Affidamento di Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia
La tutela volontaria per i Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) è un istituto previsto in Italia per proteggere i diritti dei minori che arrivano nel nostro Paese senza genitori o altri adulti di riferimento, responsabili legalmente.
Con l'espressione "minore non accompagnato", in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento allo straniero (cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea e apolide), di età inferiore ai diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, D.Lgs. n. 142/2015 e art. 2, L. n. 47/2017).
Nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati sono contenute principalmente negli articoli 32 e 33 del Testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998). Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei minori non accompagnati sono state introdotte dal D.Lgs. n. 142/2015 (c.d. decreto accoglienza), con cui è stata recepita la direttiva 2013/33/UE relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo.
Con riferimento particolare ai minori non accompagnati "richiedenti protezione internazionale", oltre al menzionato decreto, si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. n. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del D.Lgs. n. 251/2007 (art. 28).
Per quanto riguarda la normativa regolamentare, le disposizioni principali sono contenute nel Regolamento di attuazione del TU immigrazione (D.P.R. n. 394/1999), da ultimo modificato dal DPR n. 191/2022, con particolare riguardo alla disciplina dei permessi di soggiorno per minori.
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È stato adottato, con D.P.R. 27 dicembre 2023, n. 231, il regolamento volto a disciplinare in maniera unitaria e organica, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 47/2017, le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.
È stato adottato, con D.P.C.M. 10 maggio 2024, n. 98, il regolamento che disciplina le modalità di svolgimento del colloquio che il minore straniero non accompagnato deve effettuare al momento dell'ingresso nelle strutture di prima accoglienza, secondo le previsioni dell'articolo 19-bis, D.Lgs. 142/2015.
Dati Statistici sui MSNA in Italia
Per quanto riguarda le dimensioni del fenomeno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica con cadenza semestrale report statistici di approfondimento relativi ai dati sui minori stranieri non accompagnati segnalati in Italia.
Inoltre, sullo stesso sito, con cadenza mensile, sono pubblicati Report statistici sintetici relativi ai dati sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati raccolti e censiti dalla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del medesimo ministero.
Secondo i dati del Ministero del lavoro, i minori stranieri non accompagnati (MNSA) censiti al 31 luglio 2024 in Italia sono 20.213, sono in maggioranza maschi (87,9%) e hanno per la maggior parte 17 (47,5%), 16 (23%) e 15 anni (8,1%); arrivano soprattutto da Egitto (3.925 minori), Ucraina (3.757), Gambia (2.283), Tunisia (2.1537) e Guinea (1.659), mentre le Regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (5.101 minori, il 26,3% del totale), la Lombardia (2.446, il 12,6%), l'Emilia-Romagna (1.569, l'8,1%) e la Campania (1.558, l'8%).
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Se si considera la serie storica delle presenze dei MSNA dal 2019 ad oggi, il Ministero evidenzia che la presenza dei minori non accompagnati nel triennio 2019, 2020 e 2021 è sempre stata al di sotto delle 10mila unità (la media delle presenze nel 2019 è pari a circa 7mila minori, nel 2020 a 6.550 minori, nel 2021 a 8.500 minori), invece dal 2022 il dato delle presenze è in costante crescita e in due anni i minori non accompagnati sono più che raddoppiati rispetto al triennio precedente (la media delle presenze nel 2022 è pari a circa 16mila minori, nel 2023 a 22.000 minori).
Nei primi sei mesi del 2024, per la prima volta, si assiste ad una inversione di tendenza, con una leggera ma costante decrescita delle presenze (solo in parte riconducibile al calo degli ingressi dei minori provenienti dall'Ucraina), anche se, in termini assoluti, il numero dei MSNA accolti nel territorio italiano, nei primi sei mesi dell'anno in corso, si attesta sempre al di sopra delle 20mila unità.
Di seguito una tabella riassuntiva dei dati:
Dato | Valore |
---|---|
MSNA censiti al 31 luglio 2024 | 20.213 |
Percentuale di maschi | 87,9% |
Fascia d'età prevalente | 17 anni (47,5%) |
Principali paesi di provenienza | Egitto, Ucraina, Gambia, Tunisia, Guinea |
Regione con più presenze | Sicilia (5.101 minori) |
Normativa e Divieti
La legge n. 47/2017 introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione).
Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente (art. 19, co. 2, TU immigrazione), può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore".
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È altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni, che ha la competenza in materia, su richiesta del questore, deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di 30 giorni (art. 31, co. 4, TU immigrazione).
L'articolo 8 della medesima legge n. 47/2017 prevede tuttavia la possibilità di adottare, nei confronti del minore straniero non accompagnato, un provvedimento di rimpatrio assistito e volontario, ma solo nel caso in cui il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponda al superiore interesse del minore, dopo aver sentito il minore e il tutore e tenuto conto dei risultati delle indagini familiari, nonché della relazione dei servizi sociali competenti circa la situazione del minore in Italia.
La legge del 2017 ha modificato la competenza dell'organo deputato ad adottare i provvedimenti di rimpatrio assistito, trasferendola dal Ministero del lavoro al Tribunale per i minorenni, che decide anche in merito ai provvedimenti di espulsione (articolo 33, co. 2-bis, TU immigrazione).
Segnalazione e Monitoraggio
In base alla normativa vigente (art. 19, co. 5, D.Lgs. alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore i sensi degli art. 343 ss. alla Direzione Generale Immigrazione del Ministero del Lavoro delle Politiche sociali, per il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori non accompagnati.
Tali segnalazioni devono essere effettuate dall'autorità di pubblica sicurezza e in generale dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio che vengano a conoscenza della presenza di un minore non accompagnato.
Per implementare le attività di censimento e monitoraggio, la legge n. Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'interno del SIM sono registrati i dati relativi all'anagrafica dei minori stranieri e al loro collocamento in accoglienza.
Le informazioni ottenute in sede di colloquio con il minore nelle strutture di prima accoglienza sono invece raccolte nelle c.d. cartelle sociali dei minori non accompagnati, compilate dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore ai fini della trasmissione ai servizi sociali del comune competente alla presa in carico del minore e alla Procura presso il Tribunale per i minorenni. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse (art. 9, L. n. 47/2017).
Il regolamento adottato con DPR 231/2023 (entrato in vigore il 15 marzo 2024), concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM.
Il Ruolo del Tutore
La legge stabilisce che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore ed, eventualmente, ne amministra i beni.
Nel caso di minore richiedente asilo, la legge prevede che il tutore debba essere nominato nelle quarantotto ore successive alla comunicazione della Questura al Tribunale per i minorenni e alla Procura (D.Lgs. 25/2008, art. 26, co.
Il D.Lgs. n. 220/2017 ha spostato dal giudice tutelare al Tribunale per i minorenni la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore, in modo da concentrare tutte le fasi procedimentali giurisdizionali relative ai minori stranieri non accompagnati presso uno stesso giudice.
La legge n. 47/2017 (art. 11) ha introdotto la figura dei tutori volontari, ossia privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.
Gli aspiranti tutori volontari, sono selezionati e adeguatamente formati dai Garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza (o, in mancanza, dall'autorità garante nazionale), vengono inseriti in un apposito elenco istituito presso il Tribunale per i minorenni. Per monitorare l'attuazione i garanti regionali collaborano costantemente con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza alla quale presentano, con cadenza bimestrale, una relazione sulle attività realizzate.
Al fine di rafforzare l'istituto della tutela volontaria dei minori, con la legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, comma 882, L. n. 160/2019), il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con un decreto attuativo, ad alcune finalità specifiche, quali: a) interventi a favore dei tutori volontari di minori stranieri non accompagnati; b) rimborso a favore delle aziende fino al 50 per cento dei costi sostenuti per permessi di lavoro retribuiti accordati come "clausola di maggior beneficio" ai tutori volontari, fino a 60 ore per tutore, per adempimento connessi con l'ufficio della tutela; c) rimborsi a favore dei tutori volontari per spese sostenute in adempimenti connessi all'ufficio della tutela volontaria. Le risorse sono state sbloccate con l'adozione del decreto di attuazione del 12 settembre 2022.
Affidamento Familiare
Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore (art. 6) e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 7).
Ai MSNA si applica la normativa generale in materia di affidamento familiare, che prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, in via prioritaria rispetto al collocamento in comunità o altra struttura di accoglienza (L. n. 184/1983, art. 2, co. 1 e 2).
L'articolo 19, comma 7, del D.Lgs. n. 142 del 2015, come modificato dalla legge n. 47/2017, stabilisce il tempestivo avvio di ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato, al fine di garantire il diritto all'unità familiare.
Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri, stipula a tal fine convenzioni, sulla base delle risorse disponibili, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Le ricerche ed i programmi diretti a rintracciare i familiari sono svolti nel superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente e dei familiari.
I successivi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, introdotti dalla L. n. 47/2017, definiscono gli ulteriori passaggi nell'ambito dello svolgimento delle indagini. Viene in particolare disposto (co. 7-bis) che nei 5 giorni successivi al colloquio con il minore nelle strutture di prima accoglienza, appena il minore è entrato in contatto con le autorità di polizia, se non sussiste un rischio per il minore o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.
Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il suddetto colloquio (co. 7-ter).
È altresì previsto (co. 7-quater) un criterio di preferenza, in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere sempre preferita al collocamento in comunità. In tal modo, viene introdotto nella legge un criterio specifico alla luce del quale valutare, una volta concluse le indagini familiari, se procedere al rimpatrio assistito o procedere con gli altri strumenti di protezione e tutela dei minori non accompagnati, ossia l'affidamento a una famiglia o a una comunità.
Lo svolgimento delle indagini familiari ha molteplici finalità e riveste un ruolo fondamentale nell'individuazione delle migliori soluzioni di lungo periodo, orientate al superiore interesse del minore, favorendo gli Enti locali nel processo di conoscenza dettagliata del background del minore. Grazie a questa procedura d'indagine è possibile ricostruire la storia e la condizione familiare dei minori interessati e approfondire le eventuali criticità o vulnerabilità emerse, includendo in questo ambito le problematicità presenti nei territori di provenienza. Tutte queste informazioni vengono utilizzate sia per calibrare al meglio il percorso di accoglienza e integrazione in Italia, sia per valutare le opzioni di rimpatrio assistito.
L’affido famigliare è una pratica con la quale una persona può accogliere un minore solo, sia esso un ragazzo o una ragazza, e fornirgli il supporto pratico ed emotivo per riuscire a costruirsi un futuro.
L’affido per un minore solo è un grandissimo aiuto per riuscire ad integrarsi in un Paese nuovo, imparare la lingua più velocemente, avere un supporto emotivo e avere un punto fermo e di riferimento.
Nonostante questo, ad oggi, solamente il 3% circa dei minori stranieri non accompagnati vive in affido familiare. I minori stranieri non accompagnati, proprio perché adolescenti prossimi all’età adulta, non sono spesso considerati candidati appropriati per l’affido familiare.
Come Richiedere l'Affidamento
Se hai deciso, come single o come coppia, di intraprendere il percorso dell’affido, il primo passo da fare è quello di contattare i servizi sociali del tuo Comune al fine di dichiarare e registrare la tua o vostra disponibilità. Dopo questo primo passaggio verrai ricontattato/a per eseguire degli incontri conoscitivi organizzati dall’equipe dei servizi sociali che si occupa di affidi. A seguito riceverai tutte le informazioni necessarie attraverso un percorso di formazione gratuito.
Tipologie di Affido
L’affidamento familiare può essere attivato anche a favore di minori stranieri non accompagnati, privi di adulti di riferimento sul territorio nazionale già accolti in strutture residenziali, anche al fine di favorire percorsi di integrazione e di accompagnamento all'autonomia.
L’affidamento familiare può essere: CONSENSUALE, disposto dai servizi sociali con il consenso della famiglia d’origine ed affidataria con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi; GIUDIZIARIO, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori, sia in favore dei minori in situazioni di pregiudizio.
Le principali tipologie dell’affido sono :
- affidamento residenziale etero familiare: accoglienza di un minore in difficoltà familiare presso una famiglia, anche monoparentale. Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli, che si ritiene opportuno rimangano uniti;
- affidamento residenziale intra familiare: accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado;
- affidamento part time: intervento, sia etero che intra familiare, di sostegno alla famiglia e al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana. Può essere diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana o solo per le vacanze.
Per i minori stranieri immigrati (comunitari ed extracomunitari) non accompagnati da adulti e per i ROM non residenti, provvede il Servizio Sociale dell’Ufficio Immigrazione. L’affido del minore viene disposto dai servizi sociali con il consenso della famiglia se presente o dal Tribunale dei Minorenni in assenza del consenso o in mancanza dei genitori.
Per le persone e le famiglie disponibili ad accogliere un minore (famiglie affidatarie) sarà avviata dal Servizio Sociale la procedura per la valutazione dell'idoneità da parte dell’equipe del servizio Affido del Comune di Bari, di concerto al Consultorio familiare di competenza.
Il servizio è rivolto a minori in età compresa tra gli 0 e 18 anni appartenenti a nuclei familiari, non residenti, che versano in situazioni di disagio e difficoltà temporanea o a favore di Minori Stranieri non Accompagnati ( MNSA) già accolti in strutture residenziali.
Sono stati attivati nuovi progetti dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza AFFIDO - Promozione dell’accoglienza familiare dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) finanziato con le risorse del Fondo europeo asilo migrazione e integrazione (FAMI) 2021-2027, gestito dal Ministero dell’Interno.
I progetti mirano a:
- Verificare la solidità e il grado di implementazione del sistema della tutela volontaria ai sensi dell’art. 11 L. 47/2017 e migliorarne la conoscenza dello stato di attuazione in Italia.
- Rispondere ai bisogni territoriali per rafforzare la gestione delle pratiche attuative inerenti la funzione tutoria.
- Favorire le relazioni sistemiche tra tribunale per i minorenni, comunità di accoglienza degli MSNA, famiglie affidatarie e tutori al fine di potenziare i servizi territoriali dedicati alla tutela volontaria.
- Orientare i tutori ai servizi locali e territoriali e favorire la partecipazione attiva del privato sociale (associazioni e gruppi informali) al miglioramento del sistema della tutela volontaria.
- Acquisire una più articolata comprensione del funzionamento del sistema della tutela volontaria nei diversi assetti territoriali (regioni, distretti corti di appello).
- Potenziare le capacità di enti locali, tribunali per i minorenni e garanti regionali e delle province autonome nel diffondere la conoscenza della tutela volontaria e promuovere i diritti dei MSNA.
- Aumentare le opportunità di scambio delle esperienze nazionali sulla tutela volontaria a livello europeo.
Nell’ambito del progetto, sono messi a disposizione della comunità professionale degli operatori, che a vario titolo sono coinvolti nel sistema di accoglienza e protezione degli Msna, materiali di studio e approfondimento, provenienti da fonti istituzionali ed esterne al progetto, al fine di valorizzare e fornire un’ampia documentazione sullo stato di attuazione, sulle risultanze dei percorsi, dei programmi di sostegno e di miglioramento del sistema della tutela volontaria dei minori stranieri non accompagnati.
Negli ultimi anni sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati, la cui presenza risulta aumentata in rapporto percentuale al totale dei migranti giunti nel nostro paese. In particolare, è stata approvata la legge n. 47 del 2017 (c.d. legge Zampa), con l'obiettivo principale di rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento in favore dei minori stranieri.
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