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Associazione Guide Turistiche Veneto: Requisiti e Abilitazione alla Professione

Per diventare una guida turistica è necessario seguire un preciso percorso di formazione, complesso e articolato. La formazione per diventare guida turistica può iniziare già dalle scuole superiori, frequentando ad esempio il liceo classico, l’artistico o un istituto tecnico per il turismo. La professione in Italia ha vissuto una svolta grazie all’entrata in vigore della legge 190 del 2023 e del successivo decreto attuativo, portando l’introduzione di più elevate tutele per i professionisti del settore.

Il Bando Guida Turistica 2025

È stato pubblicato il tanto atteso bando guida turistica 2025 dal Ministero del Turismo per l’Abilitazione alla professione. La selezione è aperta anche ai diplomati. Sarà possibile presentare le domande sul portale inPA entro il 27 Febbraio 2025. L’attesa decennale è definitivamente finita!

L'Esame di Abilitazione

L’esame è formato da una prova scritta, una prova orale ed una di tipo tecnico-pratico. Nella prima i candidati dovranno rispondere a domande riguardanti nozioni generali di legislazione e organizzazione turistica italiana e storia dell'arte italiana, con particolare riferimento ai siti oggetto di domanda.

Materiali Utili per la Preparazione

  • La guida turistica. Manuale completo per la preparazione all'esame di abilitazione. Teoria e quiz.
  • L'esame di abilitazione alla professione di guida turistica. Getting around.

Legge Regionale del Veneto (7 aprile 2000, n. 13)

La Regione del Veneto disciplina l'esercizio della professione di guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico e guida naturalistica con la legge regionale 7 aprile 2000, n. 13. Le funzioni amministrative sono delegate alle Province, ad esclusione di quelle espressamente riservate ad altri enti.

Figure Professionali Riconosciute

  1. Guida Turistica: accompagna persone singole o gruppi nelle visite a opere d'arte, musei, gallerie, scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
  2. Accompagnatore Turistico: accoglie ed accompagna persone singole o gruppi in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l’attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza di lingua straniera, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito al di fuori dell’ambito di competenza delle guide turistiche e naturalistiche.
  3. Animatore Turistico: organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.
  4. Guida Naturalistica: conduce persone nelle visite a parchi, riserve naturali o altre zone di pregio o tutela ambientale, fornendo notizie ed informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale.

Elenchi Provinciali

Presso ogni Provincia sono istituiti gli elenchi delle guide, degli accompagnatori, degli animatori turistici e delle guide naturalistiche. Negli elenchi sono indicati i dati personali e la qualifica professionale degli iscritti, nonché le lingue straniere per le quali sono abilitati; relativamente alle sole guide turistiche e naturalistiche sono precisate altresì le località turistiche per l'esercizio specializzato dell'attività.

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Le guide, gli accompagnatori, gli animatori turistici e le guide naturalistiche che abbiano conseguito l'abilitazione a seguito del superamento dell'esame sono iscritti d'ufficio negli elenchi. Gli elenchi sono posti a disposizione del pubblico e pubblicati annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Modalità di Espletamento degli Esami di Abilitazione

Per l'iscrizione agli elenchi, la Provincia bandisce, ogni anno, gli esami di abilitazione. Il bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Requisiti per l'Ammissione agli Esami

Per essere ammessi agli esami di abilitazione è richiesto:

  • Possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma conseguito all'estero per il quale sia stata valutata l'equivalenza dalla competente autorità italiana.
  • Relativamente alla professione di guida turistica, il possesso di laurea o di diploma universitario.

Prove d’Esame per Guida Turistica

Le prove d'esame per le guide turistiche sono finalizzate ad accertare, oltre alla esatta conoscenza di una o più lingue straniere, una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali del territorio in cui viene esercitata la professione.

Le prove comprendono due prove scritte (una di cultura generale e l’altra di lingua straniera), e due prove orali (una nella medesima lingua straniera e l’altra nelle materie indicate nel bando).

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Licenza

Per l’esercizio delle professioni di guida turistica e naturalistica è necessaria una licenza rilasciata dal Comune capoluogo di provincia nel cui territorio si svolge l’attività professionale. Per l’esercizio delle professioni di accompagnatore turistico e animatore turistico la licenza è rilasciata dal Comune di residenza.

Nella licenza sono indicate le generalità, la categoria professionale, le lingue straniere per le quali il soggetto ha conseguito l’abilitazione e, quando si tratti di guide, i limiti territoriali di esercizio dell’attività. La visita alle ville venete in ogni caso è consentita. Il rilascio della licenza è subordinato all’iscrizione nell’elenco provinciale per la relativa categoria professionale. I titolari della licenza hanno l’obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo. La licenza ha validità quinquennale e s’intende rinnovata su presentazione di dichiarazione di prosecuzione dell’attività.

Tesserino di Riconoscimento

Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici nonché gli animatori turistici devono portare, nell’esercizio della loro attività, in evidenza il tesserino di riconoscimento. Tale obbligo è esteso anche ai direttori tecnici e ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico. Il tesserino di riconoscimento è rilasciato dalla Provincia, su modello fornito dalla Regione.

Tariffe

Le tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche sono determinate dai singoli iscritti agli elenchi, nel rispetto del limite minimo fissato di concerto dalle rispettive organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello regionale e debbono essere comunicate entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno alle Province che provvedono nei successivi sessanta giorni alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

In caso di mancata fissazione del limite minimo, i compensi sono liberamente determinati da ogni singolo esercente e comunicati entro il 31 luglio alle Province che provvedono nei medesimi termini alla pubblicazione.

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Corsi di Aggiornamento Professionale

La Giunta regionale promuove ed organizza corsi di aggiornamento e di riqualificazione, nell’ambito dei programmi previsti dall’ordinamento della formazione professionale, su segnalazione delle Province o da parte delle associazioni di categoria delle professioni turisiche.

Divieti

É fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistiche, accompagnatori e animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione anche quando questa sia esercitata con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili. Il divieto comprende l'esercizio di attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e l'accaparramento occasionale o continuativo, diretto o indiretto, di clienti per conto di alberghi, ristoranti, imprese di trasporto e simili.

Sospensione e Revoca delle Licenze

La licenza può essere sospesa o revocata per diverse ragioni, tra cui violazioni delle norme e gravi motivi di interesse pubblico.

Sanzioni Amministrative Pecuniarie

Chiunque eserciti le professioni senza la relativa licenza è soggetto a sanzioni amministrative pecuniarie.

Reclami

I clienti che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite possono presentare documentato reclamo al Sindaco entro trenta giorni dall'evento.

Vigilanza

La vigilanza sulla presente legge è esercitata dai Comuni, ferme restando le competenze della autorità di pubblica sicurezza.

Inapplicabilità

Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di coloro che svolgono le attività in modo occasionale a favore dei soci e assistiti di associazioni che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, senza scopo di lucro, e nei confronti degli insegnanti che svolgono le attività a favore dei loro alunni.

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