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Integrazione degli Alunni Stranieri nelle Scuole Italiane: Nuove Misure e Prospettive

La presenza di alunne/i straniere/i è cresciuta costantemente dagli anni Novanta del secolo scorso fino alla prima decade del nuovo secolo.

Il problema della presenza degli studenti stranieri viene affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso con due importanti circolari: CM n. 301/1989 in cui si affermano le condizioni del diritto allo studio per gli alunni non italofoni nella fascia d’età 3-14 anni e CM n. 70/1990 in cui si afferma il principio della prospettiva interculturale «valida allo stesso tempo per gli alunni italiani e per quelli stranieri».

Per quanto concerne il diritto allo studio e all’apprendimento, un posto di particolare rilievo è occupato dal DPR n. 394/1999. Nell’art. 45 del Decreto si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolarità in ordine al soggiorno».

Un documento di particolare importanza è rappresentato dalle prime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006. Nel 2014, sulla scorta del testo del 2006, le Linee guida saranno aggiornate.

Nel 2017, il Parlamento approva la legge n. Dal momento dell’accoglienza del MSNA nelle strutture scolastiche, si afferma nell’art. 14 si occupa dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo.

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Nel marzo del 2022, l’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, trasmette alle istituzioni scolastiche gli Orientamenti Interculturali. Costituiscono un aggiornamento delle Linee guida del 2014; si pongono dunque in continuità con i documenti precedenti attualizzando specifiche problematiche, a seguito della crisi pandemica.

Un importante provvedimento legislativo è rappresentato, infine, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 all’art. 11 della legge (Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri), stabilisce dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministro dell’istruzione e del merito potrà procedere all’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe.

Nuove Disposizioni Legislative per l'Integrazione Scolastica

Ieri il Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del “DL 71/2024 - Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio a.s. 2024/2025 e norme su università e ricerca”.

A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’istruzione potrà assegnare docenti dedicati all’insegnamento della lingua italiana alle classi con almeno il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia (“che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione”) o che comunque non raggiungono un livello A2 di conoscenza dell’Italiano.

La nuova legge prevede anche accordi tra le scuole e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per verificare il livello di ingresso di conoscenza della lingua italiana e per predisporre i Piani didattici personalizzati degli studenti stranieri neoarrivati.

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Misure Specifiche del DL 71/2024

Articolo 11.(Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)

  1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
  2. Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.
  4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n.

Altri Riferimenti Normativi e Documenti Importanti

  • Circolare ministeriale 8 settembre 1989, n. 301: Affronta il tema della scolaritĂ  nella fascia di etĂ  3-14 anni, con particolare attenzione all’allora scuola dell’obbligo (elementare e media).
  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91: Nell’articolo 1 della legge si afferma che è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini italiani.
  • Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: Il Decreto si occupa di tutti gli aspetti riguardanti la condizione delle persone con background migratorio (disposizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’assistenza sanitaria, al lavoro stagionale, al ricongiungimento familiare, ecc.). In particolare, nell’art. 34, si afferma che è garantito il diritto all’istruzione ai minori stranieri presenti sul territorio italiano.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: Nell’art. 45 del DPR si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolaritĂ  in ordine al soggiorno».
  • Circolare ministeriale M 1° marzo 2006, n. 24: Si tratta delle prime Linee guida riguardanti gli alunni stranieri. Nel Documento predisposto dall’Osservatorio per conto del Ministero dell’istruzione si sintetizzano le peculiaritĂ  dell’approccio educativo della scuola italiana verso gli alunni stranieri.
  • Decreto del Presidente della Repeubblica 22 giugno 2009, n. 119: Nell’art. 1 del DPR si afferma che «i minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d’istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani».
  • Nota 19 febbraio 2014, n. 454: Si tratta dell’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2006. Il documento rappresenta uno strumento per i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori, gli operatori delle associazioni, cui spetta il compito di rinnovare l’azione educativa e didattica a vantaggio di tutti. L’articolazione del documento richiama in parte le Linee guida del 2006. Il filo conduttore di queste Linee guida è l’educazione interculturale che rifiuta «sia la logica dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunitĂ  etniche chiuse».
  • Legge 7 aprile 2017, n. 47: Stabilisce, inoltre, che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilitĂ  genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore; agisce, pertanto, in nome e per conto del tutelato, compiendo atti giuridici e curando gli interessi della persona.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 10 maggio 2024, n. 78): Approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
  • Ministero dell'Istruzione e del Merito, Decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183: Nel decreto ministeriale n. 183/2924, si afferma che l’educazione civica contribuisce a una formazione volta a favorire l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana nella scuola italiana. Una delle finalitĂ  di questo insegnamento, introdotto con la legge n. 92/2019, è la promozione della cittadinanza attiva e responsabile, con particolare attenzione all’interculturalitĂ  e al rispetto delle diversitĂ .

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