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Adozione di Maggiorenne Straniero: Requisiti e Legge Applicabile in Italia

L'adozione di persone maggiorenni è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto almeno gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendono adottare (art. 291 c.c.).

A disciplinare la materia sono gli artt. 291 e ss. del codice civile, oltre alla legge n.184/1983. Quando tali presupposti mancano si ritiene che venga in essere un abuso dell'adozione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sempre dell'art. 291 c.c.. Sempre la Corte Costituzionale, inoltre, con sentenza n. 26 del 19 gennaio 1983, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 300, comma 1, c.c. nella parte in cui esclude che l'adozione produca effetti tra l'adottante e i parenti dell'adottato.

Infine si ricorda che la parola "legittimati" nell'art. 291 c.c. è stata soppressa dal d.Lgvo n. 154/2013.

Inoltre, l'adottando non deve essere già stato adottato da altra persona. Infatti, ai sensi dell'art. 294, comma 2, codice civile, nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

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Anzitutto, va detto che per l’adozione di un maggiorenne straniero è necessario anzitutto che vi sia un divario di età di almeno 18 anni tra adottante e adottando.

Requisiti per l'Adozione di un Maggiorenne

Per il cittadino italiano che vuole adottare un maggiorenne:

  • Deve solo avere 18 anni di età in più rispetto al maggiorenne da adottare (non c’è un’età massima).
  • Può essere sia single che sposato.
  • Se è sposato o se ha già altri figli maggiorenni, dovrà avere il loro consenso (scritto) per l’adozione.
  • Se ha figli minorenni, il consenso di tali figli verrà dato da un avvocato nominato dal Tribunale (“curatore speciale”), ma molti tribunali NON accettano che ci siano figli minorenni.

Per il maggiorenne da adottare:

  • Se il cittadino italiano è sposato, può essere adottato sia da entrambi i coniugi che anche da uno solo.
  • Può essere adottato anche se abita ancora nel suo Paese di origine.
  • Se ha i genitori ancora in vita, deve avere il loro permesso (scritto) per essere adottato.
  • Se è sposato, deve avere il consenso del proprio coniuge per farsi adottare.

Documenti Necessari

Raccogliere i documenti stranieri è la parte più difficile di tutta la procedura, perché spesso lo straniero è già in Italia ma alcuni documenti possono essere fatti solo nel suo Paese di origine. Alcuni tribunali vogliono dei documenti in più oltre a quelli standard di seguito elencati, perciò informarsi in anticipo. Tutti i documenti devono avere meno di 6 mesi il giorno in cui si presenta la domanda di adozione (non serve che abbiano più di 6 mesi anche il giorno dell’udienza).

Per il cittadino italiano:

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  • Copia integrale dell’atto di nascita (da chiedere al Comune di nascita, anche per posta).
  • Certificato di residenza.
  • Certificato di matrimonio o di stato libero.
  • Copia della Legge dello Stato di cui il maggiorenne è cittadino circa le adozioni di maggiorenni con relativa traduzione autenticata in italiano (oppure una tua semplice dichiarazione in cui affermi che “nello Stato di origine di ______ NON esiste una Legge circa le adozioni di maggiorenni”).
  • Dichiarazione resa sotto la tua responsabilità di fronte all’incaricato del Comune (detta “certificazione sostitutiva di atto notorio”) con cui tu che adotti (detto “adottante”) dichiari:
    • Se hai o meno figli minorenni o maggiorenni
    • Il tuo stato economico (guadagni e possedimenti)

Per il maggiorenne straniero:

  • Copia autenticata dell’atto di nascita.
  • Certificato di residenza.
  • Certificato di matrimonio o di stato libero.
  • Certificato di cittadinanza.
  • Certificati di morte dei genitori (se deceduti) oppure atto notarile con cui i genitori danno il loro consenso all’adozione (se in vita e non possono venire all’udienza).
  • Dichiarazione con firma autenticata di non essere mai stato adottato in precedenza da nessuno.
  • Copia del permesso di soggiorno (se in possesso).

Validità dei Documenti Stranieri

Per poter essere utilizzati in ogni pratica legale, i documenti stranieri devono essere: prima LEGALIZZATI nello Stato di origine con le apostille oppure, ma solo se tale Stato non ha adottato le apostille, presso il Consolato italiano in quel Paese estero (bisogna vedere la procedura di ogni specifico Consolato) poi TRADOTTI in italiano con TRADUZIONE GIURATA in un qualunque Tribunale italiano.

Il procedimento di validità dei documenti stranieri è di norma il seguente: documento originale / legalizzazione o apostilla / traduzione / legalizzazione o apostilla della traduzione.

Procedura di Presentazione della Domanda

Ormai tutti i tribunali pretendono che la domanda sia presentata da un avvocato per evitare grossolani errori nella documentazione. Compila un modulo che si chiama “NOTA DI ISCRIZIONE” (si ritira in tribunale). Compila una domanda di tua ideazione in cui descrivi tutta la situazione. Allega tutti i documenti richiesti. Compra una marca da bollo da 98 euro chiamata “contributo unificato” ed un’altra da 27 euro (le vendono anche in tribunale), ma NON attaccarle da nessuna parte finché non ti verrà dato l’OK da chi riceverà la domanda in tribunale, così da non rischiare di sprecarle nel caso la domanda non vada bene e vada rifatta.

Figli Minorenni

Alcuni tribunali NON accettano la domanda di adozione maggiorenne se ci sono figli minorenni in famiglia (quello di Roma, invece, non fa problemi) perché non sono bene aggiornati sull’argomento ed interpretano le norma al riguardo alla vecchia maniera. Se hai figli minorenni, devi presentare una domanda a parte (con “NOTA DI ISCRIZIONE” e marca da bollo da 27 euro) affinché il tribunale nomini un avvocato (detto “curatore speciale”) che rappresenti i tuoi figli minorenni. Tale avvocato dovrà però essere pagato da te (circa 600-1.200 euro). Questa domanda la puoi presentare assieme a quella per l’adozione del maggiorenne.

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Consegna della Domanda

Il fascicolo con la domanda va consegnato in un ufficio chiamato “VOLONTARIA GIURISDIZIONE” del tribunale civile competente per il Comune dove è residente il cittadino italiano che vuole adottare. La domanda di adozione deve essere presentata dall’avvocato solo se il tribunale richiede obbligatoriamente che ci sia l’avvocato. Al momento della consegna ti viene detto il numero della tua pratica, che è il numero progressivo delle domande ricevute quell’anno (es.: R.G. 12345/2019), ed è fondamentale segnarsi questo numero “R.G.” per seguire la pratica. Il giorno, l’ora e la stanza in cui presentarti per l’udienza possono essere comunicati al momento o nelle settimane/mesi successivi, a seconda del Tribunale (a Roma te lo dicono al momento). Vedi di non mancare, perché tra un’udienza e l’altra puoi dover aspettare diversi mesi!

Seguire la Domanda

Conoscendo il numero “R.G.” della pratica puoi sapere in ogni momento a che punto si trova. In passato si poteva fare anche dal computer, ma ora è possibile solo dall’APP “Giustizia Civile”.

Udienza

Chi deve esserci (con documento di riconoscimento):

  • Per chi adotta (adottante):
    • Il cittadino italiano che vuole adottare il maggiorenne.
    • I suoi eventuali figli maggiorenni (se esistono).
    • Il suo eventuale coniuge (se esiste).
    • L’eventuale “curatore speciale” (se ha figli minorenni e se il tribunale ha accettato questa cosa).
  • Per il maggiorenne (adottando):
    • Il maggiorenne straniero da adottare.
    • Il suo coniuge (se esiste).
    • I suoi genitori (se in vita e non hanno firmato l’assenso consegnato con la domanda di adozione, oppure vivono in Italia e possono venire di persona).

Anche chi deve prestare l'assenso deve essere presente personalmente per rilasciare la dichiarazione davanti al Presidente del Tribunale; in alternativa i suddetti soggetti possono rilasciare una procura speciale a un terzo affinché questi presti l'assenso in loro vece. Sia per il consenso che per l'assenso, se chi è chiamato a renderli risiede all'estero, sussiste la possibilità di rendere la dichiarazione dinanzi all'Autorità Consolare a ciò specificamente delegata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 5.1.1967, n. 98. Ciò lascia intendere la necessità che venga fissata una seconda udienza.

La giurisprudenza ha varie volte affermato che a fronte del mancato assenso il giudice dovrà eseguire una duplica indagine diretta a verificare se il dissenso sia giustificato dall'interesse del titolare, e se il dissenso sia contrario all'interesse dell'adottando.

Consenso dei Genitori al Consolato Italiano

I genitori del maggiorenne possono dare il proprio consenso a distanza tramite dichiarazione autenticata dal notaio del posto, ma anche venendo chiamati al Consolato italiano del loro Stato, su richiesta del tribunale italiano.

Per chi non può esserci

Per non esserci all’udienza ci vogliono delle buone motivazioni. La volontà di chi non può esserci può essere espressa solo con un atto notarile (e non una dichiarazione firmata, neanche con firma autenticata in Comune).

Registrazione della Sentenza

Subito dopo la decisione del tribunale, la sentenza di adozione viene automaticamente inviata all’Agenzia delle Entrate competente per dove si trova il tribunale, e verrà rimandata al tribunale stesso solo dopo aver pagato i 200 euro previsti come “tassa di registrazione”. Solo a questo punto sarà possibile chiedere le copie autenticate della sentenza al tribunale per poterle poi usare per dimostrare l’avvenuta adozione.

Copie della Sentenza

Servono per fare tutto quello che c’è da fare dopo, come chiedere il permesso di soggiorno. Ogni copia autenticata costa circa 10 euro.

Prima la rinuncia al ripensamento

Dopo qualche mese (da 1 a 4), il decreto viene rimandato dall’Agenzia delle Entrate al tribunale, dove rimarrà “in sospeso” per un mese per dare la possibilità di essere annullato in caso di ripensamento (sia da parte dell’Italiano che adotta che del maggiorenne adottato). Durante questo mese di attesa non è possibile chiederne alcuna copia autenticata.

Se, invece, hai fretta di ottenere queste copie (che è il caso normale), allora bisogna tornare in tribunale per firmare la rinuncia a ricorrere contro. Si chiama “acquiescenza per rinuncia all’appello verso adozione di maggiorenne” e si devono presentare per firmare, insieme, sia il cittadino italiano che ha adottato che il maggiorenne che è stato adottato.

Poi la richiesta copie

Dopo una settimana circa (il tempo che il decreto torni in archivio) puoi finalmente ritornare in tribunale (un’altra volta…) per chiedere le necessarie copie autenticate del decreto di adozione (meglio almeno 4, così da essere sicuri di non doverci tornare mai più, perché ogni volta si perdono 2 mattinate tra chiedere una copia e andarla poi a ritirare…).

Visto per Ingresso in Italia

Se il maggiorenne adottato vive all’estero, può entrare in Italia chiedendo il visto per motivi familiari (V.N.) al Consolato italiano nel suo Paese. Il visto consiste in un adesivo che viene applicato sul passaporto e costituisce il permesso per entrare in un certo Stato.

Comunicazione di Ospitalità

Chiunque ospiti a casa propria uno straniero o gli dia in affitto o in uso gratuito un appartamento, deve comunicarlo alla Questura presente in quel Comune o, in mancanza, alla Polizia Locale (cioè ai Vigili Urbani) entro 48 ore. La copia della dichiarazione andrà poi presentata quando si chiederà la residenza, ecco perché è importante averla fatta per tempo.

Permesso di Soggiorno

Lo straniero maggiorenne adottato dal cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica, da almeno 5 anni, successivi all'adozione, può richiedere la cittadinanza italiana.

Codice Fiscale

Con la copia del decreto di adozione, il passaporto ed il permesso soggiorno il maggiorenne deve andare alla locale sede dell’Agenzia delle Entrate a chiedere il codice fiscale. Verrà rilasciato subito un foglio con il codice fiscale e dopo circa 2 settimane arriverà a casa il relativo tesserino di plastica di colore verde.

Residenza e Carta d'Identità

Appena fatta la residenza puoi andare a chiedere il rilascio della carta d’identità, ma solo nella versione “NON VALIDA PER L’ESPATRIO”, perché è previsto che sia lo Stato di cui uno è cittadino a decidere se il proprio cittadino può o meno andare all’estero fornendogli un documento adatto allo scopo (passaporto o carta d’identità valida nei Paesi esteri che la accettano). Perciò, finché il maggiorenne adottato non sarà ancora cittadino italiano, per andare all’estero dovrà chiedere al proprio Paese di cui è cittadino il rilascio del passaporto (se ha già la residenza in Italia, può chiedere il rilascio del passaporto al Consolato del suo Paese in Italia).

Effetti dell'Adozione

L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio (art. 299), conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine. L'adozione non induce alcun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra quest'ultimo e la famiglia dell'adottante. L'adozione non attribuisce all'adottante alcun diritto di successione, mentre per quanto riguarda i diritti dell'adottato bisogna far riferimento alle nome sulle successioni (artt. 536 e ss. c.c.). L'adozione può essere revocata solo in casi di indegnità dell'adottato e in altri molto specifici.

Sia per il consenso che per l'assenso, se chi è chiamato a renderli risiede all'estero, sussiste la possibilità di rendere la dichiarazione dinanzi all'Autorità Consolare a ciò specificamente delegata dal Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 5.1.1967, n. 98.

La presentazione del ricorso per adozione di maggiorenni, in linea teorica, non prevede come obbligatoria l'assistenza di un avvocato. Tuttavia, poiché i requisiti della fattispecie non sono di diretta interpretazione, e soprattutto per il fatto che bisogna allegare una precisa e fitta documentazione, specie quando le persone da adottare sono straniere, il supporto legale si rivela quanto mai necessario.

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