Assicurazione Obbligatoria Pacchetti Turistici: Cosa Copre e Chi Ne Ha Bisogno
Nel settore turistico, la responsabilità degli operatori è cruciale per garantire la tutela dei viaggiatori e la sicurezza delle operazioni commerciali. Gli intermediari e gli organizzatori di viaggi hanno l’obbligo di vendere pacchetti turistici assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che prevedano, in caso di insolvenza o fallimento dell’impresa turistica, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato del turista.
Chi Deve Stipulare l'Assicurazione Obbligatoria?
La legge impone sia all’agenzia di viaggi che al tour operator di avvalersi di un’assicurazione che possa coprire il risarcimento dei danni per la responsabilità civile a favore del viaggiatore, in tutti quei casi in cui possa verificarsi un pregiudizio alla vacanza del turista. L’organizzatore del viaggio e il suo rivenditore hanno l’obbligo di assicurarsi per poter riparare il viaggiatore da eventuali disagi che possano verificarsi nel corso del viaggio.
Tanto l’organizzatore quanto il rivenditore del pacchetto turistico, sono tenuti ad informare il viaggiatore della garanzia prevista nei casi di insolvenza e liquidazione giudiziale, attenendosi all’obbligo di informare il consumatore attraverso il modulo informativo standard.
A Cosa Serve l'Assicurazione Obbligatoria nell'Acquisto del Pacchetto Turistico?
Disservizi e imprevisti sono all’ordine del giorno ma, quando capitano in occasione della tanto desiderata vacanza, comportano non pochi disagi per il viaggiatore. L’assicurazione obbligatoria garantisce al viaggiatore di poter sempre ottenere il risarcimento del danno patrimoniale che ha subito nel caso in cui, la prestazione prevista originariamente al momento di acquisto fosse diversa (e quindi inesatta) o mancasse del tutto.
L’assicurazione obbligatoria copre solo i danni patrimoniali causati al viaggiatore.
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Fondo Garanzia Viaggi
Il Fondo Garanzia Viaggi copre i rischi di insolvenza e fallimento delle agenzie di viaggi e dei tour operator previsti dagli artt. 47 comma 3 e 49 del D. Lgs. 79/2011. Il Fondo Garanzia Viaggi provvede, in caso di fallimento o di insolvenza dell’organizzatore o dell’intermediario, a rimborsare il prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e per il rientro immediato del turista.
Tipi di Assicurazioni a Tutela del Viaggiatore
Per tutelare il viaggiatore da eventuali rischi nel corso del suo viaggio, è possibile stipulare delle forme di “protezione del rischio”. L’agenzia di viaggi e il tour operator hanno l’obbligo di stipulare:
- Assicurazione per la responsabilità civile: utile a tutelare il viaggiatore nel caso in cui siano violati dal tour operator o dal venditore gli obblighi contrattuale (es. gli obblighi informativi) nei confronti del cliente.
- Protezione in caso di insolvenza o fallimento: cioè la garanzia a favore del viaggiatore di ottenere il rimborso di quanto versato al momento di acquisto del pacchetto o del servizio turistico e le spese di rientro nel caso di fallimento o inadempimento del tour operator o dell’agenzia.
Sono, invece, facoltative e rimesse alla scelta del viaggiatore le seguenti assicurazioni:
- Spese mediche: nel caso di malattia e infortuni del viaggiatore l’assicurazione delle coperture per le eventuali spese mediche.
- Danni al bagaglio: cioè la copertura assicurativa rivolta al bagaglio e a quanto indossato dal viaggiatore ma che non include le ipotesi in cui il danneggiamento sia dovuto ad un imballaggio difettoso.
- Annullamento del viaggio: ovvero la garanzia per il viaggiatore di recedere per motivi soggettivi.
Cosa Succede in Caso di Inadempimento?
Ai sensi del comma 4, dell’art. 47 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo), il turista ha il diritto ad ottenere il risarcimento da parte dell’agenzia di viaggi e/o tour operator, coprendo “i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra gli acconti e il saldo finale e del completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato per i rimpatri in caso di insolvenza o fallimento dell'organizzatore o del venditore”.
In caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggi o del tour operator, in alternativa al rimborso del prezzo sostenuto dal viaggiatore o del suo rientro immediato, è possibile offrire al cliente la continuazione del pacchetto secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 42 del Codice del turismo.
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Così come previsto dal comma 8, dell’art. 42 del Codice del Turismo “se per circostanze sopravvenute non imputabili all'organizzatore è impossibile fornire, in corso d'esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l'esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l'eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l'organizzatore concede al viaggiatore un'adeguata riduzione del prezzo”.
Diritti e Doveri del Viaggiatore
Prima di prenotare un pacchetto, anche se acquistato tramite sito o app, l'agenzia di viaggi o il tour operator deve fornire tutte le informazioni standard sul prodotto, fra cui:
- la destinazione del viaggio (itinerario, date e durata del soggiorno, dettagli di eventuali trasferimenti, escursioni o visite) e un elenco di servizi inclusi.
- il nome e gli estremi di contatto dell'organizzatore del pacchetto turistico e, se il prodotto è venduto tramite un rivenditore, anche di quest'ultimo.
- il prezzo totale, comprensivo di tutte le imposte e, ove applicabile, di tutti i costi aggiuntivi - anche di carattere amministrativo e di gestione delle pratiche - con le modalità di pagamento.
- le informazioni sulle modalità per recedere dal contratto prima dell'inizio della sua esecuzione, pagando le relative penali.
- le informazioni su passaporto e visti.
- le informazioni riguardanti le procedure di trattamento dei reclami, i meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) e, se opportuno, l'organismo ADR e la piattaforma per la risoluzione online delle controversie.
Il Contratto: Stipulazione, Modifiche, Cessione
Con la nuova disciplina scompare per il contratto il requisito della forma scritta obbligatoria. L’obbligo permane solo quando il contratto viene concluso alla presenza fisica delle Parti.
Nel caso in cui il viaggiatore fosse impossibilitato a partire, permane la possibilità di cedere il contratto a un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio.
Annullamento del Contratto da Parte dell’Organizzatore
L’organizzatore può recedere senza dover corrispondere alcuna penale o indennizzo nei casi in cui il recesso sia motivato dal mancato raggiungimento del numero minimo di persone previsto dal contratto, o sopravvengano eventi inevitabili e/o straordinari. In entrambi i casi l’organizzatore non è esonerato dal comunicare tempestivamente il recesso al viaggiatore ed è tenuto al rimborso di quanto già versato, ma non all’indennizzo.
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In caso di disastro naturale o di altri problemi gravi nella destinazione del viaggio che possono incidere sul pacchetto, l'organizzatore può annullare il servizio "tutto compreso". Anche il cliente ha la possibilità di annullare il pacchetto gratuitamente per gli stessi motivi. In questi casi gli spetta il rimborso integrale dei pagamenti effettuati ma non l’indennizzo supplementare.
Aumento del Prezzo
L'organizzatore può aumentare il prezzo del pacchetto turistico solo se aumentano determinati costi specifici (per es. il prezzo del carburante). Questa possibilità deve essere chiaramente indicata nel contratto e non può essere applicata oltre 20 giorni prima dell'inizio del pacchetto. Se l'aumento è superiore all'8% del prezzo totale del pacchetto, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto senza dover pagare spese e/o penali di recesso.
L’Assistenza ai Viaggiatori
Il nuovo art. 45 Codice del Turismo introduce un vero e proprio obbligo in capo all’organizzatore di prestare adeguata assistenza al viaggiatore che si trovi in difficoltà. Dunque, se il cliente si trova in difficoltà durante la vacanza "tutto compreso” ad esempio per problemi di salute o perdita del passaporto, l'organizzatore deve prestare supporto fornendo informazioni sui servizi di assistenza sanitaria o consolare e, se necessario, aiutandolo a trovare servizi turistici alternativi. I costi sono però a carico del cliente.
L’errore di prenotazione
Sia nel caso di pacchetto turistico che di servizio turistico collegato, l'agente di viaggio o l'agenzia di viaggi online è responsabile per le seguenti situazioni in fase di prenotazione:
- problemi tecnici nel sistema di prenotazione;
- errori commessi quando il professionista si fa carico della prenotazione di un pacchetto turistico o di servizi turistici che rientrano in servizi turistici collegati.
Gli operatori non sono invece responsabili per gli errori di prenotazione commessi dal cliente oppure se i problemi sono ritenuti inevitabili o dovuti a circostanze straordinarie.
Il Fondo di Garanzia
Tra le principali tutele previste a favore del viaggiatore che acquista un pacchetto turistico o un servizio turistico collegato vi è la protezione in caso di insolvenza o fallimento. L’organizzatore e il venditore di sono infatti obbligati a dotarsi di una copertura che, nel caso in cui si trovino in stato di insolvenza o fallimento, assicuri al viaggiatore il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto/servizio, nonché il rientro immediato nel luogo di partenza nel caso in cui il contratto prevedesse il trasporto.
Se l'operatore con cui il cliente ha prenotato il pacchetto è insolvente e/o fallisce, il cliente stesso è tutelato attraverso il rimborso del prezzo versato ed il rientro presso il luogo di partenza nel caso nel contratto sia incluso il trasporto.
Il danno da vacanza rovinata
In materia di responsabilità del professionista nei confronti del viaggiatore, la nuova normativa conferma quanto previsto nell’impianto precedente, mantenendo la duplice previsione della responsabilità per danni alla persona e per danni diversi da quelli alla persona.
Rispetto al risarcimento del danno da vacanza rovinata si registrano invece due novità. La prima attiene al fatto che il risarcimento non possa più essere chiesto indifferentemente all’organizzatore o al venditore, ma dev’essere a questi domandato secondo le responsabilità derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti. La seconda riguarda il termine di prescrizione.
Le Assicurazioni
A tutela del viaggiatore la Normativa prevede cinque istituti di “protezione del rischio”.
- “Protezione in caso di insolvenza o fallimento del tour operator o del venditore” - Copre il rimborso di quanto pagato per l’acquisto di un pacchetto/servizio turistico collegato e le spese necessarie per assicurare il rientro del viaggiatore (se tra i servizi era compreso il trasporto). È un obbligo di legge.
- “Assicurazione Responsabilità Civile” - Copre i danni subiti dal viaggiatore derivanti dalla violazione degli obblighi contrattuali del tour operator e del venditore. È un obbligo di legge.
- “Assicurazione spese di annullamento viaggio” - Nel caso in cui il viaggiatore voglia recedere “per motivi soggettivi” dal contratto prima dell’inizio del pacchetto. È facoltativa, ma non sono rari i casi nei quali il tour operator richiede che la stipula di tale assicurazione sia obbligatoria per il viaggiatore.
- “Assicurazione copertura spese mediche” - Interviene in caso di malattia del viaggiatore durante il viaggio. È facoltativa.
- “Assicurazione copertura spese varie” (es. perdita bagaglio, ecc.). È facoltativa.