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Assegno di Inclusione: Requisiti per Cittadini Stranieri

L'Assegno di Inclusione (AdI) è una nuova misura di sostegno economico e di inclusione socio-lavorativa riconosciuta a partire dal 1 gennaio 2024. L'assegno di inclusione è una misura di sostegno economico introdotta dal decreto legge n. 48/2023 e destinata ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Chi può percepire l’Assegno di Inclusione

L’assegno di inclusione spetta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • Disabilità;
  • Minorenne;
  • Con almeno 60 anni di età;
  • In condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

L’importo dell’assegno di inclusione è determinato in base alla situazione reddituale del nucleo familiare e al numero dei componenti. L’indennità non può avere un importo inferiore a 480€ all’anno.

L’assegno di inclusione è erogato per un periodo di 18 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. L’erogazione avviene tramite una carta prepagata ricaricabile, che può essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità.

Per poter fare domanda è necessario:

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  • Non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • Avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Requisiti per i Cittadini Stranieri

I cittadini stranieri possono accedere all’Assegno di Inclusione solo in presenza di alcune condizioni.

Nello specifico, i requisiti sono:

  • Essere cittadini italiani o dell’Unione Europea;
  • Essere cittadini stranieri familiari di cittadino italiano o dell’Unione Europea titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Per familiare si intende:

  • Il coniuge;
  • Il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione una unione registrata sulla base della legislazione dello Stato membro che equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
  • I discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner;
  • Gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner;
  • Essere cittadini stranieri con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo; ovvero apolidi riconosciuti o stranieri titolari dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, o del permesso di soggiorno per casi speciali (art.
  • Essere residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo (requisito non richiesto ai titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali- art. 18 ter - art.

Il titolo di soggiorno e di residenza devono essere soddisfatti congiuntamente. I cittadini stranieri devono, pertanto, oltre ad avere 5 anni di residenza regolare in Italia, anche essere titolari, di uno dei titoli di soggiorno sopra indicati.

Quindi, lo straniero che chiede l’assegno di inclusione deve:

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  • Essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza;
  • Essere in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria).

E' necessario essere residenti in Italia al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

Requisiti Economici

Per presentare domanda di inclusione è necessario essere in possesso di:

  • ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360,00€
  • Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000€ annui, moltiplicata per l’apposita scala di equivalenza dell’assegno di inclusione (la soglia passa a 7.560 euro annui in presenza di determinate condizioni del nucleo familiare);
  • Valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000€, non eccedente i 30.000€;
  • Valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a 6.000€ per i nuclei formati da un solo componente, 8.000€ per i nuclei formati da due componenti, 10 mila€ per i nuclei formati da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000€ per ogni minorenne successivo al secondo).

Inoltre, non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della Legge 15 luglio 1966, n.

Come Fare Domanda

Per richiedere l’assegno di inclusione è necessario presentare domanda all’INPS, attraverso il servizio online “Assegno di inclusione” o presso un patronato.

La domanda deve essere presentata dal richiedente o da un suo delegato.

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Per presentare la domanda online è necessario:

  • Essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS o CIE);
  • Avere un indirizzo di posta elettronica attivo;
  • Accedere al servizio online “Assegno di inclusione” del sito dell’INPS.

La domanda può essere presentata anche presso un patronato, in questo caso il richiedente dovrà fornire i documenti necessari alla compilazione della domanda.

Documenti Necessari

Per presentare la domanda di AdI, sono necessari i seguenti documenti:

  • Documento di identità valido del richiedente;
  • Permesso di soggiorno valido del richiedente, se cittadino straniero;
  • Attestazione ISEE del nucleo familiare;
  • Certificato di disabilità, se presente;
  • Certificato di nascita, se presente un minorenne;
  • Certificato di residenza, se presente un componente con almeno 60 anni di età.

Iter di Valutazione

La domanda viene valutata dall’INPS che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

In caso di esito positivo, l’INPS comunica al richiedente l’accoglimento della domanda e l’importo dell’AdI che verrà erogato.

Il beneficio viene erogato, mensilmente, sulla carta di pagamento elettronica (Carta di inclusione o Carta ADI) per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di 12 mesi.

Inoltre, è necessario iscriversi al sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) e accettare un impegno digitale per avviare un percorso di integrazione sociale e lavorativa.

L’importo dell’Assegno di Inclusione 2024 varia in base alla composizione del nucleo familiare e al valore ISEE.

Per maggiori informazioni sull’assegno di inclusione vi inviamo a consultare la pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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