Alunni Stranieri con BES: Normativa e Integrazione Scolastica in Italia
La scuola italiana vanta una lunga tradizione volta all’inclusione di tutti gli allievi. A fronte di una normativa in continua evoluzione, l’Istituto ha cercato di riordinare le varie norme approvate a livello nazionale e regionale a tutela degli alunni DSA-BES e di uniformare le buone pratiche di inclusione già in atto.
La Definizione di BES e Alunni Stranieri
L’area dello svantaggio scolastico è parecchio più estesa di quella rivelabile apertamente dalla presenza di alcuni deficit o di alcuni svantaggi. Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende questioni diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei la denominazione è Special Educational Needs).
Gli alunni NAI (neoarrivati in Italia) sono gli studenti che non parlano italiano o lo parlano poco, o coloro i quali sono inseriti a scuola da meno di due anni. Gli alunni stranieri e NAI, per periodi più o meno lunghi, a seconda dell’età, della provenienza, delle lingue di origine, della scolarità pregressa e di vari elementi contestuali si possono annoverare nella categoria di alunni con BES.
Categorie di Alunni con BES
Nell’ambito dei “BES” e senza considerare gli alunni certificati ai sensi della L. 104/92 e gli allievi con DSA, tutelati dalla L., rientrano diverse categorie:
- 1^ categoria cui appartengono quegli Alunni con BES con altre caratteristiche evolutive (Rif. D.M.). È doveroso precisare che agli studenti con tali caratteristiche, l’équipe della ASL ha riconosciuto specifici bisogni educativi legati alle peculiarità oggettivamente osservate, ma queste non sono state ritenute così determinanti da prevedere la loro certificazione ai sensi della L.
- 2^ categoria cui rientrano gli allievi con BES con svantaggio linguistico - culturale - socio-economico (Rif. D.M.).
Gli alunni con DSA sono studenti con modalità di funzionamento diverse delle reti neuronali che si occupano dei processi di lettura, scrittura e calcolo.
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Normativa e Linee Guida per l'Integrazione
Nel 2006, con circolare ministeriale n. 24 del 10 marzo, il Ministero dell’Istruzione pubblicava le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri con l’obiettivo di presentare un insieme di orientamenti condivisi sul piano culturale ed educativo e di dare suggerimenti di carattere logistico e didattico al fine di incoraggiare l’integrazione e la riuscita scolastica e formativa degli alunni stranieri.
Le “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” del febbraio del 2014 rappresentano dunque uno strumento di lavoro per DS, docenti, famiglie ma anche operatori delle associazioni, a cui compete il compito di individuare le modalità con le quali affrontare ciascuna situazione nella cognizione che lo scolaro di origini straniere può rappresentare un’opportunità per considerare e ribadire l’azione didattica a vantaggio di ciascun alunno.
Il MIUR con C.M. n° 4233 del 19/02/2014 ha trasmesso le nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.
Iscrizione e Valutazione
In base a quanto previsto dall’articolo 45 del DPR n. Se la famiglia del minore straniero è giuridicamente irregolare e, quindi, l’allievo non ha il codice fiscale, la domanda va in ogni modo redatta a cura della scuola, che procede con le stesse regole che sono adoperate per l’inserimento degli alunni nell’anagrafe degli studenti.
Quanto alle modalità si prevede che essa sia on-line, a meno che l’alunno sia irregolare e non abbia quindi il codice fiscale. Per gli alunni irregolari con disabilità, oltre al problema della mancanza del codice fiscale (cui la scuola prescelta supplisce con un codice provvisorio), sorge il problema della certificazione di disabilità ai sensi della L. n° 104/92.
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Adesso, non potendosi procedere alla richiesta di vista all’INPS con la prevista procedura on-line, si provvede con richiesta cartacea all’ASL del territorio del domicilio dell’alunno che provvederà ad istruire la pratica fornendo al termine della visita la certificazione ai sensi della L. Lo stesso deve valere anche per gli alunni irregolari con DSA che necessitano della certificazione ai sensi della L.
Quanto alla formazione delle classi valgono le norme generali sul tetto massimo del 30% di alunni stranieri presenti nella stessa classe di cui alla C.M. n° 2/10.
Quanto alla scelta della classe di iscrizione, in mancanza di documenti certi sugli studi svolti nel paese di origine, essa avviene di norma nella classe corrispondente all’età anagrafica.
Quanto alla valutazione il paragrafo 4 delle Linee guida, nell’affermare la sottoposizione degli alunni stranieri alla normativa italiana, richiamano per gli alunni con disabilità, DSA o altri BES la normativa contenuta nella Direttiva del 27/12/2012 della C.M. n° 8/13 e della Nota Ministeriale prot. n° 2563 del 22/11/2013.
In sintesi agli alunni con disabilità certificata si applica tutta la normativa della L. n° 104/92 e quella ad essa successiva ivi compreso l’art. 9 del DPR n° 122/09 sulla valutazione degli alunni con disabilità; agli alunni con DSA certificato e ulteriori BES si applica la normativa della L.
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“Occorre anche tener conto del fatto che […] da molti anni è emersa una riflessione sull’opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attivare la valutazione stessa.” (Linee guida par.
“per l’esame al termine del primo ciclo, nel caso di notevoli difficoltà comunicative […] la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d’origine degli studenti per facilitare la comprensione. […] Per l’esame di Stato al termine del secondo ciclo sono da considerarsi crediti formativi eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d’origine.
Per tutti i minori stranieri non accompagnati, con o senza disabilità, sono previste forme particolari di tutela dalla l.
Misure per l'Integrazione Scolastica degli Alunni Stranieri (DL 71/2024)
Ieri il Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del “DL 71/2024 - Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio a.s. 2024/2025 e norme su università e ricerca”.
A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’istruzione potrà assegnare docenti dedicati all’insegnamento della lingua italiana alle classi con almeno il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia (“che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione”) o che comunque non raggiungono un livello A2 di conoscenza dell’Italiano.
La nuova legge prevede anche accordi tra le scuole e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per verificare il livello di ingresso di conoscenza della lingua italiana e per predisporre i Piani didattici personalizzati degli studenti stranieri neoarrivati.
Articolo 11 del DL 71/2024
L'articolo 11 del DL 71/2024 stabilisce alcune misure fondamentali:
- Assegnazione di docenti dedicati all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi con alta percentuale di studenti stranieri (almeno il 20%) che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione o che non possiedono competenze linguistiche di base (livello A2). L'assegnazione è prevista a partire dall'anno scolastico 2025/2026.
- Accordi tra le scuole e i CPIA per l'accertamento delle competenze in ingresso nella lingua italiana e per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati (PDP) per gli studenti stranieri.
- Promozione di attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse del Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027». La partecipazione è riservata alle istituzioni scolastiche con alti tassi di presenza di alunni stranieri che non possiedono competenze linguistiche di base (livello A2).
Il Ruolo della Scuola e le Fasi di Apprendimento Linguistico
All’inizio di ogni anno scolastico, infatti, si procede alla somministrazione di specifici test per individuare i livelli di partenza di conoscenza della nostra lingua. In questo caso, la Scuola coinvolge tutti gli studenti stranieri, soprattutto del biennio, arrivati in Italia da meno di cinque anni e opportunamente individuati dai rispettivi Coordinatori di classe.
Inoltre, la Scuola è in rete anche con altri Istituti e con il Comune di Reggio Emilia con l’obiettivo di garantire l’alfabetizzazione di tali studenti attraverso un progetto esterno L2 che prevede l’attivazione del corso Ali (studenti stranieri neoarrivati) e A1, organizzati dal Comune di Reggio Emilia, e di livello A2, B1 (livello intermedio) e B2 (livello intermedio superiore), organizzati dal capofila della rete di scuole, “IIS L.
Fasi di Apprendimento Linguistico per Alunni NAI
Un alunno NAI attraversa, in genere, tre fasi nel suo percorso di apprendimento linguistico, che l’istituzione scolastica e i docenti devono sostenere e accompagnare in maniera efficace:
- Fase iniziale in cui gli sforzi e l’attenzione sono rivolti all’acquisizione della lingua per comunicare: l’allievo deve essere sostenuto nelle attività di comprensione, produzione orale, creazione di un lessico di base, acquisizione di tecniche di lettura e scrittura.
- Fase che può estendersi fino a tutto il primo anno di inserimento, in cui continua e si amplia l’acquisizione della lingua per la comunicazione interpersonale di base e inizia l’apprendimento dei contenuti disciplinari comuni, a partire dalle materie a minor carattere “verbale”, basandosi su schede predisposte, glossari bilingui e testi semplificati.
Durante la prima fase della durata di alcuni mesi, gli sforzi e l’attenzione privilegiata sono rivolti all’acquisizione della lingua per comunicare.
Strumenti e Strategie Didattiche
Le norme attuali sui BES fanno infatti riferimento anche agli alunni stranieri. Il PDP deve, dunque, contenere tutte quelle caratteristiche che determinano lo svantaggio sociolinguistico su cui poi è necessario operare.
L’individualizzazione dell’insegnamento in questo periodo si baserà sull’attenzione degli insegnanti alle difficoltà della lingua scritta dello studio, avendo cura di non dare nulla per scontato nella comprensione dei significati.
Misure Didattiche Specifiche
- predisposizione di prove scritte differenziate.
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