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Assegno di Inclusione per Stranieri in Italia: Requisiti e Procedura

L'Assegno di Inclusione (AdI) è una misura di sostegno economico e di inclusione socio-lavorativa introdotta in Italia a partire dal 1° gennaio 2024. Questa misura è destinata ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico e prevede specifici requisiti per i cittadini stranieri.

Chi può percepire l’Assegno di Inclusione

L’assegno di inclusione spetta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • Disabilità
  • Minorenne
  • Con almeno 60 anni di età
  • In condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

L’importo dell’assegno di inclusione è determinato in base alla situazione reddituale del nucleo familiare e al numero dei componenti. L’indennità non può avere un importo inferiore a 480€ all’anno.

L’assegno di inclusione è erogato per un periodo di 18 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. L’erogazione avviene tramite una carta prepagata ricaricabile, che può essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità.

Per poter fare domanda è necessario:

Leggi anche: Cittadini Stranieri e Assegno di Inclusione

  • Non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione.
  • Non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Requisiti per i Cittadini Stranieri

I cittadini stranieri possono accedere all'AdI solo in presenza di alcune condizioni specifiche:

  • Essere cittadino europeo o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
  • Essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
  • Essere titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), di cui al D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.
  • Essere residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza; deve essere in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure titolare di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria.

Requisiti Economici

Per presentare domanda di inclusione è necessario essere in possesso di:

  • ISEE, in corso di validità, non superiore a 9.360,00€.
  • Valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000€ annui, moltiplicata per l’apposita scala di equivalenza dell’assegno di inclusione (la soglia passa a 7.560 euro annui in presenza di determinate condizioni del nucleo familiare).
  • Valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’Imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000€, non eccedente i 30.000€.
  • Valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a:
    • 6.000€ per i nuclei formati da un solo componente
    • 8.000€ per i nuclei formati da due componenti
    • 10 mila€ per i nuclei formati da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000€ per ogni minorenne successivo al secondo).

Come Fare Domanda

Per richiedere l’assegno di inclusione è necessario presentare domanda all’INPS, attraverso il servizio online “Assegno di inclusione” o presso un patronato. La domanda deve essere presentata dal richiedente o da un suo delegato.

Per presentare la domanda online è necessario:

Leggi anche: Come richiedere l'Assegno Unico se sei straniero

  • Essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS o CIE).
  • Avere un indirizzo di posta elettronica attivo.
  • Accedere al servizio online “Assegno di inclusione” del sito dell’INPS.

La domanda può essere presentata anche presso un patronato, in questo caso il richiedente dovrà fornire i documenti necessari alla compilazione della domanda.

Documenti Necessari

Per presentare la domanda di AdI, sono necessari i seguenti documenti:

  • Documento di identità valido del richiedente.
  • Permesso di soggiorno valido del richiedente, se cittadino straniero.
  • Attestazione ISEE del nucleo familiare.
  • Certificato di disabilità, se presente.
  • Certificato di nascita, se presente un minorenne.
  • Certificato di residenza, se presente un componente con almeno 60 anni di età.

Iter di Valutazione

La domanda viene valutata dall’INPS che verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. In caso di esito positivo, l’INPS comunica al richiedente l’accoglimento della domanda e l’importo dell’AdI che verrà erogato.

Assegno Unico e Universale per Stranieri

L’assegno unico e universale rappresenta la grande novità per il bilancio familiare ed è stato introdotto nel 2022 e ha sostituito tutte le precedenti forme di sostegno per i figli a carico. Da marzo 2022, infatti, i genitori con figli a carico hanno a disposizione questa unica misura. Spetta a tutti i genitori, sia dipendenti che autonomi, senza limiti di reddito. Non c’è alcuna differenza tra cittadini italiani, stranieri, comunitari o extracomunitari.

Se questa forma di sostegno spetta a tutti i residenti, a prescindere dalla nazionalità o residenza, non è tuttavia sufficiente la semplice residenza in Italia. I cittadini extra UE, poi, devono soddisfare un altro requisito per poter ottenere assegno unico per stranieri.

Leggi anche: Guida all'Assegno Unico per Stranieri

Per fare domanda di assegno unico per stranieri residenti in Italia, la procedura è la stessa per i cittadini italiani. L’assegno viene calcolato in base all’ISEE, l’indice situazione economica equivalente. Non c’è alcuna differenza tra i beneficiari dell’assegno, quindi la durata non cambia se viene rilasciato a un cittadino italiano o straniero.

La residenza in Italia è uno dei requisiti necessari per poter richiedere l’assegno unico. E se i figli non sono residenti in Italia cosa succede? È possibile chiedere l’assegno unico per figli stranieri residenti all’estero? Ad oggi, tuttavia, l’INPS respinge le domande di assegno unico se i figli sono residenti all’estero.

Requisiti Soggettivi e Titoli di Soggiorno per l'Assegno Unico

Con il messaggio n. 2951 del 25.7.2022 Inps ha chiarito requisiti soggettivi e i titoli di soggiorno necessari ai cittadini extracomunitari per ottenere l'assegno unico e universale per i figli a carico, previsto dal d.lgs 230 2021 a partire dal 1 marzo 2022.

Possono ottenere l'assegno unico universale per i figli a carico:

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 del D.lgs 19 novembre 2007, n. 251, e art. 2 del regolamento (CE) n. 883/2004);
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 della direttiva 2009/50/CE, attuata con il D.lgs 28 giugno 2012, n. 108);
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per accordi euromediterranei
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’articolo 26 del T.U.,

Con riferimento ai “familiari” di cittadini dell’Unione europea (UE), sono inclusi :

  • i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (artt. 10 e 17 del D.lgs 6 febbraio 2007, n. 30)
  • i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (artt. 29 e 30 del T.U.).

In aggiunta, quindi, ai titoli di soggiorno già indicati, sono da ritenersi utili i seguenti permessi:

  • per Lavoro subordinato (artt. 5, 5-bis, 21, 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; artt. 9, 13, 14 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • per Lavoro stagionale (art. 24 del Decreto Legislativo n. 286/98 e successive modificazioni) di durata almeno semestrale;
  • per Assistenza minori (art. 31, comma 3, del T.U., rilasciato ai familiari per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano);
  • per Protezione speciale (come modificato da ultimo dal D.L. n. 130/2020, convertito dalla Legge n. 173 del 2020, rilasciato laddove sussistano pericoli di persecuzione o tortura in caso di rientro nel Paese di origine);
  • per Casi speciali (artt. 18 e 18 bis del T.U. rilasciato a soggetti nei cui confronti siano state accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento).

Permessi di Soggiorno che NON danno diritto all'Assegno

Secondo INPS NON possono essere inclusi nella platea dei beneficiari i titolari dei seguenti permessi:

  • Attesa occupazione (art. 22 del D.lgs n. 286/1998 e successive modificazioni; art. 37 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Tirocinio e formazione professionale (art. 27, comma 1, lett. f) del D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni e art. 40 e 44 bis, commi5 e 6, del D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studio (art. 39 D. lgs. n. 286/98 e successive modificazioni; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/1999 e successive modificazioni);
  • Studenti / tirocinanti / alunni (art. 39 bis D. lgs. n. 286/1998 e successive modificazioni; artt.44 bis e 45 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni);
  • Residenza elettiva (art. 11 D.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni; Decreto Ministero Affari Esteri 12 luglio 2000);
  • Visite, affari, turismo.

ATTENZIONE: Ai fini della gestione delle istanze di riesame presentate I seguito a una domanda respinta per la scadenza del titolo, può essere valida la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, poiché gli effetti dei diritti esercitati nelle more del procedimento di rinnovo cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione.

Per maggiori informazioni sull’assegno di inclusione vi inviamo a consultare la pagina del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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