Articolo 49 del Codice del Turismo: Cosa Stabilisce per la Tutela del Turista
L’ordinamento appresta particolare tutela al turista/consumatore, quale contraente debole. Tale tutela è specificamente statuita dal Codice del Turismo (decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79) che ha ampliato e specificato la tutela già fornita nel Codice del Consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005 n.
Ai sensi dell’art. 47 del codice del turismo, per potersi avvalere della tutela risarcitoria garantita, è necessario che la vacanza rovinata per «inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni» previste, sia quella connessa all’acquisto di un “pacchetto turistico”, le cui caratteristiche sono fissate dall’art. 34 del medesimo codice.
In particolare, il “pacchetto” deve avere a oggetto «i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche» risultanti dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi venduti a un prezzo forfettario: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori a trasporto e alloggio.
La previsione di cui all’art. 47, dunque, esclude dalla tutela tipologie di vacanza diverse da quella acquistata “in pacchetto” (il cd.
Responsabilità del Tour Operator e dell'Agenzia di Viaggio
Le prestazioni oggetto del contratto devono essere conformi alla proposta contrattuale visionata dal consumatore (opuscolo informativo) ed in base alla quale ha effettuato la scelta (artt. 36-38 Cod. Tur.). In linea generale, laddove uno dei servizi che contrattualmente il tour operator si era impegnato a prestare manca in tutto o in parte o se viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e/o nel contratto, l’organizzatore è tenuto a risponderne.
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Ne risponde anche se la responsabilità è da attribuirsi ad uno dei soggetti prestatori dei singoli servizi compresi nel pacchetto (art. 45 Cod. Tur). A nulla rileva il fatto che la struttura alberghiera non sia di proprietà dell’organizzatore (come in alcuni casi può verificarsi). In ogni caso, infatti, il tour operator è responsabile dei terzi prestatori dei servizi compresi nel programma di viaggio (art. 43 Cod. Tur).
Il medesimo principio vale nel caso in cui, in conseguenza dell’inadempimento, si verificano danni alla persona, come nel caso non infrequente di sinistro stradale durante uno spostamento in loco previsto nel programma di viaggio (art. 44 Cod. Tur).
Tale interpretazione si ricava dallo stesso tenore letterale dell’art. 43, comma 1, Cod. In dottrina, a sostegno dell’esclusione della responsabilità solidale del tour operator e dell’agenzia di viaggi, si è correttamente evidenziato come l’azione di regresso non sia stata espressamente prevista con riferimento alla posizione del venditore del pacchetto nei confronti dell’organizzatore del viaggio, mentre essa viene attribuita anche all’intermediario di viaggi con riferimento ai fornitori dei singoli servizi.
Al riguardo, va ulteriormente segnalato come la stessa Suprema Corte, nel giudicare sulla responsabilità dell’intermediario di viaggio in base alla disciplina introdotta dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (ratificata con la legge n. 1084/1977), ha precisato che detta responsabilità non può essere riversata automaticamente sull’intermediario, occorrendo di contro dimostrare che quest’ultimo era a conoscenza, o avrebbe potuto acquisire conoscenza, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, dell’inaffidabilità del tour operator o della non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite gli opuscoli e il materiale pubblicitario (Cass.
Art. 49 del Codice del Turismo: Reclami e Contestazioni
L'art. 49 del Codice del Turismo prevede che:
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- Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di reclamo affinchè l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.
- Il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
Sul punto la Suprema Corte, chiamato a decidere di controversia nella vigenza del d.lgs. n. 111/95, ha chiarito che la disciplina delle contestazioni e del reclamo in tema di inadempimento nell'esecuzione di un contratto di viaggio turistico lungi dallo stabilire oneri e decadenze a carico del consumatore-viaggiatore, è, viceversa, a favore di quest'ultimo, nel senso che (punto 1) la contestazione delle “mancanze” deve avvenire senza ritardo proprio per consentire all'organizzatore di eventualmente “porvi rimedio", e nel senso che (punto 2) l'invio di una raccomandata, da parte del consumatore, con ricevuta di ritorno entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, è facoltativa ed ha la chiara funzione di denuncia degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione della controversia in via stragiudiziale.
Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la tutela del consumatore, quale contraente debole, originariamente introdotta dalla direttiva comunitaria n. 90/314 e in seguito confermata e generalizzata nell'attualmente vigente Codice di consumo e dal successivo Codice del Turismo (Cassazione Civile, III Sezione, 10/01/2011, n.
E dunque, con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso”, sottoscritto dal consumatore/turista sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso contenuta in un "depliant" illustrativo, l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità dei viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, etc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, secondo un criterio medio di diligenza valutabile dal giudice del merito (art. 1176 c.c), sussiste la responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del consumatore; ne consegue, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, che da un punto di vista probatorio, al viaggiatore spetta semplicemente “allegare” il titolo del viaggio e i relativi inadempimenti di controparte e all'organizzatore spetta “dimostrare” di aver agito con normale diligenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni e, eventualmente, la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore a sua scriminante (tra le altre, Corte Cass. n.
Il danno da “vacanza rovinata” inteso come pregiudizio morale collegato alla delusione, allo stress e al disagio subiti dal turista, per non aver potuto godere pienamente della vacanza, ha avuto il proprio riconoscimento legislativo con l’art. Il cd. danno non patrimoniale da vacanza rovinata, infatti, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/Cee, costituisce uno dei "casi previsti dalla legge" nei quali, ai sensi dell'art.
La prova del danno non patrimoniale da "vacanza rovinata", inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è infatti validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell'inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell'attore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta realizzazione della "finalità turistica" e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero (Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n. E, la raggiunta prova dell'inadempimento, esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, atteso che gli stati psichici interiori dell'attore, per un verso, non possono formare oggetto di prova diretta e, per altro verso, sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica (che qualifica il contratto) e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle diverse attività e dei diversi servizi, in ragione della loro essenzialità alla realizzazione dello scopo vacanziero.
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(nella specie, la Corte ha ravvisato anche il presupposto per la risarcibilità della gravità del pregiudizio, trattandosi di viaggio di nozze e come tale di occasione del tutto irripetibile) (Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n. La valutazione di tale danno non può che essere fondata su un giudizio equitativo ex art.
Nel caso in cui l’inadempimento ha anche prodotto un danno alla persona, non possono non essere tenute in considerazione le sofferenze psicofisiche subite dal consumatore-turista. In tal caso, si fa ricorso alla Tabella unica per la determinazione del risarcimento del danno biologico (Tabella unica nazionale) che, all’esito di una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (n. 531/2014, che riprende il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n.
Si tiene conto, inoltre, del motivo del viaggio, dato che a volte si svolge in una particolare occasione senz’altro irripetibile (es.
Nel primo caso, l’art. 44 del codice stabilisce che il relativo diritto al risarcimento del danno si prescrive in 3 anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, ma, nel caso in cui l’inadempimento riguardi prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, fa riferimento all’art. 2951 c.c.. Nel caso, invece, di danni diversi da quelli alla persona, il successivo art.
L’art. 50 del codice del turismo prevede espressamente che l’organizzatore e l’intermediario devono essere coperti da contratto di assicurazione per la responsabilità civile a favore del turista per il risarcimento dei danni di cui agli artt. Pertanto organizzatore e intermediario stipulano, di norma, polizza infortuni e polizza di responsabilità civile.
Da ultimo è in vigore dal 1° luglio il Dlgs n. 1. Ai professionisti che agevolano servizi turistici collegati si applicano, per il rimborso di tutti i pagamenti che ricevono dai viaggiatori, le disposizioni degli articoli 47 e 48 nella misura in cui un servizio turistico che fa parte di un servizio turistico collegato non sia effettuato a causa dello stato di insolvenza o fallimento dei professionisti.2.
3. Il professionista fornisce al viaggiatore tali informazioni mediante il modulo informativo standard pertinente di cui all'allegato B al presente codice oppure, qualora lo specifico tipo di servizi turistici collegati non sia contemplato da nessuno dei moduli previsti in tale allegato, fornendo le informazioni ivi contenute.4. Qualora il professionista che agevola servizi turistici collegati non abbia rispettato gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano i diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 38 e 41 e dalla sezione IV in relazione ai servizi turistici inclusi nel servizio turistico collegato.5.
Vista la legge 4 giugno 2010, n. Art. 1. È approvato il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1. La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 5 aprile 2012, n. 80 (in G.U. 1a s.s. 11/4/2012, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), nella parte in cui dispone l'approvazione dell'art. 1, limitatamente alle parole «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia», nonché degli artt. 2, 3, 8, 9, 10, 11, comma 1, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, comma 2, 21, 23, commi 1 e 2, 30, comma 1, 68 e 69 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011".
Class Action e Vacanza Rovinata
In conclusione, appare interessante evidenziare la prima class action in materia di vacanza rovinata, che ha interessato il Tribunale di Napoli il quale ha pronunciato la sentenza n. Poiché la struttura non era ancora terminata, i turisti, al loro arrivo, venivano trasferiti per alcuni giorni in altro albergo « qualitativamente inferiore a livello di sistemazione alberghiera e di servizi rispetto alla struttura prenotata all’acquisto del pacchetto turistico ».
Tornati alla struttura alberghiera pattuita, i turisti verificavano che l’albergo, come dimostrato dalle fotografie e dai filmati, presentava una serie di problematiche, infatti, dato che l’intero complesso era ancora in ristrutturazione, non solo la Spa, ma anche i servizi connessi come la palestra, la piscina con i giochi d’acqua ecc. non erano ancora ultimati, e « la spiaggia antistante la struttura era completamente invasa dalle alghe, non regolarmente pulita e priva di letti, ombrelloni, docce ecc.
Per tali ragioni, il Tribunale ha riconosciuto configurarsi nel caso di specie la fattispecie della cd.
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