Minore Straniero Non Accompagnato: Definizione e Diritti in Italia
Con l'espressione "minore straniero non accompagnato" (MSNA), in ambito europeo e nazionale, si fa riferimento al minore di anni diciotto, cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolide, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili.
Quadro Normativo
Nel nostro ordinamento la tutela e la protezione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) sono assicurate da molteplici disposizioni, tra le quali principalmente il Testo unico in materia di immigrazione D.Lgs. n. 286/1998 e il D. Lgs 142/2015 riguardante le norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
L’Italia, inoltre, con l’approvazione della legge n. 47/2017 c.d. legge Zampa si è dotata di una normativa specificamente rivolta ai minori stranieri non accompagnati, introducendo significative modifiche al complesso delle disposizioni vigenti con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di tutela riconosciuti dall’ordinamento italiano in loro favore.
In particolare, la citata legge equipara i MSNA ai minori di cittadinanza italiana riconoscendone uguali diritti e parità di trattamento e introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera, che non può essere disposto in alcun caso.
Da ultimo, è in vigore dal 15 marzo 2024 il Regolamento concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (DPR 231/2023).
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Permessi di Soggiorno
Al minore straniero non accompagnato che fa ingresso in Italia potranno essere riconosciuti alternativamente seguenti permessi di soggiorno:
- a) permesso di soggiorno per minore età, il quale può essere richiesto direttamente dal minore, o dall’esercente responsabilità genitoriale, anche prima della nomina del tutore;
- b) permesso di soggiorno per motivi familiari, rilasciato al minore infraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convive o al minore ultraquattordicenne affidato o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive.
Entrambi i permessi di soggiorno sono validi fino al compimento della maggiore età.
Dati Statistici sui MSNA in Italia
La Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti censisce i dati sui Minori Stranieri Non Accompagnati nella banca dati istituita ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 535/1999.
La Direzione elabora e pubblica, con cadenza semestrale, i Report di approfondimento sulla presenza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in Italia. I report monitorano le presenze, le caratteristiche e l’accoglienza dei minori soli, dando conto anche di nuovi arrivi e allontanamenti, richieste di protezione internazionale, indagini familiari nei Paesi di origine e pareri sulla conversione dei permessi di soggiorno alla maggiore età.
I Servizi Minorili della Giustizia continuano ad adempiere a quanto stabilito dalla norma in merito alla segnalazione dei minori stranieri non accompagnati alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, alla richiesta di indagini familiari, alla richiesta del rimpatrio assistito volontario e alla richiesta di parere ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età, (ai sensi del Testo Unico sull’Immigrazione, art. 32 comma 1 bis, come modificato dal D.Lgs. 89/2011 convertito con Legge n. 129/2011).
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Il riconoscimento del presupposto della minore età è fondamentale in ragione della inespellibilità del minore (art. 19, comma. 2 T.U.).
Secondo i dati del Ministero del lavoro, i minori stranieri non accompagnati (MNSA) censiti al 31 luglio 2024 in Italia sono 20.213, sono in maggioranza maschi (87,9%) e hanno per la maggior parte 17 (47,5%), 16 (23%) e 15 anni (8,1%).
Arrivano soprattutto da Egitto (3.925 minori), Ucraina (3.757), Gambia (2.283), Tunisia (2.1537) e Guinea (1.659), mentre le Regioni che ne accolgono di più sono la Sicilia (5.101 minori, il 26,3% del totale), la Lombardia (2.446, il 12,6%), l'Emilia-Romagna (1.569, l'8,1%) e la Campania (1.558, l'8%).
Paese di Provenienza | Numero di Minori |
---|---|
Egitto | 3.925 |
Ucraina | 3.757 |
Gambia | 2.283 |
Tunisia | 2.1537 |
Guinea | 1.659 |
Cause della Migrazione
La maggioranza dei minori stranieri non accompagnati provengono da Marocco, Egitto, Albania e altri paesi dell’Est Europa dove le difficoltà socio-economiche e/o i problemi di tipo politico possono costituire una motivazione prevalente a ricercare altre opportunità in altri Paesi.
Spesso, le condizioni socio-economiche della famiglia di origine hanno una influenza diretta sulla scelta migratoria del minore e generano un fenomeno di “adultizzazione dei minori”, che si manifesta in ruoli sociali non idonei alla loro età e in una responsabilità interiorizzata in modo prematuro.
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Diritti e Tutele
Nei confronti dei minori stranieri valgono tutte le garanzie previste dalla Convenzione di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge del 27 maggio 1991, n. 176.
L’Italia ha anche provveduto a ratificare e rendere esecutiva, con la legge 20 marzo 2003, n. 77, la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.
La Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione si attiva al fine di individuare i familiari dei minori, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi di idonei organismi internazionali.
L’indagine familiare è un’indagine socio-economica condotta nel paese di origine con i genitori o i familiari del minore. I dati sono comunicati, insieme ad una relazione relativa al profilo del minore, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione all’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), l’organismo attualmente designato per lo svolgimento delle indagini familiari.
LA Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione stipula inoltre convenzioni con organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale, per l’attuazione di programmi diretti a rintracciare anche nel paese di origine i familiari dei minori non accompagnati, secondo il principio guida del “superiore interesse del minore” e con l’obbligo della assoluta riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente protezione internazionale (D. Lgs. n. 25/2008).
Nell’interesse del minore e al fine di garantire il diritto all’unità familiare, si procede pertanto a ricongiungere il minore alla propria famiglia attraverso appositi progetti di rimpatrio assistito, che prevedano l’accompagnamento nel paese di origine, il riaffido alla famiglia e il progressivo reinserimento (scolastico, lavorativo, ecc).
In questo caso, concluse positivamente le indagini familiari ed elaborato un progetto di reinserimento, provvede ad informare il Tribunale per i Minorenni che pertanto rilascia il nulla osta al rimpatrio.
Numerosi minori non accompagnati giungono in Europa privi di documenti d'identità o con documenti falsificati. Capita inoltre, che i documenti in loro possesso non siano tenuti in considerazione dalle autorità nonostante la loro autenticità.
I minori il cui stato civile sia inesistente o contestato, possono essere sottoposti a delle procedure tese a determinare la loro età. Il riconoscimento della minore età condizionerà la loro presa in carico e determinerà il quadro giuridico applicabile. Da minori da proteggere, alcuni giovani potranno diventare stranieri senza status.
Accertamento dell'Età
Perizia medica, con esame osseo, fondata sul metodo di Greulich e Pyle.
Nessun metodo ufficiale è definito dal diritto nazionale, che prevede però la possibilità di una perizia medica.
Valutazione basata sulla situazione del giovane e del suo racconto. Una perizia medica può essere effettuata, ma costituisce soltanto uno degli elementi di informazione nell’ambito di una valutazione globale.
La valutazione è condotta dall'assistente sociale responsabile del fanciullo.
Valutazione da parte dell'Ufficio delle migrazioni, sulla base di un colloquio di valutazione che può essere completato da una perizia medica.
Una valutazione integrata dei dati risultanti dalla rilevazione radiologica del grado di maturazione ossea del distretto polso-mano e dall’esame fisico (misurazioni antropometriche, ispezione dei segni di maturazione sessuale, con identificazione degli eventuali disturbi dello sviluppo, definizione dello stadio di dentizione) svolto da un pediatra.
Questo anche ai fini della tempistica dettata da eventuali esigenze di giustizia, allo scopo di garantire, nel minor tempo possibile, la messa in opera di misure atte a fornire la tutela del minore quale bene primario da proteggere.
Nel percorso di accertamento assume quindi un ruolo fondamentale la visita pediatrica nel corso della quale deve essere presente un traduttore/mediatore culturale, nel rispetto del presunto minore, devono venire rilevati tutti quei parametri utili a fornire indicazioni sull’età, avendo cura di utilizzare le tabelle auxologiche dei diversi Paesi o, in alternativa, quelle dei Paesi più prossimi.
E’ stato anche evidenziato come le strutture deputate a tale accertamento devono essere “strutture sanitarie pubbliche dotate di reparti pediatrici”, capaci di garantire la minore variabilità possibile del giudizio espresso, nel rispetto delle migliori garanzie per il minore e per il perseguimento dei fini di giustizia.
L’identificazione di un minore è la necessaria premessa per l’esercizio dei diritti soggettivi di cui ogni minore è portatore.
Come si è constatato le procedure e le tecniche per accertare l’età variano e spesso sussistono dubbi sulla loro affidabilità, pertanto, è fondamentale che, come raccomandato dalla Commissione Europea nel “Piano d’Azione sui minori non accompagnati 2010-2014”, si formulino orientamenti sulle migliori pratiche elaborando documenti tecnici sull’accertamento dell’età.
Pertanto, in merito all’applicazione del sopracitato “approccio multidimensionale” per l’accertamento dell’età, si è impegnata la Conferenza Stato Regione a sostenere l’attuazione delle prassi individuate nel protocollo sanitario su tutto il territorio nazionale e la definizione da parte delle Regioni delle strutture sanitarie pubbliche deputate a tale accertamento.
La legge n. 47/2017 introduce esplicitamente il divieto assoluto di respingimento alla frontiera dei minori stranieri non accompagnati, respingimento che non può essere disposto in alcun caso (art. 19, co. 1-bis, D.Lgs. 286/1998, recante TU immigrazione).
Dall'altro, modifica la disciplina relativa al divieto di espulsione dei minori stranieri che, in base alla normativa vigente (art. 19, co. 2, TU immigrazione), può essere derogato esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, stabilendo ulteriormente che, in ogni caso, il provvedimento di espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di danni gravi per il minore".
Per implementare le attività di censimento e monitoraggio, la legge n. 47/2017 ha previsto l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM).
All'interno del SIM sono registrati i dati relativi all'anagrafica dei minori stranieri e al loro collocamento in accoglienza.
Il regolamento adottato con DPR 231/2023 (entrato in vigore il 15 marzo 2024), concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati, disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nel SIM.
La legge stabilisce che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale.
Il tutore ha la rappresentanza legale del minore, cioè agisce in nome e per conto del tutelato compiendo per suo conto atti giuridici, ha la cura della persona del minore ed, eventualmente, ne amministra i beni.
La legge n. 47/2017 (art. 11) ha introdotto la figura dei tutori volontari, ossia privati cittadini disponibili ad assumere la tutela di un minore non accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni.
Al fine di rafforzare l'istituto della tutela volontaria dei minori, con la legge di Bilancio per il 2020 (art. 1, comma 882, L. n. 160/2019), il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è stato incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per essere destinato sulla base delle modalità stabilite con un decreto attuativo, ad alcune finalità specifiche.
Per potenziare l'efficacia delle tutele nei confronti dei minori non accompagnati, la legge n. 47/2017 rende più celere l'attivazione delle indagini familiari del minore (art. 6) e introduce un criterio di preferenza dell'affidamento ai familiari rispetto al collocamento in comunità di accoglienza (art. 7).
Ai MSNA si applica la normativa generale in materia di affidamento familiare, che prevede che il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo sia affidato a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno, in via prioritaria rispetto al collocamento in comunità o altra struttura di accoglienza (L. n. 184/1983, art. 2, co. 1 e 2).
Il Ministero dell'interno, sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri, stipula a tal fine convenzioni, sulla base delle risorse disponibili, con organizzazioni internazionali, intergovernative e associazioni umanitarie, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati.
Viene in particolare disposto (co. 7-bis) che nei 5 giorni successivi al colloquio con il minore nelle strutture di prima accoglienza, appena il minore è entrato in contatto con le autorità di polizia, se non sussiste un rischio per il minore o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.
È altresì previsto (co. 7-quater) un criterio di preferenza, in base al quale, qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere sempre preferita al collocamento in comunità.
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