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Alloggi Turistici nella Regione Veneto: Tipologie e Normative

La regione Veneto, meta ambita da turisti provenienti da tutto il mondo, offre una vasta gamma di alloggi turistici. La gestione di queste strutture è regolamentata da normative specifiche, tra cui l'obbligo del Codice Identificativo Regionale (CIR) per le locazioni brevi.

Codice Identificativo Regionale (CIR)

Il CIR è un codice alfanumerico obbligatorio per gli affitti brevi in quasi tutte le regioni italiane, incluso il Veneto, e serve per l’identificazione delle strutture ricettive e delle locazioni ad uso turistico, sia che le attività abbiano forma imprenditoriale o meno. Per la regione Veneto, il CIR è obbligatorio per gli affitti brevi e le locazioni turistiche superiori a 30 giorni, tramite l'apposita piattaforma informatica dei flussi turistici istituita dalla regione.

Nel corso della procedura di ottenimento del CIR, è necessario specificare se si tratta di locazione turistica o non turistica. Una volta che i dati sono stati caricati correttamente, si aprirà un avviso di avvenuta comunicazione all’ufficio regionale competente con la dicitura: “Gentile struttura la sua comunicazione è stata inviata all’ufficio competente. Al termine, l’Ente potrà convalidare o respingere la registrazione.

Successivamente alla suddetta comunicazione di locazione turistica, il locatore accede alla procedura ROSS 1000 solo tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), ai sensi del D.L. n.

La piattaforma informatica ROSS1000 assegna un CIR anche alle strutture ricettive ma esse rimangono esonerate dal relativo obbligo di esposizione, in quanto la norma regionale veneta pone l’obbligo alle sole locazioni turistiche.

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Esposizione del CIR

Il CIR deve essere esposto su un’apposita targa affissa in modo ben visibile all’esterno dell’alloggio. Nel caso in cui l’alloggio si trovi in un edificio condominiale, la targa deve essere affissa sia all’ingresso esterno dell’edificio oppure nella pulsantiera del citofono, sia sulla porta di ingresso dell’alloggio. Nella parte superiore della targa deve apparire la dicitura “LOCAZIONE TURISTICA” mentre nella parte inferiore il CIR dell’alloggio.

La mancata esposizione del CIR all’esterno dell’alloggio comporta una sanzione amministrativa (da € 1000 ad € 2000) da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. Il Comune in tali casi contesta immediatamente la violazione.

È possibile delegare questo compito ad un’agenzia specializzata.

Tipologie di Strutture Ricettive Complementari

La Deliberazione della Giunta regionale n., pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR n. 40 del 24 aprile 2015), integrata con il Decreto del direttore della sezione Turismo n. 36 del 14 luglio 2015 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR n. 73 del 24 luglio 2015) e s.m.i., individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive complementari di cui all’art. 27 della legge regionale n. 11 (BUR n.

Tra le strutture ricettive complementari, si distinguono:

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  • Bed & Breakfast: composte da una a tre camere per i turisti, ciascuna dotata di un massimo di quattro posti letto. Il titolare deve risiedere nell’unità immobiliare sede del bed & breakfast e deve ivi alloggiare, in una camera a lui riservata, durante il periodo di apertura della struttura. Il servizio di prima colazione è servito ai clienti direttamente dal titolare o dai suoi familiari.
  • Rifugi Alpini: ubicati in aree di montagna a quota non inferiore a mille metri e sono predisposti per il ricovero e il ristoro di turisti ed escursionisti e per il soccorso alpino. I rifugi, che devono essere custoditi per il periodo di apertura al pubblico, sono composti da camere che per più della metà sono dotate di due o più posti letto ed inoltre da una camera per l’alloggio del titolare durante il periodo di apertura ai turisti. I rifugi alpini, esclusi quelli già classificati come rifugi escursionistici in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n.

Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11

La Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. Art. 1 - Finalità stabilisce le finalità della regione in materia di turismo.

Art. 1 - Finalità.

  1. b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l’organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.
  2. i) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese del settore.

La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

Art. 2 - Definizioni.

  1. h) struttura ricettiva: struttura aperta al pubblico, dotata dei requisiti minimi previsti dalla presente legge, per fornire ai turisti, a pagamento, alloggio temporaneo non residenziale ed altri servizi durante il soggiorno del cliente; ai limitati fini di cui all’articolo 27 bis, sono, altresì, strutture ricettive, non aperte al pubblico, gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
  2. p) commercializzazione turistica: l’attività e le iniziative in grado di incrementare la vendita di attività turistiche sia in termini di ricettività che di fornitura di beni e servizi ai turisti.

Art. 3 - Risorse turistiche.

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  1. Sono risorse turistiche del territorio veneto: il mare, la montagna, i laghi, i fiumi, le terme, le città d’arte, i beni e i luoghi culturali, storici, religiosi ed enogastronomici, le aree protette e quelle di interesse naturalistico, nonché ogni altro bene, manifestazione e servizio in grado di generare flussi turistici a livello locale nonché di provenienza nazionale o estera.
  2. Chiunque utilizzi o usufruisca delle risorse turistiche del Veneto è tenuto ad atti e comportamenti che consentano la preservazione e il mantenimento fisico, naturale, storico e patrimoniale delle risorse stesse.

Art. 4 - Prodotto turistico e gamma di prodotti.

  1. Il prodotto turistico è costituito dall’organizzazione dell’insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento dell’insieme delle offerte culturali, sia strutturali sia per eventi, che avranno effetto sul territorio regionale secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
  2. La gamma di prodotti è costituita dalla preparazione, organizzazione ed offerta sul mercato e sui segmenti di utenza nazionale ed internazionale di più prodotti turistici tra loro coerenti.
  3. La promozione e la comunicazione in Italia e all’estero delle risorse turistiche e culturali del Veneto hanno come obiettivo la valorizzazione unitaria del prodotto turistico, della gamma dei prodotti e delle connesse destinazioni.
  4. La Regione concorre, con gli altri enti pubblici e le imprese, allo sviluppo dei club di prodotto e delle destinazioni nell’ambito della gamma di prodotti turistici del territorio regionale.
  5. La Giunta regionale, in relazione ad eventi e manifestazioni di carattere internazionale o di particolare rilievo nazionale, può stipulare con enti e istituzioni, pubblici e privati, accordi di collaborazione finalizzati alla realizzazione di azioni per la valorizzazione turistica del territorio regionale.

Art. 5 - “Veneto” marchio turistico.

  1. La Regione adotta una politica di sviluppo e promozione del “Veneto”, marchio turistico regionale, come rappresentazione unitaria dei valori distintivi regionali che ricomprendono e rafforzano le diverse identità di territorio, prodotto e destinazione, per fornire al turista un’immagine unica dell’offerta turistica e culturale regionale.
  2. Nei mercati esteri il marchio “Veneto” di cui al comma 1 è sempre affiancato dalla indicazione “Italia”.
  3. Le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati, nella promozione e commercializzazione in Italia e all’estero dell’offerta turistica veneta, promuovono il Veneto come marchio turistico che integra, rispettandone il valore e il ruolo, la pluralità delle destinazioni e dell’offerta turistica regionale.
  4. La Giunta regionale stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per l’utilizzo del marchio turistico regionale e per il suo inserimento nelle campagne di promozione e commercializzazione, nonché nel materiale di interesse turistico, pubblicitario, illustrativo, segnaletico e di comunicazione al pubblico.
  5. La Giunta regionale attua altresì le procedure di registrazione del marchio “Veneto”, in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modificazioni.
  6. La Giunta regionale verifica periodicamente l’utilizzazione e la diffusione del marchio turistico della regione e il suo grado di riconoscibilità da parte del turista.

Art. 6 - Programma regionale per il turismo.

  1. La Regione adotta il programma regionale per il turismo quale strumento di pianificazione, in coordinamento con gli altri strumenti di programmazione comunitaria, statale e regionale, delle strategie regionali per lo sviluppo economico sostenibile del turismo.
  2. g) gli strumenti per la valutazione dei risultati occupazionali, sia in termini qualitativi che quantitativi.
  3. Il programma regionale per il turismo è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.
  4. La Giunta regionale può apportare modifiche e integrazioni al programma regionale per il turismo, se le condizioni economiche e sociali, interne ed internazionali, le rendono opportune, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 7 - Piano turistico annuale.

  1. In attuazione del programma regionale per il turismo, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il piano turistico annuale entro il 30 settembre dell’anno antecedente a quello di riferimento.
  2. f) la verifica dell’andamento occupazionale del settore.
  3. Il piano turistico annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.
  4. Nel corso di validità del piano turistico annuale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può apportare modificazioni ed integrazioni al piano stesso.

Art. 8 - Elenco regionale delle località turistiche.

  1. Sono comuni turistici, ai fini dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” e successive modificazioni, tutti i comuni del Veneto.

Art. 9 - Destinazioni turistiche.

  1. articolo 2, comma 1, lettera c). A tal fine la Giunta regionale riconosce per ciascuna destinazione turistica un’unica organizzazione della gestione.
  2. Ciascuna organizzazione di gestione della destinazione opererà secondo le moderne forme di presidio delle destinazioni per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione, accoglienza turistica, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione, nel rispetto della normativa e della programmazione regionale.
  3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, criteri e parametri per la costituzione delle organizzazioni di gestione della destinazione turistica. articolo 11, favorisce l’istituzione delle organizzazioni di gestione delle destinazioni anche attraverso confronti con gli enti locali e camerali e con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore.

Art. 10 - Comitato regionale per le politiche turistiche.

  1. g) il Presidente dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI), sezione regionale o un suo delegato.
  2. 4) e di esperti del settore turismo o di problematiche connesse al turismo.

Art. 11 - Sistema turistico tematico.

  1. Il sistema turistico tematico è l’ambito territoriale omogeneo in termini di tipologie turistiche e specializzato in termini di presenza di risorse turistiche, capace di supportare lo sviluppo e la promozione di una gamma integrata di prodotti turistici ampia e coerente.
  2. i) Città d’arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete.
  3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e successivamente modifica gli ambiti territoriali dei sistemi turistici tematici di cui al comma 2 e può istituirne ulteriori, in conformità al programma regionale per il turismo di cui all’articolo 6.

Art. 12 - Coordinamento tematico.

  1. Il coordinamento tematico è l’organizzazione di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo del sistema turistico tematico, in coerenza con gli indirizzi regionali del programma regionale del turismo e con le attività del piano turistico annuale.
  2. L’attività del coordinamento tematico è finalizzata a favorire la cooperazione fra i soggetti pubblici e privati responsabili della promozione e dello sviluppo dell’offerta del sistema turistico tematico.
  3. La Giunta regionale determina le modalità, le regole di costituzione e di funzionamento di ciascun coordinamento tematico.

Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo.

  1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.
  2. c) al supporto dell’attività amministrativa regionale.
  3. La Regione e gli enti locali concorrono all’implementazione e all’aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.
  4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 “Norme sul sistema statistico regionale”.
  5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.
  6. 7) secondo le indicazioni della Giunta regionale.
  7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all’offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.

Art. 14 - Osservatorio regionale per il turismo.

  1. e) misurare l’efficacia delle azioni realizzate.

Art. 15 - Informazione e accoglienza turistica.

  1. Le attività di informazione e accoglienza turistica nei confronti dei turisti sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta, fornendo informazioni e servizi, finalizzati alla migliore fruizione delle strutture ricettive, dei trasporti e dell’offerta complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio.
  2. d) i requisiti e le caratteristiche dei soggetti anche associati, pubblici e privati, che possono gestire le attività di informazione e di accoglienza turistica.
  3. Le attività di informazione ed accoglienza turistica sono svolte nelle singole località in via prioritaria, ove esistenti, dalle organizzazioni di gestione della destinazione turistica e dai soggetti rientranti nelle tipologie individuate con il provvedimento di cui al comma 2, lettera d).

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