenti

Ho un permesso di soggiorno per studio rilasciato da un altro Stato europeo, devo chiedere un altro visto all’Italia per studiare in Italia?

No, il visto per motivi di studio non è richiesto agli stranieri che siano già in possesso di un permesso per studio rilasciato da uno Stato dell’Unione e che intendano proseguire gli studi in Italia purché siano in possesso dei requisiti richiesti per il soggiorno in Italia.

Quante ore posso lavorare con il permesso di soggiorno per studio?

Massimo 20 ore alla settimana (art. 14, comma 4 del d.P.R n. 394/99).

Quante volte si può rinnovare il permesso per studio?

Per rinnovare il permesso per studio è necessario dimostrare di aver superato almeno 1 esame per il primo rinnovo, e almeno 2 esami per i successivi rinnovi.

Però, per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche se si è superato 1 solo esame per i successivi rinnovi. In ogni caso, i permessi non possono essere rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio.

Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno (art. 46, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394).

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