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Visto Turistico Italia: Requisiti per Soggiorni Fino a 90 Giorni

L’Italia, dal 27 ottobre 1997, fa parte del “Sistema Schengen”, uno spazio comune di libera circolazione che prevede l’eliminazione dei controlli alle frontiere tra gli Stati aderenti. Per i cittadini di alcuni Paesi extra-comunitari, è necessario ottenere un visto per soggiorni di breve durata, generalmente per turismo, affari o studio.

Chi ha bisogno del visto turistico?

Ad oggi, i cittadini di 105 Paesi del mondo sono tenuti a chiedere un visto per passare brevi periodi (massimo 90 giorni per ogni periodo di 180 giorni) nei 26 paesi dell’area Schengen. Poiché l’Italia fa parte dell’Unione Europea, i cittadini EU godono del diritto di libera circolazione per cui possono trasferirsi, accettare offerte di lavoro e studiare in Italia senza dover richiedere un visto.

Per controllare l’accesso dei cittadini extra-comunitari nell’area Schengen, è stata istituita la cosiddetta “regola dei 90 giorni su 180”.

Regola dei 90 giorni su 180

I cittadini extra-comunitari possono soggiornare in Italia fino a 90 giorni per motivi di turismo, affari o studio, a meno di specifici accordi bilaterali tra l’Italia e il paese di provenienza. Può sembrare una regola molto semplice, ma la sua applicazione viene spesso fraintesa, dando luogo a fraintendimenti che possono portare a trattenersi più del periodo consentito e incorrere in sanzioni.

Come richiedere il visto turistico

Per ottenere il visto per turismo è necessario presentare domanda al Consolato o all’Ambasciata italiana nel Paese di residenza del richiedente il visto, fornendo i dati e la documentazione richiesta per la specifica tipologia di visto. Nel caso sia necessario richiedere il visto d'ingresso, verranno fornite tutte le informazioni e i moduli necessari alla richiesta.

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La competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua rete degli uffici diplomatico-consolari all’estero, i quali restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.

La domanda per ottenere il visto di ingresso deve, pertanto, essere presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di origine o di stabile residenza dello straniero, allegando la documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare database visti del Ministero degli Affari Esteri.

I documenti a supporto possono variare a seconda del tipo di visto e del paese di provenienza.

Costo del visto e tempi di richiesta

Il 2 febbraio 2020 è entrata in vigore la riforma del codice visti, con cui è stato modificato il regolamento (CE) n. 810/2009. Il costo del visto d’ingresso per soggiorno breve è salito a 80 euro (prima era 60 euro), le risorse aggiuntive dovrebbero migliorare l’informatizzazione e l’efficienza dei consolati. I viaggiatori potranno presentare le domande da 6 mesi (prima erano 3) a 15 giorni prima del viaggio.

Limitazioni del visto turistico

No, il visto turistico non consente di svolgere alcuna attività lavorativa. Anche qualora lo straniero avesse la possibilità di essere assunto o comunque avviare un’attività lavorativa in Italia, non potrà farlo attraverso una proroga o una conversione del visto turistico.

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No, lo straniero munito di visto turistico non può convertirlo in un permesso per lavoro.

Ingresso in Italia e dichiarazione di presenza

Coloro che provengono da Paesi che applicano l’Accordo di Schengen devono dichiarare la propria presenza, entro otto giorni dall’ingresso in Italia, al questore della provincia in cui si trovano sottoscrivendo un specifico modulo oppure, se sono ospiti di strutture alberghiere, si avvalgono della dichiarazione resa dall’albergatore, che ha l’obbligo di segnalare all’autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo.

Negazione del visto

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 31.8.1999, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 18 ottobre 2004, n. • agli stranieri nei cui confronti sono state emesse condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui all’art. 380, co.

In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Contro il diniego di un visto può essere presentato un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.

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