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Assegno Unico Universale per Stranieri: Requisiti e Modalità

L'assegno unico e universale (AUU) è un sostegno economico alle famiglie con figli a carico, introdotto a partire da marzo 2022. Questo assegno ha assorbito diverse misure di sostegno alla famiglia precedentemente esistenti.

L'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 230/2021 stabilisce che l’assegno unico spetta, oltre che ai cittadini italiani, anche a:

  • Cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o ai loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
  • Cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
  • Titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

L'assegno unico spetta anche ai titolari di altri tipi di permesso di soggiorno, come chiarito dall'Inps nella circolare del 9 febbraio 2022, nel messaggio del 25 luglio 2022 e nella circolare n. 41 del 07.04.2023.

Requisiti Soggettivi e Titoli di Soggiorno Necessari

Con il messaggio n. 2951 del 25.07.2022, l'INPS ha chiarito i requisiti soggettivi e i titoli di soggiorno necessari ai cittadini extracomunitari per ottenere l'assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dal d.lgs 230/2021 a partire dal 1° marzo 2022.

La disciplina è stata integrata dalle disposizioni della normativa europea in tema di diritti sociali dei cittadini extracomunitari, illustrate dall'Istituto nella circolare 95/2022.

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Chi Può Ottenere l'Assegno Unico?

Possono ottenere l'assegno unico universale per i figli a carico:

  • Gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004).
  • I titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108).
  • I lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per accordi euromediterranei.
  • I lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.
  • I familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).
  • I titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30).

In aggiunta, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:

  • Permesso per lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale.
  • Permesso per lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale.
  • Permesso per assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano).
  • Permesso per protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine).
  • Permesso per casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Permessi di Soggiorno che NON Danno Diritto all'Assegno (Secondo INPS)

Secondo l'INPS, NON possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

  • Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni).
  • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni).
  • Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni).
  • Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni).
  • Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000).
  • Visite, affari, turismo.

ATTENZIONE: Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate in seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Sentenza del Tribunale di Trento sul Permesso per Attesa Occupazione

Con la sentenza 121/2023, il Tribunale di Trento ha contestato la posizione dell'INPS sulla validità dei permessi di soggiorno per attesa occupazione, ai fini dell'assegno unico a cittadini extracomunitari. Il giudice ha affermato che tale posizione costituisce una discriminazione diretta sia individuale che collettiva che contrasta con la norma.

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Il tribunale osserva infatti che "il permesso per attesa occupazione autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento» dunque tale titolo soddisfa il requisito dell’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per oltre sei mesi.

La sentenza ordina all’istituto di previdenza di modificare le proprie istruzioni inserendo il permesso di soggiorno per attesa occupazione tra i titoli validi. Inps dovrà anche provvedere alla revisione delle richieste rigettate con questa motivazione.

Assegno Unico e Cittadini UK

L'accesso alle prestazioni assistenziali a sostegno della famiglia - compreso l’assegno unico e universale - è equiparato a quello dei cittadini dell’Unione europea per i cittadini del Regno Unito residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020. Invece per cittadini del Regno Unito non residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020, che presentino istanza di assegno unico e universale, si applicano le disposizioni per i cittadini extracomunitari.

Procedura INPS per la Domanda di Assegno Unico

Dietro presentazione della domanda telematica di assegno unico e universale, il possesso dei suddetti requisiti di cittadinanza viene verificato in sede di istruttoria automatizzata in collaborazione con il ministero dell'interno ed eventualmente con la consultazione dell’archivio delle comunicazioni obbligatorie (Unilav).

In assenza di riscontri, la posizione verrà posta in stato di “Evidenza” alla Struttura territoriale e il cittadino riceverà un invito a presentare la documentazione necessaria per l’esame della domanda.

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Assegno Unico: Riesame e Modifiche al Nucleo Familiare

Come già indicato con la circolare n. 95 del 2 agosto 2022, in applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 67 dell’11 marzo 2022, le eventuali istanze di riesame delle domande respinte di Assegno per il nucleo familiare presentate dai titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, vengono accolte dalle sedi territoriali INPS previa integrazione di istruttoria.

Nel messaggio 1375 del 13 aprile 2023 l'istituto interviene nuovamente a seguito di molti casi di richiesta di riesame di domande già accolte che chiedono l’inserimento nel nucleo familiare di nuovi componenti.

Viene precisato che le istanze di riesame si possono presentare solo in relazione a domande già respinte (o parzialmente accolte).

Nei casi invece in cui il richiedente si rivolga all’Istituto chiedendo di riesaminare una domanda già accolta la stessa deve intendersi come “nuova domanda”, per la quale valgono i consueti termini di prescrizione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.

Requisiti Generali per l'Assegno Unico

Oltre al possesso di un valido permesso di soggiorno, l'articolo 3, lett. d) del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, richiede per tutti i soggetti, a prescindere dalla cittadinanza, che per poter beneficare dell'assegno unico occorre:

  • Essere o essere stati residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi.
  • In alternativa, essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

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