Albergo Atene Riccione

 

Alloggio per Uso Turistico nella Regione Lazio: Normativa e Regolamentazione

Le strutture turistiche ricettive sono attività, sia imprenditoriali che non imprenditoriali, finalizzate alla fornitura di servizi legati all’accoglienza dei turisti. Queste attività possono essere svolte in stabili o appartamenti, e in alcuni casi anche nella propria abitazione.

Tipologie di Strutture Ricettive nella Regione Lazio

La Regione Lazio disciplina diverse tipologie di strutture ricettive, classificate in base alle caratteristiche e ai servizi offerti. Di seguito, una panoramica delle principali categorie:

Strutture Alberghiere

Disciplinate dal Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i., comprendono:

  • Alberghi: Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 camere e un’area di accoglienza, ed eventualmente servizi accessori. Gli alberghi si classificano con un ordine crescente: 1, 2, 3, 4 e 5 stelle.
  • Residenze Turistiche Alberghiere (Residence): Strutture che offrono alloggio in non meno di 7 appartamenti (per appartamento si intende un’unità abitativa di uno o più locali con la presenza di cucina o angolo cottura) e 15 posti letto e un’area di accoglienza per un periodo minimo obbligatorio di tre giorni ed eventualmente servizi accessori. Le residenze Turistiche Alberghiere si classificano con un ordine crescente: 2, 3 e 4 stelle.

Strutture Ricettive all'Aria Aperta

Disciplinate dal Regolamento Regionale n.18/2008 e s.m.i., includono:

  • Campeggi: Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e per il soggiorno dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I campeggi sono classificati in ordine crescente con 1, 2, 3 e 4 stelle.
  • Villaggi Turistici: Complessi ricettivi aperti al pubblico attrezzati il soggiorno in bungalows ed altre unità abitative mobili di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento ed, in minor misura, dei turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento. I villaggi turistici sono classificati in ordine crescente con 2, 3 e 4 stelle.
  • Aree Attrezzate per la Sosta Temporanea (Aree di Sosta): Aree destinate al soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, quali autocaravan, caravan e camper, per una permanenza massima di 72 ore consecutive. Le aree di sosta sono classificate con una classe “unica”.

Albergo Diffuso

Disciplina dettata dal Regolamento Regionale n.7 del 3/8/2015.

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  • Struttura di particolare tipologia di ricettività turistica intesa a valorizzare i centri storici o i borghi dei comuni del Lazio con particolari caratteristiche urbanistiche. L’Albergo Diffuso è caratterizzato dalla particolarità di offrire ospitalità in abitazioni e camere distribuite all’interno di un perimetro urbano di 300 metri dall’edificio centrale ove vengono erogati i servizi comuni. L’Albergo diffuso è classificato in categoria “Unica”.

Strutture Extralberghiere

Disciplinate dal Regolamento Regionale n. 8/2015, come modificato dal Regolamento n. 14/2017, comprendono diverse tipologie:

  • Guest House o Affittacamere: Struttura ricettiva gestita in forma imprenditoriale, composta da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati purché appartenenti ad uno stesso stabile con il medesimo ingresso su strada e dotati entrambi di soggiorno, cucina o angolo cottura annesso al soggiorno, nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria. Non è consentita la collocazione di angoli cottura su corridoi o disimpegni. Gli Affittacamere o Guest House sono classificati in prima, seconda e terza categoria.
  • Ostelli per la gioventù: Strutture ricettive gestite in forma non imprenditoriale da Enti Pubblici ed Enti o Associazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile. Gli Ostelli per la Gioventù hanno destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione. Gli Ostelli per la Gioventù rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 2 del R.R. n. 8/2015 e s.m.i. e sono classificati in categoria “Unica”.
  • Hostel o Ostelli: Strutture ricettive introdotte dal R.R. n.8/2015 e s.m.i e gestite in forma imprenditoriale. Gli Hostel hanno destinazione d’uso turistico ricettiva di alloggio collettivo, individuata catastalmente come B1, salvo eventuale assimilabilità con la categoria catastale D2, definita dal Comune nel rispetto delle previsioni urbanistiche ed esplicitata nei singoli procedimenti di SCIA ai fini della classificazione. Gli Hostel o Ostelli rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 3 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria “Unica”.
  • Case e appartamenti per vacanze: Strutture ricettive destinate ad abitazione ed arredate, offerte ad uso dei turisti, collocate in uno o più stabili nello stesso territorio comunale e gestite in forma “non imprenditoriale” o “imprenditoriale”. Le Case e Appartamenti per Vacanze sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e, al loro interno, non possono esservi persone residenti o domiciliate. Le Case ed Appartamenti per vacanze sono classificate in prima ed in seconda categoria.
  • Case per ferie: Strutture gestite per finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose e sportive, da parte di Enti pubblici o privati, Associazioni e organismi senza fini di lucro. Le Case per Ferie rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 5 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificate in categoria “Unica”.
  • Bed and Breakfast (B&B): Strutture ricettive che erogano ospitalità e servizio di prima colazione con le seguenti prescrizioni:
    • L’obbligo di residenza da parte del gestore/titolare che deve riservare, all’interno dell’unità abitativa, una camera da letto allestita per il proprio pernottamento.
    • La presenza di un soggiorno con annesso angolo cottura o cucina nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria.
    • Un numero massimo di 3 camere da utilizzare per l’ospitalità con un massimo di 8 posti letto, oltre alla camera da letto riservata al titolare.
    I Bed and Breakfast sono classificati in categoria “Unica”.
  • Country House o Residenze di campagna: Strutture ricettive situate al di fuori dei centri urbani e del territorio di Roma Capitale, in contesti rurali in prossimità o all’interno di aree naturalistiche, ambientali e culturali. Le Country House o Residenze di Campagna rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 7 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificate in categoria “Unica”.
  • Rifugi Montani: Strutture ricettive ubicate in alta montagna oltre i 1.000 metri di quota s.l.m. e gestite da privati, Enti o Associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore dell’escursionismo o alpinismo. I Rifugi Montani, rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 8 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria “Unica”.
  • Case del Camminatore: Sono strutture ricettive (L.R. 2/2017 art.6) ubicate lungo i tracciati della rete dei cammini della Regione Lazio (RCL) o in un raggio non superiore ai 500 metri dal tracciato.
  • Rifugi escursionistici: Strutture ricettive che non differiscono dai Rifugi Montani, di cui all’art.11, per quanto attiene ai requisiti strutturali e funzionali, ma per la loro collocazione che non deve superare i 1.000 metri di quota s.l.m. I Rifugi escursionistici, rispettano i requisiti, previsti all’Allegato 8 del R.R. n.8/2015 e s.m.i., e sono classificati in categoria “Unica”.

Alloggi per Uso Turistico

Gli Alloggi per uso turistico di cui all’art.1 comma 1 lettera c) del R.R. n. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Sono altresì tenuti alla trasmissione per via telematica, alla Direzione Regionale Turismo dei dati sugli arrivi e presenze (art. 2, comma 3 del R.R. n.

Come Avviare un'Attività Ricettiva Turistica?

Il titolare e/o gestore della struttura ricettiva provvede per ciascun anno corrente, alla compilazione del modello della tabella prezzi, disponibile nel Sito istituzionale della Regione Lazio - Argomenti Turismo - Strutture Ricettive - Normativa, Modulistica di classificazione e dei prezzi”, che, una volta compilato, indicando l’anno di riferimento ed il solo prezzo massimo che si intende applicare alla clientela, deve essere esposto nella struttura, in modo ben visibile al pubblico (reception o vano comune).

Normativa Regionale di Riferimento

Qual è la normativa regionale che disciplina le strutture ricettive turistiche? La Legge della Regione Lazio di riferimento è la n. 13 del 06 Agosto 2007, e s.m.i; I Regolamenti Regionali che disciplinano le seguenti tipologie sono: per le strutture Alberghiere -Regolamento Regionale n.17/2008 e s.m.i; per le strutture Extralberghiere- Regolamento Regionale n.

Locazione Turistica: Disciplina e Adempimenti

La Locazione Turistica (nota anche come locazione pura, short lets, affitti brevi o affitti liberi) è regolata dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e dall’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011 e la sua disciplina è rimessa esclusivamente alla competenza statale. La Locazione Turistica prevede la mera fornitura dell’appartamento senza alcuna prestazione di servizi aggiuntivi (colazione, ristorazione, pulizia delle camere, pulizia dei bagni, cambio lenzuola ecc…) ed è rivolta a chi soggiorna per motivi di Turismo.

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La Regione Lazio, pur avendo potestà legislativa concorrente a quella statale in materia di turismo, non è competente riguardo le Locazioni di appartamenti privati concessi per brevi periodi ad uso abitativo e per finalità turistiche. La Regione può regolamentare esclusivamente le attività ricettive alberghiere e extra-alberghiere svolte imprenditorialmente o in maniera non professionale, al contrario la Locazione Turistica non ricade nella disciplina delle attività ricettive ed è esercitabile senza altro adempimento fatto salvo l’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. delle persone alloggiate.

Pertanto chi effettua Locazione Turistica nel Lazio non è obbligato alla presentazione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il SUAR (Sportello Unico Attività Ricettive) e non soggetto alla disciplina di cui al Regolamento 7 agosto 2015, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere”, pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 73 del 10/09/2015.

Tuttavia, all’Art. “Per favorire la sicurezza sul territorio regionale e contrastare forme irregolari di ospitalità a danno della qualità dell’offerta turistica, i soggetti titolari di strutture diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 1 che offrono ospitalità in appartamenti privati locati per fini turistici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n.

Nella Regione Lazio vige quindi l’obbligo di dare comunicazione all’Agenzia regionale del Turismo e al Comune competente che presso l’appartamento, oggetto dell’offerta di ospitalità, non viene svolta attività ricettiva extra-alberghiera riconducibile ad alcuna tipologia ricettiva di cui all’art.1 comma 3 del Regolamento Regionale 8/2015 e che ai fini della promo commercializzazione dell’attività non verranno utilizzate le denominazioni delle tipologie ricettive extra-alberghiere.

La comunicazione ha lo scopo, come precisato dall’Agenzia regionale del Turismo con Circolare esplicativa, Prot. GR482652 di “rilevazione sul territorio regionale (comma 3) dei soggetti titolari di strutture diverse da quelle indicate all’art. 1, comma 3, del Regolamento, che offrono ospitalità in appartamenti privati o che esercitano altre forme di ospitalità attraverso canali di commercializzazione on-line”. I dati raccolti attraverso tale comunicazione e rilevabili anche attraverso l’utilizzo dei portali di prenotazione saranno segnalati alle Autorità competenti (Prefettura e Questura) per favorire la sicurezza pubblica territoriale.

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Gli “Alloggi privati locati per fini turistici” disciplinati dalla Legge 431/98 art.1 comma 2 lett. c, non sono riconducibili alle strutture ricettive extra-alberghiere indicate all’art.1 comma 3 reg.reg. Non viene quindi messo in discussione dal regolamento regionale l’inalienabile diritto di ogni proprietario di immobile di poter godere (ovvero la facoltà di utilizzare o non utilizzare la cosa per trarne tutte o nessuna utilità, la cosiddetta “disposizione materiale”) e di poter disporre del bene (ovvero la facoltà di venderlo o di non venderlo, di donarlo, lasciarlo per testamento o darlo in locazione, la cosiddetta “disposizione giuridica”) a suo vantaggio e a suo piacimento secondo il principio di pienezza ed esclusività previsto dal diritto di proprietà.

Dello stesso parere la Regione Toscana che all’Art. 57 “Locazioni ad uso turistico”, della Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione” precisa che “Non sono soggette alle disposizioni della presente legge le locazioni concluse ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo” in linea con quanto disposto dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs.

L’obbligo di dare comunicazione all’Agenzia regionale del Turismo e al Comune competente per chi effettua Locazione Turistica secondo quanto disposto dall’Art. 2, comma 3 del Regolamento 7 agosto 2015, n.

Comunicazione di Ospitalità a Roma Capitale

Per Roma Capitale il modello di “comunicazione ospitalità” è disponibile nel sito web SUAR Roma Capitale (sezione consultazione modulistica - sezione Attività ricettive - Altre forme di ospitalità). Per presentare la comunicazione di alloggio per uso turistico occorre preliminarmente registrarsi al portale di Roma Capitale (www.comune.roma.it) come persona fisica nella sezione a sinistra “area riservata”, selezionando “identificazione al portale”. Ottenuta l’abilitazione come utente persona fisica accedere alla voce “accesso persone fisiche” inserire l’identificativo e password e accedere alla voce compilazione richiesta. Selezionare nella cartella “attività ricettive” la sezione “altre forme di ospitalità”. Seguire la procedura indicata dal sistema.

Si rammenta che è obbligatorio, ai sensi dell’art. 109 del R.D. 18.6.1931, n.

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