Linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli Alunni Stranieri in Italia
La presenza di alunne/i straniere/i è cresciuta costantemente dagli anni Novanta del secolo scorso fino alla prima decade del nuovo secolo, inserendosi come fenomeno dinamico in una situazione caratterizzata da profonde trasformazioni sociali, culturali e di organizzazione scolastica.
Il problema della presenza degli studenti stranieri viene affrontato dal Ministero della Pubblica Istruzione alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso con due importanti circolari: CM n. 301/1989 in cui si affermano le condizioni del diritto allo studio per gli alunni non italofoni nella fascia d’età 3-14 anni e CM n. 4 marzo 1990, n. 8. Significativa è, anche, la C.M. Circolare ministeriale 8 settembre 1989, n. Nella Circolare si affronta il tema della scolarità nella fascia di età 3-14 anni, con particolare attenzione all’allora scuola dell’obbligo (elementare e media). Il 20 novembre dello stesso anno, l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha approvato la Convenzione sui diritti dei bambini che verrà recepita dal nostro Parlamento con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
Nella Circolare ministeriale 4 marzo 1990, n. 8, si afferma il principio della prospettiva interculturale «valida allo stesso tempo per gli alunni italiani e per quelli stranieri».
Per quanto concerne il diritto allo studio e all’apprendimento, un posto di particolare rilievo è occupato dal DPR n. 394/1999. Nell’art. 45 del Decreto si afferma che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico alla stregua dei coetanei italiani, «indipendentemente dalla regolarità in ordine al soggiorno».
Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si occupa di tutti gli aspetti riguardanti la condizione delle persone con background migratorio (disposizioni relative all’ingresso, al soggiorno, all’assistenza sanitaria, al lavoro stagionale, al ricongiungimento familiare, ecc.). In particolare, nell’art. 36 “Istruzione e gli stranieri, i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all’obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L’iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull’identità dichiarata dell’alunno, il titolo viene rilasciato all’interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell’iscrizione.
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Un documento di particolare importanza è rappresentato dalle prime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del 2006. Nel 2014, sulla scorta del testo del 2006, le Linee guida saranno aggiornate.
Nel 2006, pochi mesi prima della scadenza naturale della legislatura, la ministra Letizia Moratti del governo di centro-destra presieduto da Silvio Berlusconi, ha emanato un importante documento. Si tratta delle prime Linee guida riguardanti gli alunni stranieri. Nel Documento predisposto dall’Osservatorio per conto del Ministero dell’istruzione si sintetizzano le peculiarità dell’approccio educativo della scuola italiana verso gli alunni stranieri.
Nel Documento predisposto dall’Osservatorio per conto del Ministero dell’istruzione si sintetizzano le peculiarità dell’approccio educativo della scuola italiana verso gli alunni stranieri. Circolare ministeriale M 1° marzo 2006, n. Nel documento si fa continuamente riferimento alla normativa sui BES, con particolare riferimento all’obbligo dei dirigenti scolastici e dei docenti di provvedere alla formulazione del progetto didattico personalizzato.
La nota 19 febbraio 2014, n. 486 rappresenta l’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2006. Il documento rappresenta uno strumento per i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori, gli operatori delle associazioni, cui spetta il compito di rinnovare l’azione educativa e didattica a vantaggio di tutti. L’articolazione del documento richiama in parte le Linee guida del 2006. Il filo conduttore di queste Linee guida è l’educazione interculturale che rifiuta «sia la logica dell’assimilazione, sia quella della convivenza tra comunità etniche chiuse».
Proprio in scadenza del suo mandato di ministro, l'on. Carrozza ha emanato il 19 febbraio (attraverso la nota 4233) le nuove "Linee guida" per l'integrazione degli alunni stranieri. Il documento, pubblicato sul sito del MIUR, rinnova la precedente stesura del 2006 ed offre un’importante rassegna di indicazioni e di soluzioni didattiche che fanno tesoro delle buone pratiche messe in atto in questi anni. Nel suo complesso costituisce un nuovo punto di riferimento per l’azione delle scuole e si inserisce nell’alveo dei provvedimenti che in questi anni hanno sottolineato la particolare attenzione programmatica verso le pratiche inclusive del nostro sistema scolastico. La revisione delle precedenti "Linee guida" si è resa necessaria perché il quadro normativo ha subito dal 2006 ad oggi modifiche importanti e per il fatto che il fenomeno dell’immigrazione ha assunto una diversa configurazione. In particolare si registra un forte aumento degli alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia, mentre si riduce il numero dei neo arrivati. Tra i fenomeni di maggior rilievo vi è lo sviluppo della scolarizzazione nel secondo ciclo, con un consistente aumento di studenti stranieri iscritti nella scuola secondaria di secondo grado, ove prevedibilmente si addenseranno nei prossimi anni le maggiori criticità.
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Le "Linee guida" forniscono indicazioni volte ad evitare fenomeni di “segregazione formativa” che si manifestano ad esempio con la concentrazione degli alunni stranieri nei percorsi di formazione professionale. Ulteriore tema è poi il rispetto della quota del 30% nella formazione delle classi, già previsto dalla C.M. n. 2/2010 e notoriamente problematico soprattutto in alcune realtà territoriali.
Le "Linee guida" identificano alcune soluzioni nell’azione di coordinamento degli USR, nella revisione dei bacini d’utenza utilizzati dalle scuole per le iscrizioni, nella opportuna modulazione delle attività di orientamento e delle modalità di accesso alle scuole dell’infanzia. Rimane però centrale la costruzione di una larga condivisione con i genitori italiani e stranieri.
Nel testo sono particolarmente sottolineati alcuni punti cruciali nell’inserimento degli alunni stranieri. Tra questi le attività di sostegno linguistico che costituiscono una delle chiavi per un’inclusione efficace. Nel richiamare la specificità dell’insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, si suggerisce, nella prima fase di inserimento, di prevedere 8/10 ore settimanali per 3/4 mesi di insegnamento, anche grazie alla collaborazione di Enti Locali e con progetti mirati. Ma è comunque essenziale l’inserimento nella classe di appartenenza e l’uso di laboratori linguistici, secondo un metodo integrato. Va da sé che sulla concreta fattibilità di questi interventi è lecito nutrire qualche dubbio, dal momento che le scuole sono costrette a fare i conti con risorse di organico a stento sufficienti a coprire il fabbisogno ordinario e considerato lo scarso apporto che ci si può attendere dagli enti locali, visto lo stato di difficoltà in cui versano specie nelle aree territoriali di più marcata criticità.
Le "Linee guida" dettagliano le fasi del sostegno linguistico e sollecitano inoltre, anche nei confronti dei genitori degli alunni stranieri, l’uso di facilitatori come ad esempio materiali plurilinguistici o la presenza di mediatori linguistici nei rapporti con la scuola.
Ulteriori indicazioni sono altresì fornite per la valutazione degli alunni stranieri, con l’affermazione dell’equivalenza rispetto a quella degli alunni italiani e nello stesso tempo della necessità di prestare attenzione “alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno”, adattando gli strumenti e le modalità della valutazione stessa.
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Nel 2017, il Parlamento approva la legge n. 47. Dal momento dell’accoglienza del MSNA nelle strutture scolastiche, si afferma nell’art. 14 si occupa dell’assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo. La legge n. Stabilisce, inoltre, che debba essere nominato un tutore per ogni minore presente sul territorio italiano privo di genitori che possano esercitare la responsabilità genitoriale. Il tutore ha la rappresentanza legale del minore; agisce, pertanto, in nome e per conto del tutelato, compiendo atti giuridici e curando gli interessi della persona. In particolare, l’art.
Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri.
Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, il documento redatto dall’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale del Ministero dell’Istruzione, sono state aggiornate dopo otto anni dall’ultima versione e presentate il 17 marzo presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre. L’aggiornamento del 2022, intitolato Orientamenti Interculturali. “Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l’integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori” è il titolo dell’aggiornamento 2022 delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Ministero dell’Istruzione.
Nel marzo del 2022, l’allora ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, trasmette alle istituzioni scolastiche gli Orientamenti Interculturali. Costituiscono un aggiornamento delle Linee guida del 2014; si pongono dunque in continuità con i documenti precedenti attualizzando specifiche problematiche, a seguito della crisi pandemica.
“In otto anni il lavoro dell’Osservatorio non si è fermato”, spiega Fiorella Farinelli, membro dell’Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni stranieri e l’educazione interculturale “Le nuove Linee guida hanno l’obiettivo di fornire uno spaccato ancora più preciso delle problematiche, dei bisogni e delle relative risposte all’universo composito degli alunni con background migratorio inseriti nelle scuole italiane. In questo caso si tratta della terza versione delle Linee guida, dopo quelle del 2006 e del 2014, molto più dettagliata e circostanziata rispetto alle versioni precedenti.
Il 65,4% degli alunni stranieri nelle scuole italiane è nato in Italia, fa parte cioè delle cosiddette “seconde generazioni”. Questo dato porta, spesso ed erroneamente, a sottovalutare l’urgenza di un intervento volto a colmare il divario tra alunni italiani e con background migratorio in quello che viene definito come Italstudio, cioè l’italiano come lingua per lo studio. Si dà infatti per scontato che l’esposizione alla lingua italiana sia di per sé sufficiente a garantire il possesso degli stessi strumenti linguistici dei coetanei italiani madrelingua.
Gli alunni con cittadinanza non italiana rientrano all’interno dei BES (Bisogni Educativi Speciali), introdotti dalla direttiva ministeriale Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica del 2012. Si tratta, in questo specifico ambito, di progettare una serie di interventi specifici e di misure per colmare il divario linguistico iniziale degli alunni provenienti da contesti migratori. “Legare l’insegnamento dell’italiano L2 all’approvazione di un PDP che necessita dell’approvazione delle famiglie e della proposta del consiglio di classe significa, di fatto, sottovalutare e misconoscere la presenza sempre più strutturale della componente di alunni con background migratorio nelle scuole. Bisognerebbe inserire laboratori linguistici di italiano L2 all’interno di un percorso scolastico ordinario.
Sul piano prettamente didattico, inoltre, si possono prevedere soluzioni di facile e immediato impiego. “Per colmare il divario linguistico nell’italiano per lo studio di molti alunni neo-arrivati bastano 6 mesi di corso intensivo e l’inserimento in un contesto di pari in cui poter approfondire la lingua per la comunicazione. Nei primi mesi è inoltre particolarmente utile dare risalto a quelle discipline che non richiedono necessariamente una grande competenza linguistica - come matematica, musica, educazione artistica, educazione tecnica - per sostenere la motivazione, ingrediente fondamentale per un buon percorso scolastico.
In questi anni sono state emanate direttive e documenti ufficiali che affrontano a più riprese il tema dell’inclusione degli alunni con background migratorio nelle scuole italiane, a partire dal Testo Unico Immigrazione (L. 286/1998) che ribadisce il diritto all’istruzione per gli alunni stranieri, passando per i documenti La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri del 2007, le Linee guida del 2006 e 2014 e Diversi da chi?
Sul piano pratico e attuale, tuttavia, ancora si verificano sostanziali disparità territoriali nell’accoglimento delle direttive ministeriali. “Qui entra in gioco il vero nocciolo della questione: non si tratta di un problema di assenza di indicazioni, ma di mancanza di volontà politica. Questa volontà politica si manifesta nell’erogazione di risorse professionali (ad oggi, per esempio, la quasi totalità dei docenti A023, cioè abilitati all’insegnamento dell’italiano L2, sono concentrati unicamente nei CPIA), materiali e di tempo e nel coordinamento tra vari attori istituzionali. Laddove lo stanziamento di risorse non sia sufficiente, diventa fondamentale la collaborazione con altre realtà locali e territoriali che possono eventualmente supplire alle carenze istituzionali. Le disparità nella tutela del diritto all’istruzione non riguardano soltanto gli indirizzi degli USR, ma si rivelano anche a livello di singoli istituti. “In molti casi si verifica il fenomeno della polarizzazione, per cui istituti scolastici presenti nello stesso territorio manifestano tassi di presenza di alunni con cittadinanza non italiana decisamente disallineati. Questa specializzazione è qualcosa che ha molto a che fare con la ghettizzazione.
Novità Legislative del 2024
Un importante provvedimento legislativo è rappresentato, infine, dalla legge 29 luglio 2024 n. 106 all’art. 11 della legge (Misure per l’integrazione scolastica degli alunni stranieri), stabilisce dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministro dell’istruzione e del merito potrà procedere all’assegnazione di un docente destinato all’insegnamento dell’italiano per stranieri per le classi con un numero di studenti stranieri (che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione e che non sono in possesso delle competenze di base della lingua italiana) pari o superiore al 20% degli studenti della classe.
Ieri il Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione, con modificazioni, del “DL 71/2024 - Sport, sostegno agli alunni con disabilità, avvio a.s. 2024/2025 e norme su università e ricerca”. A partire dall’anno scolastico 2025/2026, il Ministero dell’istruzione potrà assegnare docenti dedicati all’insegnamento della lingua italiana alle classi con almeno il 20% di studenti stranieri appena arrivati in Italia (“che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione”) o che comunque non raggiungono un livello A2 di conoscenza dell’Italiano.
La nuova legge prevede anche accordi tra le scuole e i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) per verificare il livello di ingresso di conoscenza della lingua italiana e per predisporre i Piani didattici personalizzati degli studenti stranieri neoarrivati.
Articolo 11.(Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri)1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nei limiti delle risorse di organico disponibili a livello nazionale, può essere disposta l'assegnazione di un docente dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi un numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema nazionale di istruzione ovvero che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), pari o superiore al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario per docenti della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione e del merito tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei docenti di cui al primo periodo è disposta a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026.
Ai fini dell'accertamento obbligatorio delle competenze in ingresso nella lingua italiana secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), nonché per la predisposizione dei Piani didattici personalizzati finalizzati al pieno inserimento scolastico degli studenti stranieri che si iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le istituzioni scolastiche possono stipulare accordi con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni caso, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, le istituzioni scolastiche promuovono attività di potenziamento didattico in orario extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027», in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027 e dei criteri di ammissibilità del predetto Programma. La partecipazione alle attività di cui al presente comma è riservata alle istituzioni scolastiche che registrano tassi di presenza di alunni stranieri, che non sono in possesso di competenze linguistiche di base nella lingua italiana almeno pari al livello A2 del QCER, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate, altresì, le modalità di partecipazione al Programma nazionale «PN Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle risorse disponibili di cui al primo periodo.
Nel decreto ministeriale n. 183/2924, si afferma che l’educazione civica contribuisce a una formazione volta a favorire l’inclusione degli alunni con cittadinanza non italiana nella scuola italiana. Una delle finalità di questo insegnamento, introdotto con la legge n.
Sfide e Prospettive Future
Due problematiche richiedono soluzioni molto differenti: nel primo caso si tratta di affrontare una difficoltà principalmente di tipo culturale, cioè la resistenza da parte di molte famiglie di origine straniera ad accettare una scolarizzazione ritenuta precoce. Molti di questi alunni provengono da Paesi in cui non esiste un corrispettivo della scuola materna, per cui è molto difficile che autonomamente le famiglie cerchino di inserirli in percorsi scolastici. Si finisce per perdere, così, un’occasione unica di esposizione alla lingua italiana veicolata dalle maestre ma soprattutto dai pari con cui socializzare.
Il caso degli alunni stranieri dai 14 anni in su, invece, ci riguarda e ci chiama in causa ancor più da vicino, perché se le percentuali di alunni stranieri nelle scuole secondarie di II grado crescono (con un incremento, rispetto all’anno precedente, di +11 170 studenti nell’a.s. 2019/2020 secondo i dati del Ministero dell’Istruzione, ndr), questo rappresenta un segnale di progressivo radicamento che non possiamo sottovalutare.