Calcolo Giorni Schengen: Regole e Visto d'Ingresso in Italia
Il visto rappresenta l’autorizzazione concessa al cittadino straniero non comunitario per l’ingresso nel territorio italiano, o in quello degli altri paesi che applicano la Convenzione di Schengen, per transito o per soggiorno. L'Italia dal 27 ottobre 1997 fa parte del “Sistema Schengen” - spazio comune di libera circolazione - che prevede l’eliminazione tra gli Stati aderenti dei controlli alle frontiere. Per controllare l’accesso dei cittadini extra-comunitari nell’area Schengen, è stata istituita la cosiddetta “regola dei 90 giorni su 180”.
Può sembrare una regola molto semplice, ma la sua applicazione viene spesso fraintesa, dando luogo a fraintendimenti che possono portare a trattenersi più del periodo consentito e incorrere in sanzioni. I cittadini extra-comunitari, invece, possono soggiornare in Italia fino a 90 giorni per motivi di turismo, affari o studio, a meno di specifici accordi bilaterali tra l’Italia e il paese di provenienza.
Tipologie di Visto d'Ingresso
Esistono tre tipologie di visti di ingresso:
- Visto Schengen Uniforme (VSU): Valido per il territorio dello Spazio Schengen, rilasciato per soggiorni di breve durata (tipo C). La durata massima è pari a 90 giorni ogni 180 giorni, calcolati dalla data di primo ingresso. Gli ingressi possono essere uno, due o più ingressi. Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.
- Visto Nazionale (VN): Rilasciato per soggiorni di lunga durata (superiore a 90 giorni). Consente l’accesso per soggiorni di lunga durata solamente nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e assume la denominazione di “Visto Nazionale” (VN). I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità. Analogamente, il VN purché in corso di validità consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.
- Visto a Validità Territoriale Limitata (VTL): Valido soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Tale tipologia di visto costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU o VN, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali. Non possono essere richiesti direttamente dallo straniero ma, in pochi particolari casi, rilasciati dalla Rappresentanza diplomatica o consolare quando pur non in presenza di tutte le condizioni prescritte per il rilascio del Visto Uniforme, questa ritenga opportuno concedere ugualmente un visto per i motivi descritti, ovvero in presenza di un documento di viaggio non riconosciuto valido, per particolari ragione d’urgenza, o in caso di necessità.
Categorie Informative del Visto
Il visto possiede delle categorie informative. La tipologia di visto (TIPO DI VISTO) è così categorizzata:
- Transito Aeroportuale (tipo A);
- Transito (tipo B): tipologia di visto abrogata dal Codice dei visti (Regolamento CE n. 810/2009 del 13.7.2009, in vigore dal 5.4.2010). Dal 5 aprile 2010 i visti per Transito sono di tipo C;
- Soggiorni di breve durata, o di viaggio, (tipo C) fino a 90 giorni, con uno o più ingressi;
- Visto per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionale” (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen che abbia rilasciato il visto e per la circolazione fino a 90 giorni negli altri stati Schengen.
Parametri Fondamentali del Visto
Il visto possiede tre parametri fondamentali:
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- Tipologia di ingresso (VALIDO PER): l’ingresso può essere solo per uno stato europeo o per l’intera area Schengen
- Validità (DAL, AL): il periodo durante il quale si può utilizzare il visto per fare uno o più ingressi, di solito è di tre mesi, sei mesi, 12 mesi
- Durata (DURATA DEL SOGGIORNO): è il numero di giorni massimo di permanenza sul territorio nazionale, all’interno dei quali ci possono essere 90gg di turismo in Europa, se il visto è valido per l’Area Schengen, il numero di giorni è inferiore od uguale alla validità del visto, ad esempio un visto turistico può avere validità 6 mesi, ma permanenza massima di 90 giorni. Il numero di giorni di permaNenza parte nel computo dal primo ingresso.
Il visto può essere ad ingresso multiplo o singolo (NUMERO DI INGRESSI), l’ingresso singolo è utilizzabile una sola volta, il multiplo permette di entrare ed uscire dal territorio nazionale più volte fino ad esaurimento dei giorni di permanenza sul territorio o fino alla scadenza del visto. Sul visto (ANNOTAZIONI) è indicata la motivazione del visto di ingresso.
Condizioni Generali per l’Ingresso dei Cittadini Stranieri in Italia
L’ingresso nel territorio italiano dei cittadini stranieri provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto al cittadino straniero non comunitario che:
- Si presenti attraverso un valico di frontiera;
- Sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;
- Disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo);
- Sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;
- Non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen (SIS);
- Non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.
Il cittadino straniero non comunitario già residente in uno Stato Schengen e titolare di permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE, è esente da visto per soggiorni non superiori a 3 mesi, a condizione che l’ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo o studio/tirocinio - studio/formazione.
Lo straniero sprovvisto anche solo di uno dei requisiti richiesti, può essere oggetto di respingimento, che può essere attuato dalle competenti Autorità di Frontiera anche in presenza di regolare visto d’ingresso.
Domanda di Visto di Ingresso
La domanda di visto deve essere presentata, su apposito modulo, compilato, sottoscritto dallo straniero e corredato di una foto tessera. Lo straniero che richiede il visto deve rivolgersi personalmente alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di origine o di residenza, anche per essere sentito circa i motivi e le circostanze del soggiorno. Al modulo di domanda lo straniero deve allegare un documento di viaggio valido, su cui sia materialmente possibile apporre il visto e, ove richiesta, la documentazione giustificativa.
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Allo straniero è richiesto obbligatoriamente di attestare:
- La finalità del viaggio;
- I mezzi di trasporto e di ritorno;
- I mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno;
- Le condizioni di alloggio;
- La documentazione specificamente richiesta per il tipo di visto che si richiede.
Il visto di ingresso in Italia ha costi variabili in base alla tipologia di visto che viene richiesto.
Rilascio del Visto di Ingresso
Entro 90 giorni della data di presentazione della domanda le autorità diplomatiche italiane rilasciano o rifiutano il visto. Il termine di rilascio è di 40 giorni per i visti richiesti per lavoro subordinato, e ha validità 6 mesi; da 10 a 20 giorni per lavoro stagionale, con validità da 20 giorni a 9 mesi; e 120 giorni per lavoro autonomo con validità di 180 giorni dalla data del rilascio.
Il visto di ingresso può anche essere negato e l’eventuale diniego deve essere comunicato all’interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.
In caso di diniego di un visto può essere presentato un ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento. Nel caso di diniego di un visto Schengen o visto nazionale che non sia stato richiesto per motivi familiari, potete presentare ricorso, tramite un avvocato, al T.A.R.
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Calcolo dei Giorni di Permanenza nell'Area Schengen
Se sei un cittadino extracomunitario e devi viaggiare nel territorio degli Stati Schengen per un periodo massimo di 90 giorni su 180, potresti dover richiedere un visto Schengen prima della tua partenza. Il regime di esenzione dal visto consente soggiorni fino a 90 giorni complessivi in un qualsiasi periodo di 180 giorni.
Questo calcolo si effettua considerando la data di ingresso come primo giorno e la data di uscita come ultimo, con una “finestra mobile” che guarda ai 180 giorni precedenti ogni giorno di permanenza o controllo. Durante questo periodo è possibile entrare e uscire più volte, purché il numero totale di giorni non superi il limite previsto. Dopo un’assenza ininterrotta di 90 giorni, è possibile rientrare per un nuovo periodo di pari durata.
Esempio: Se iniziate il vostro periodo di 90 giorni su 180 durante l’estate in Spagna, significa che la finestra di sei mesi terminerà in inverno e non potrete entrare nell’Area Schengen per i tre mesi successivi. Potete anche suddividere i tre mesi a disposizione in periodi di sei settimane.
È importante ricordare che si contano sempre gli ultimi 180 giorni, quindi se non avete esaurito il limite di 90 giorni negli ultimi sei mesi, non dovrete lasciare l’Area Schengen finché non sarà così.
Documentazione Necessaria
Oltre alla documentazione indicata, l’Ufficio visti può sempre richiedere ulteriori documenti in relazione alla domanda di visto. Tra i documenti da presentare:
- Documenti indicanti lo scopo del soggiorno (es. lettera di invito).
- Prova dei mezzi di sostentamento durante il soggiorno. La prova può essere fornita tramite contanti, traveller’s cheque, carte di credito, lettere d’invito o garanzie da parte di un ospitante.
- Prova dell’alloggio. È possibile utilizzare una prenotazione alberghiera come prova di alloggio. In alternativa, se si alloggia in un’abitazione privata, sarà necessario presentare l’atto di acquisto oppure un contratto di affitto a proprio nome. Infine, se si viene ospitati da qualcuno, sarà necessaria una lettera di invito.
Costi del Visto Schengen
I costi consolari per la richiesta del visto Schengen sono di €80, da pagare al momento della presentazione della domanda. Per i bambini a partire dai 6 anni e fino ai 12 anni, i diritti per il visto sono di €40.
Tipologia di Visto | Costo |
---|---|
Adulti | €80 |
Bambini (6-12 anni) | €40 |
Familiari di cittadini EU/SEE | Gratuito (potrebbero esserci variazioni a seconda dello Stato membro) |
Avvertenze Importanti
Il possesso del visto non garantisce automaticamente l’ingresso nel Paese di destinazione. Infatti, le autorità di frontiera hanno sempre il diritto di chiedere documentazione aggiuntiva, come ad esempio ulteriori informazioni sui mezzi finanziari a disposizione per coprire i costi di soggiorno e il viaggio di rientro.
Superare i 90 giorni consentiti o lavorare senza essere titolari di un visto di lavoro e permesso di soggiorno comporta la condizione di soggiorno irregolare, con possibili sanzioni amministrative e il rischio di un divieto di reingresso nell’area Schengen.
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