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Trascrizione Atto di Matrimonio Stranieri: Documenti Necessari

La trascrizione di un atto di stato civile formato all'estero è una procedura necessaria per riconoscere la validità dell'atto in Italia. Questo articolo fornisce una guida dettagliata sui documenti necessari per la trascrizione di un atto di matrimonio contratto all'estero, sia per cittadini italiani che stranieri.

Chi può richiedere la trascrizione?

  • Cittadini residenti in Italia
  • Iscritti AIRE del Comune di Genova
  • Cittadini italiani residenti all'estero ma non iscritti AIRE
  • Cittadini stranieri residenti in Italia possono chiedere al Comune di residenza di trascrivere i propri atti di stato civile formati all'estero (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 19).
  • I cittadini stranieri, in seguito all'acquisizione della cittadinanza italiana e residenti in Italia, possono presentare richiesta di trascrizione dei loro atti di stato civile all'ufficio competente per il loro Comune di residenza.
  • I cittadini stranieri che acquisiscono la cittadinanza italiana mentre sono residenti in paesi stranieri, possono presentare richiesta di trascrizione dei loro atti di stato civile all'autorità diplomatica o consolare italiana.

Documenti necessari per la trascrizione

Ai fini della trascrizione dell’atto di matrimonio, è necessario presentare la seguente documentazione:

  1. Atto di matrimonio in originale o in copia conforme all'originale:
    • Legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero; oppure
    • Con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 1960 (se lo Stato ha aderito a tale convenzione).
  2. Traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero:
    • Da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato competente o con Apostille, se la traduzione viene eseguita all'estero; oppure
    • Da un traduttore con firma legalizzata presso il Giudice di Pace, il notaio o l'Ufficiale di Stato Civile, se la traduzione viene eseguita in Italia.

    La traduzione italiana dell'atto di matrimonio deve essere in ogni caso effettuata a partire dall'atto originale (quindi non da una sua fotocopia/copia conforme) e deve essere ad esso fisicamente collegata.

Nota Importante: Se lo Stato ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1976, l'estratto di matrimonio viene rilasciato su modello plurilingue, esente da legalizzazione e da traduzione.

Gli Stati che attualmente hanno aderito alla Convenzione di Vienna sono: Austria, Belgio, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.

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Modalità di presentazione della documentazione

La documentazione sopra descritta va presentata in formato PDF per l’istruttoria mediante apposito servizio disponibile sul Fascicolo del Cittadino (vedi sezione Accedi al Servizio). L’Ufficio, a seguito di verifica della documentazione, provvederà a riscontrare l’utente e a fissare un appuntamento per la consegna. La documentazione deve essere consegnata in originale all'Ufficio per la trascrizione. Gli originali verranno trattenuti dall'ufficio.

Dove presentare la richiesta

La richiesta di trascrizione può essere presentata:

  • Al Comune italiano competente (individuato ai sensi dell’art.
  • I cittadini italiani che si sposano in territorio estero possono domandare la trascrizione nei registri di Stato Civile del Comune di residenza o iscrizione all' Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) presso il Consolato italiano competente della circoscrizione dove è avvenuto il matrimonio.
  • In alternativa, è possibile richiedere la trascrizione direttamente all'Ufficiale di Stato Civile.

Matrimonio celebrato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana

Se desiderate sposarvi presso una Rappresentanza diplomatica o consolare italiana (casi previsti dall’art. 12 del D. Lgs. 71/2011), dovete presentare una istanza di celebrazione di matrimonio consolare. Ci sono alcuni casi in cui la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (art. 12 D. Lgs. 71/2011 - “Il capo dell’ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino.

Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità in corso di validità.

A seconda della vostra residenza, la procedura varia:

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  • Se siete entrambi residenti in Italia: dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al nel vostro Comune di residenza. Se risiedete in due Comuni diversi le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà alla Rappresentanza diplomatica o consolare la delega per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art.
  • Se siete italiani residenti all’estero e desiderate sposarvi in Italia: dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avrete indicato (ai sensi dell’art.
  • Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero: dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio consolare, che a sua volta ne chiederà l’esecuzione al Comune di residenza in Italia.
  • Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero: avete due possibilità: richiedere le pubblicazioni alla Rappresentanza diplomatica o consolare oppure al Comune italiano di residenza, che provvederà al rilascio di delega alla Rappresentanza diplomatica o consolare per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art.

Matrimonio celebrato all'estero

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla normativa straniera.

Per sposarvi in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 1980, vi sarà richiesto di produrre un “certificato di capacità matrimoniale”. Gli Stati che hanno ratificato predetta Convenzione sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato tale Convenzione e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla ratifica.

In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le Autorità locali presso cui si celebra il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.

Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art. Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art.

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L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto. In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell’art.

Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 sul rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile sono esenti da legalizzazione e da traduzione. I Paesi che hanno ratificato la Convenzione sono Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.

Considerazioni Importanti

  • Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico (Decreto del Presidente della Repubblica 03/11/2000, n. 396, art. 18).
  • Per richiedere la trascrizione dei predetti atti è necessario prendere un appuntamento con l'ufficio di stato civile.
  • La trascrizione dell’atto di stato civile formato all’estero nei registri di stato civile italiani può avvenire solamente se l’atto stesso risulta conforme alla normativa italiana di riferimento.
  • Non è assicurato che l’atto di stato civile formato all’estero ed efficace nel Paese straniero possa produrre effetti anche in Italia.

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