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Cos'è l'Atto di Presenza: Guida Dettagliata

La dichiarazione di presenza e la dichiarazione di ospitalità sono due atti distinti, ma entrambi rivestono un’importanza particolare nel contesto delle normative italiane sull’immigrazione. Vediamo nel dettaglio le differenze tra le due.

1. Dichiarazione di Presenza

La dichiarazione di presenza è un obbligo per alcuni cittadini stranieri che entrano in Italia senza un visto per soggiorni brevi, solitamente per motivi turistici, o provengono da paesi che hanno accordi di libera circolazione con l’Italia (es. paesi dell’area Schengen). Questa dichiarazione certifica l’ingresso e la presenza regolare del cittadino straniero in Italia.

Chi deve presentarla:

  • I cittadini stranieri che entrano in Italia da un altro paese dell’area Schengen per soggiorni brevi (meno di 90 giorni).
  • Per i cittadini provenienti da un Paese al di fuori dell’Area Schengen, non è necessario presentare la dichiarazione di presenza. Quest’obbligo, infatti, si considera adempiuto automaticamente al momento dell’ingresso in Italia, quando il passaporto o il documento di viaggio viene timbrato con il timbro uniforme Schengen presso la frontiera.

Quando:

Deve essere presentata entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, ma solo se non è già avvenuta la registrazione presso le autorità di frontiera (ad esempio se l’ingresso è avvenuto da altro paese Schengen e non direttamente dall’esterno).

Dove:

La dichiarazione di presenza va consegnata alla Questura del luogo in cui si soggiorna.

Finalità:

Serve a formalizzare l’ingresso regolare in Italia e a evitare che il cittadino straniero sia considerato irregolarmente presente nel territorio italiano.

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Sanzioni:

Il mancato rispetto di questo obbligo può portare a situazioni di soggiorno irregolare, con conseguenti misure amministrative, inclusa l’espulsione.

2. Dichiarazione di Ospitalità

La dichiarazione di ospitalità è un documento che deve essere presentato quando un cittadino italiano o straniero (con permesso di soggiorno regolare) ospita un cittadino straniero. Questo adempimento è richiesto per motivi di sicurezza e controllo del territorio e deve essere effettuato entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.

Chi deve presentarla:

Il soggetto ospitante (sia esso cittadino italiano o straniero regolare).

Quando:

Deve essere presentata entro 48 ore dall’inizio dell’ospitalità.

Dove:

Va consegnata alla Questura o all’Ufficio di Polizia competente del comune in cui avviene l’ospitalità.

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Finalità:

È utilizzata dalle autorità per tenere traccia degli alloggi temporanei di cittadini stranieri nel territorio nazionale.

Sanzioni:

Il mancato invio della dichiarazione di ospitalità può comportare sanzioni amministrative.

Differenze Principali

  • Soggetto che presenta: La dichiarazione di ospitalità è presentata dall’ospitante, mentre la dichiarazione di presenza è presentata dal cittadino straniero.
  • Finalità: La dichiarazione di ospitalità serve a informare le autorità dell’alloggio di un cittadino straniero, mentre la dichiarazione di presenza attesta l’ingresso regolare del cittadino straniero in Italia per soggiorni brevi.

La dichiarazione di presenza deve essere fatta dai cittadini stranieri che provengono da quei paesi che applicano l’Accordo di Schengen.

Lo straniero che proviene da Paesi terzi che applicano l’Accordo di Schengen deve dichiarare la propria presenza entro otto giorni dall’ingresso in Italia all’ufficio di Questura.

Una copia della dichiarazione di presenza viene poi rilasciata allo straniero come prova dell’adempimento. La copia deve essere esibita ad ogni richiesta da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

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Per lo straniero che invece proviene da Paesi terzi che non applicano l’Accordo di Schengen la dichiarazione di presenza viene fatta dalla Polizia di Frontiera mediante l’applicazione sul passaporto del timbro uniforme Schengen.

Per chi alloggia in strutture alberghiere la dichiarazione di presenza sarà fatta dall’albergatore (che ha l’obbligo di indicare le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo) e sottoscritta dallo straniero.

Dall’8 agosto 2009 è stato introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (1.94 del 15/7/2009). Pertanto, chi fa ingresso o si trattiene in maniera irregolare nel nostro paese è punibile con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 bis del decreto legislativo n. 286/98.

Come si fa la dichiarazione di presenza

Bisogna distinguere due casi:

  • Coloro che provengono da un Paese dell’Area Schengen devono effettuare la dichiarazione di presenza presso la Questura della provincia in cui dimorano, entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. Se però il soggetto soggiorna presso una struttura alberghiera, è sufficiente la dichiarazione sottoscritta dall’interessato, resa all’albergatore, il quale ha l’obbligo di segnalare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone che vi alloggiano, entro 24 ore dal loro arrivo.
  • Coloro che provengono da un Paese fuori dall’Area Schengen, invece, non hanno tale necessità. La dichiarazione di presenza, infatti, si intende assolta al momento dell’ingresso in frontiera con l’apposizione del timbro uniforme Schengen sul passaporto o documento di viaggio del soggetto che arriva in Italia.

Solo nel primo caso, quindi, la dichiarazione va effettuata recandosi in Questura, compilando un apposito modulo e portando con sé il passaporto/documento di viaggio ed eventuale dichiarazione di ospitalità.

La ricevuta della dichiarazione di presenza (o la copia della dichiarazione fatta dall’albergatore) deve essere custodita dallo straniero ed esibita insieme al passaporto o altro documento di viaggio, se richiesta, ai controlli effettuati dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Chi deve farla

Tutti gli stranieri che intendono permanere in Italia per un periodo inferiore a tre mesi per motivi di turismo, visita, affari, studio, ricerca scientifica, ad eccezione di chi proviene da un Paese fuori dall’Area Schengen poiché la dichiarazione è sostituita dal timbro sul passaporto.

Per quanto riguarda i cittadini comunitari, la dichiarazione di presenza è facoltativa. Nel senso che, non è obbligatorio effettuarla e non si rischia l’espulsione, in quanto i cittadini comunitari possono circolare liberamente e hanno diritto di soggiornare legalmente, per un periodo inferiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità.

Qualora, però, la dichiarazione di presenza non venga fatta, si presume che il soggiorno dell’interessato si sia protratto per oltre tre mesi. Quindi, o il cittadino comunitario riesce a provare che il suo soggiorno è stato comunque inferiore a tre mesi, oppure, se non fornisce tale dimostrazione, viene ritenuto soggiornante da più di tre mesi.

Documenti necessari

  • Copia del passaporto;
  • Dichiarazione di ospitalità che deve riportare il timbro di avvenuta consegna alla Questura competente.

Cosa succede se non si effettua la dichiarazione

In caso di omessa dichiarazione nel termine di otto giorni, salvo che l’omissione sia dipesa da forza maggiore, lo straniero può essere espulso. L’espulsione è prevista anche nel caso in cui lo straniero si trattenga sul territorio italiano oltre i tre mesi o il minor termine previsto nel visto d’ingresso.

Diversa la condizione dei cittadini comunitari, invece, già illustrata sopra.

Domande frequenti

A cosa serve la dichiarazione di presenza?
Serve ad attestare e quindi a registrare l’ingresso in Italia per i cittadini stranieri.

Dove si fa la dichiarazione di presenza?
La dichiarazione di presenza va presentata alla Questura territorialmente.

Quando va fatta la dichiarazione di presenza?
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia.

Cosa deve fare uno straniero appena arriva in Italia?
Non appena si entra in Italia o si intende soggiornare in Italia per più di 90 giorni, bisogna presentare la dichiarazione di presenza alla Questura ove si ha il domicilio.

Dichiarazione di presenza in ritardo, cosa succede?
La mancata presentazione della dichiarazione di presenza nel termine di 8 giorni dall’ingresso in Italia può comportare l’espulsione dello straniero, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

La dichiarazione di presenza deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di Pubblica Sicurezza unitamente al passaporto o altro documento equipollente.

Chi non fa la dichiarazione di presenza, o la presenta oltre il limite di otto giorni, può essere espulso, come pure chi resta in Italia oltre il periodo consentito e dichiarato.

Tabella Riassuntiva: Dichiarazione di Presenza vs Dichiarazione di Ospitalità

Caratteristica Dichiarazione di Presenza Dichiarazione di Ospitalità
Chi presenta Cittadino straniero Ospitante (cittadino italiano o straniero regolare)
Quando presentare Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia (se proveniente da area Schengen) Entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità
Dove presentare Questura del luogo di soggiorno Questura o Ufficio di Polizia del comune
Finalità Attestare l'ingresso regolare in Italia per soggiorni brevi Informare le autorità sull'alloggio di un cittadino straniero
Sanzioni Misure amministrative, inclusa l'espulsione Sanzioni amministrative

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