Alloggi Turistici in Trentino: Una Guida Completa alle Tipologie e Normative
Il Trentino, con la sua offerta turistica diversificata, presenta una vasta gamma di alloggi per soddisfare ogni esigenza. Dalle strutture alberghiere tradizionali alle nuove forme di ospitalità, è fondamentale conoscere le diverse tipologie e le normative che regolano il settore. In Trentino, il settore del turismo, inclusi gli affitti brevi, è regolato da normative provinciali che integrano la legislazione nazionale.
Legislazione e Regolamentazione
In Trentino, la normativa che regola il settore del turismo, inclusi gli affitti brevi, è la Legge provinciale sul turismo n. La legge distingue tra diverse tipologie di alloggi turistici, come alberghi, bed & breakfast, agriturismi e appartamenti destinati agli affitti brevi.
La Legge Provinciale 15 maggio 2002, n. 7, disciplina gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promuove la qualità della ricettività turistica. Rilevanti novità sono state introdotte nella normativa sulle locazioni turistiche, a livello statale, con l’articolo 13-ter del decreto legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 e Legge provinciale 5 agosto 2024 n. 9.
Questa normativa è stata progettata per garantire un equilibrio tra promozione turistica, rispetto delle regole e tutela del territorio. La legge prevede controlli da parte degli enti locali per verificare la conformità delle attività turistiche.
La legge provinciale in tema di ricettività turistica prevede la necessità di realizzare una base dati, sistematica e completa, dedicata a questo specifico comparto dell'ospitalità, anche al fine di consentire l'attivazione di coerenti politiche di supporto al comparto ed ai relativi servizi locali.
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Tipologie di Alloggi Turistici
La Provincia di Trento distingue sette diverse tipologie di esercizi extra-alberghieri: gli affittacamere, i bed & breakfast, gli esercizi rurali, le case e appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù e gli alberghi diffusi. Oltre a questi la legge distingue gli alloggi per uso turistico.
Esercizi Extra-Alberghieri
- Affittacamere: Strutture ricettive che offrono un numero massimo di venticinque camere per gli ospiti, situate in uno stesso edificio o in edifici diversi collegati tra loro.
- Bed & Breakfast: Strutture gestite a livello familiare che utilizzano una parte della residenza per ospitare fino a quattro camere e offrono servizio di alloggio.
- Esercizi Rurali: Esercizi ricettivi ubicati in edifici tipici esistenti in aree montane o aree vocate ad attività agricole, come masi, malghe, case storiche, dotati di camere o appartamenti forniti di angolo cottura o cucina.
- Case e Appartamenti per Vacanze: Unità abitative dotate di angolo cottura o di servizio autonomo di cucina, in numero superiore a tre, gestite in forma imprenditoriale, senza prestazioni alberghiere e/o di ristorazione.
- Case per Ferie: Esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi, senza fine di lucro, come dipendenti di aziende o membri di associazioni.
- Ostelli per la Gioventù: Strutture ricettive attrezzate per ospitare giovani (età non superiore ai 30 anni) in viaggio e loro accompagnatori, per un periodo massimo di permanenza fino a 15 giorni consecutivi.
- Alberghi Diffusi: Strutture ricettive dislocate su diversi edifici con una gestione dell’esercizio unitaria, adatte per valorizzare borghi e paesi con centri storici.
Alloggi per Uso Turistico
Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari affittate a turisti per brevi periodi (massimo 30 giorni), come appartamenti o case, senza offrire servizi ricettivi o di ristorazione. Si differenziano dalle case e dagli appartamenti per vacanze per via della mancanza di un’attività imprenditoriale formale.
Gli host degli alloggi per uso turistico, infatti, agiscono più come privati che affittano le proprie proprietà, mentre le case per vacanze possono coinvolgere una gestione più simile a un’attività imprenditoriale nel settore turistico.
Obblighi e Comunicazioni
Chi offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo, deve presentare al Comune competente per territorio un'apposita comunicazione e deve provvedere ai relativi aggiornamenti. La comunicazione non riguarda gli alloggi già considerati in altre strutture ricettive, quali ad esempio le "case e appartamenti per vacanze". La comunicazione non riguarda neppure le cosiddette "seconde case" cioè le case in disponibilità del proprietario e non collocate sul mercato della locazione turistica.
La comunicazione indica il numero di posti letto presenti nell’alloggio, le caratteristiche e le dotazioni del medesimo. La comunicazione è inviata dall'interessato al comune competente per territorio in via telematica o su apposito modello cartaceo.
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La comunicazione deve essere presentata prima di offrire in locazione turistica l'alloggio ed è aggiornata in caso di variazione del numero di posti letto precedentemente comunicato e in caso di cessazione dell'attività di locazione turistica.
La prima comunicazione è richiesta entro 30 giorni dal verificarsi delle nuove condizioni di messa in disponibilità dell'alloggio sul mercato delle locazioni turistiche.
L'omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini stabiliti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento.
Si ricorda che chi offre in locazione turistica un alloggio, dopo aver effettuato la comunicazione, è tenuto a:
- Acquisire, indicare ed esporre il CIN (vedi tutte le informazioni).
Solo in caso di locazioni brevi/turistiche esercitate in forma imprenditoriale presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune nel cui territorio è svolta l'attività.
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Codice Identificativo Nazionale (CIN)
Dal 3 settembre 2024, tutte le strutture ricettive italiane, comprese quelle alberghiere, extra-alberghiere, gli alloggi per uso turistico, i campeggi e i rifugi alpini, dovranno dotarsi di un Codice Identificativo Nazionale (CIN). Questo codice, obbligatorio anche per chi gestisce strutture in forma non imprenditoriale, dovrà essere richiesto entro un periodo di 60 giorni.
Il CIN è destinato a identificare ufficialmente le strutture ricettive e gli immobili adibiti a locazioni brevi o per finalità turistiche. Durante la procedura, sarà richiesto di inserire i dati catastali dell’immobile.
Come ottenere il CIN:
- Se sei una struttura alberghiera/extralberghiera: collegati al Sistema Informativo Turistico (STU) con le credenziali di riconoscimento fornite dal Servizio Turismo.
- Se sei un alloggio ad uso turistico: collegati con SPID/CIN al portale DTU Data entry turistico - Provincia Autonoma di Trento (dove hai registrato l’alloggio).
Adempimenti e Obblighi Aggiuntivi
Oltre alla comunicazione al Comune, chi offre in locazione turistica un alloggio deve:
- Comunicare le informazioni di arrivi e partenze degli ospiti ai fini della dichiarazione ISTAT collegandosi al portale www.alloggituristici.provincia.tn.it e selezionando dal MENU SERVIZI - dichiarazione ISTAT (info e istruzioni) oppure contattare la locale Azienda per il Turismo dove è censito l'alloggio (vedi elenco referenti ISTAT).
- Comunicare i nominativi degli ospiti all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Leggi L.22.12.2011 n.214 e l’art. 109 TULPS). Si ricorda che il mancato invio dei dati comporta una violazione penale, ai sensi degli artt. 17 e 109 T.U.L.P.S.;
- Riscuotere l’imposta di soggiorno. L'importo che il locatore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio.
- Pubblicare il Codice Identificativo Turistico Provinciale (CIPAT) nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo utilizzato fino all'ottenimento del CIN.
Nota importante: Devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili, tutte le unità immobiliari destinate alle locazioni brevi ovvero per finalità turistiche, senza fornitura di servizi aggiuntivi, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, anche se l’attività è stata avviata prima della data di applicazione dell’art-13, D.L. 145/2023.
Imposta di Soggiorno
Tutti coloro che concedono in locazioni alloggi turistici (art. 37 bis della l.p. 7/2002) sono tenuti a riscuotere l’imposta di soggiorno, anche chi offre un unico alloggio. L’importo che il gestore dovrà applicare al turista è di Euro 1,00 a persona per pernottamento per un massimo di 10 giorni consecutivi presso il medesimo alloggio.