Requisiti per Avvocati Stranieri in Italia
L'iscrizione all'Albo degli Avvocati e al Registro dei Praticanti in Italia è un argomento di interesse per molti cittadini stranieri. Le normative in materia sono state oggetto di diverse delibere e interpretazioni.
Iscrizione al Registro dei Praticanti per Cittadini Stranieri Non Comunitari
Un cittadino extracomunitario che ha conseguito i titoli di studio all'estero deve affrontare due principali questioni per l'iscrizione al Registro dei Praticanti:
- Requisito della cittadinanza: Previsto dall'art. 17 comma 3° del R.D.L. n.1578/33.
- Riconoscimento dei titoli di studio: Disciplinato dal D.P.R. 31/08/99 n.394.
In merito al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, l'art. 48 del D.P.R. n. 394/99 attribuisce la competenza alle Università e agli istituti di istruzione universitaria. Pertanto, la documentazione da presentare al Consiglio per l'iscrizione al Registro dei Praticanti deve includere il provvedimento dell'Amministrazione universitaria.
Per quanto riguarda la cittadinanza, si fa riferimento al D.Lgs. 25/07/98 n.286, in particolare all'art. 47, che consente il rilascio di specifici visti di ingresso e permessi di soggiorno per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea presso una Università italiana.
Conseguenze
- Il cittadino straniero laureato in giurisprudenza in una Università italiana può essere iscritto nel Registro ed ammesso alla pratica previa documentazione degli specifici visti di ingresso di cui all'art. 47 1° comma del D.P.R. 31/08/1999 n.394. Una volta superato l'esame di abilitazione, avrà diritto all'iscrizione nell'Albo Avvocati ex-art.47 2° comma dello stesso D.P.R.
- Il cittadino straniero non laureato in giurisprudenza in Italia dovrà:
- Documentare il riconoscimento del titolo di studio universitario ex-art. 48 D.P.R. 31/08/99 n.394.
- Documentare lo specifico visto di ingresso e permesso di soggiorno ex-art. 47 D.Lgs. 25/07/98 n.286.
Iscrizione all'Albo degli Avvocati con Titolo Abilitante Conseguitato in un Paese Non U.E.
La situazione è diversa per il cittadino extracomunitario che richiede l'iscrizione all'Albo degli Avvocati con un titolo abilitante conseguito in un Paese non U.E. In questo caso, si applica il combinato disposto degli articoli 37 D.Lgs. 25/07/98 n.286 e 39 e 49 del DPR 31 agosto 1999 n.394. L'iscrizione all'Albo è ammessa previa documentazione di:
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- Riconoscimento ex art.49 del titolo abilitativo rilasciato dal Ministero della Giustizia e dell'eventuale certificato del CNF di attestazione di superamento della prova attitudinale prevista dall'art. 6 D.L. 27/01/92 n.115.
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 25/07/1998 n.286 concernente le quote di ammissione degli stranieri nel territorio dello Stato.
Questo in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 37 del medesimo D.Lgs che dispone che "per gli stranieri, (regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana) possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite a norma dell'art. 3, comma 4,…." del medesimo D.Lgs.
Esempi Pratici
Diversi casi concreti illustrano l'applicazione di queste normative:
- Cittadina albanese o bulgara, laureate in giurisprudenza all'Università di Bologna, sono state ammesse alla pratica a condizione che completino la documentazione con lo specifico permesso di soggiorno di cui all'art.47 1° comma del D.P.R.31/08/1999 N.394.
- Domande di iscrizione all'Albo Avvocati presentate da cittadine colombiana e brasiliana, con titoli conseguiti nei rispettivi paesi, sono state respinte per mancata presentazione della documentazione prevista dagli artt. 37 D.Lgs 25/07/98, n. 286, 39 e 49 D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394, inclusi il riconoscimento del titolo da parte del Ministero della Giustizia, il certificato del CNF e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alle quote di ammissione.
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