Attribuzione della Cittadinanza Italiana ai Nati in Italia da Genitori Stranieri: Requisiti Essenziali
Il bambino, figlio di genitori entrambi stranieri, nato in Italia e legalmente residente dalla nascita fino ai 18 anni, non possiede automaticamente la cittadinanza italiana, ma può acquisirla.
In generale, la cittadinanza italiana si trasmette iure sanguinis (cioè per sangue), questo significa che il genitore italiano o naturalizzato genera figli cittadini italiani. Al raggiungimento dei 18 anni, il figlio cittadino straniero nato in Italia, potrà scegliere se mantenere la cittadinanza originaria, o richiedere quella Italiana.
Requisiti per la Richiesta di Cittadinanza Italiana
Per richiedere la Cittadinanza Italiana sono necessari una serie di requisiti:
- Essere nato in Italia da genitori cittadini stranieri regolarmente soggiornanti.
- Essere residente in Italia dalla nascita e fino ai 18 anni, senza interruzioni.
- Presentare la dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Residenza.
La domanda di cittadinanza per i bambini nati in Italia deve essere presentata entro un anno di tempo dopo il compimento del diciottesimo anno di età, cioè entro i 19 anni.
Comunicazione da Parte del Comune
Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune è tenuto, in base all’art. 33, comma 2, della Legge 98/2013, a comunicare ai cittadini stranieri interessati, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.
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É importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d'età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data (Legge n.
Residenza Continuativa e Documentazione Integrativa
Cosa succede se non si ha la residenza continuativa, ma si ha un'interruzione?
Nel caso di interruzioni nel permesso di soggiorno o di tardiva iscrizione del minore nell’anagrafe dei residenti, si dovrà dimostrare con altri documenti, come certificati medici, certificati scolastici ecc.
Sempre in base all'articolo 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (esempio: iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione.
In mancanza del requisito della residenza legale, qualora, pur nato in Italia, l'interessato non risulti avere una residenza legale ininterrotta fino al compimento della maggiore età, è possibile presentare documenti integrativi che dimostrino l'effettiva presenza sul territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica.
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La legge 98/2013 dispone infatti che: "non sono imputabili gli eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione”, per esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): mediante certificazioni scolastiche o mediche al fine di attestare la sua presenza in Italia sin dalla nascita e il suo inserimento nel tessuto socio-culturale.
Costo della Domanda
250,00 € da versare al Ministero dell'Interno tramite bollettino postale.
Modalità di Acquisizione della Cittadinanza Italiana
La cittadinanza italiana può essere acquisita secondo diverse modalità, regolamentate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e relativi regolamenti di esecuzione.
Acquisto Automatico della Cittadinanza
In alcuni casi, l’acquisto della cittadinanza è automatico. Ad esempio:
- Figlio di ignoti ritrovato sul territorio italiano se non è provato il possesso di altra cittadinanza.
- Minore riconosciuto come figlio da un cittadino italiano o dichiarato tale da un giudice.
- Minore straniero adottato da cittadino italiano.
- Figlio minore di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, a condizione che conviva in modo stabile ed effettivo con esso.
L’art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge (D.P.R. n. 572/93) ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione. Inoltre, deve sussistere al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza da parte del genitore. Se, invece, la convivenza interviene in un momento successivo o è cessata, il figlio minore non consegue la cittadinanza italiana.
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La giurisprudenza ha evidenziato come ai fini dell'acquisto di cittadinanza da parte del figlio minore all'atto dell'acquisto da parte del genitore con cui convive, rileva anche la convivenza all'estero, indipendentemente dal fatto che il genitore dimori con il figlio per periodi intervallati da assenze dovute a motivi di lavoro o altre ragioni, purche' tra genitori e figli permanga una continuita' di convivenza sufficiente a mantenere tra di loro un legame anche fisico (Tribunale di Padova, decreto n. 120 dell'11 maggio 2012)
Il minore, una volta diventato maggiorenne, ha comunque la possibilità di rinunciare alla cittadinanza italiana, a condizione che sia già in possesso di un'altra cittadinanza.
Accertamento della Cittadinanza per Discendenza
Cosa succede se si è nati all’estero dai genitori italiani che non hanno trascritto la nascita nei registri di stato civile italiano?
Se la discendenza di una persona da genitore o avo italiano non risulta nei registri dello stato civile italiano occorre chiedere l’accertamento della cittadinanza italiana, ovvero una verifica dell’esistenza delle circostanze che comportano fin dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana.
La procedura di verifica è di regola abbastanza rapida se gli accertamenti da effettuarsi non presentano particolari difficoltà.
Ricordiamo che occorre presentare documentazione di stato civile attestante il possesso della cittadinanza italiana. Se la richiesta è presentata presso il Comune in Italia, occorre che i documenti di stato civile attestanti l’ascendenza italiana siano tradotti e legalizzati dalle autorità diplomatico-consolari italiane all’estero prima di essere presentati in Comune.
A partire dal 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore della legge n. 91/92) l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (art. 11 legge n.
Particolare attenzione è riservata dalla legge n. accertare che l’avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente. comprovare la discendenza dall’avo italiano mediante gli atti di stato civile di nascita e di matrimonio; atti che devono essere in regola con la legalizzazione, se richiesta, e muniti di traduzione ufficiale.
Perdita della Cittadinanza Italiana
La cittadinanza italiana può essere persa nei seguenti casi:
- Il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (art. 12, comma 1 legge n.
- Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (art. 12, comma 2 legge n.
- L’adottato in caso di revoca dell’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che detenga o acquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 3 legge n.
- L’adottato maggiorenne, a seguito di revoca dell’adozione per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un’altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n.
- Il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n.
- Il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n.
Riacquisto della Cittadinanza Italiana
La disciplina del riacquisto della cittadinanza è contenuta nell’art. 13 della legge n. 91/92.
Le donne sposate con stranieri prima del 1° gennaio 1948, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito, hanno perso la cittadinanza italiana e possono riacquistarla, anche se residenti all’estero, con una dichiarazione.
Inoltre, l’articolo 17 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito con la legge n. 74/2025, prevede la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza).
Le donne che dopo il 1° gennaio 1948 abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio con cittadini stranieri o per naturalizzazione straniera del marito nato italiano NON hanno perso la cittadinanza italiana.
Acquisto della Cittadinanza per Matrimonio
L’acquisto della cittadinanza da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano è disciplinato dagli artt.
- in Italia: due anni di residenza legale dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge;
- all’estero: tre anni dopo il matrimonio/unione civile o dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione da parte del coniuge.
Contributo Economico
A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di € 250.