Residenza Turistico Alberghiera: Definizione e Normativa Italiana
I complessi immobiliari destinati a “residenza turistico alberghiera” (nel seguito anche “RTA”), possono essere definiti, secondo le disposizioni regionali di settore, come strutture ricettive che, pur avendo servizi comuni di tipo alberghiero, possono offrire ospitalità in appartamenti, costituiti da uno o più locali dotati di servizio autonomo di cucina ed aventi accessi indipendenti in ambiti condominiali o pubblici.
Può trattarsi in altre parole di complessi costituiti da unità immobiliari aventi natura abitativa, e con censimento catastale prevalentemente nella categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), oltre a locali di ricevimento alberghiero ed aree condominiali da accatastare nella categoria D/2 (alberghi e pensioni con fini di lucro).
Per quanto precede, è possibile che gli appartamenti vengano censiti in una delle categorie abitative comprese nel gruppo A, e le altre porzioni immobiliari nelle diverse categorie di appartenenza, compresa la categoria D/2, tenendo presenti le caratteristiche costruttive e l’uso appropriato delle unità, che ne determinano la destinazione ordinaria e permanente (cfr. Circ. Ag. Territorio 16/05/2006, n. 4/T).
Ubicazione e Caratteristiche delle RTA
Le Residenze turistico - alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o «casa madre», ove sono ubicati i servizi di ricevimento e portineria e di regola gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze aventi le caratteristiche di cui al regolamento regionale.
Le dipendenze sono costituite da locali collocati in parti distinte dello stesso stabile o in stabili diversi dalla casa madre e posti ad una distanza non superiore, di norma, a 100 metri di percorso pedonale.
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Requisiti Morali e Urbanistici
Le Residenze turistico - alberghiere in possesso di particolari caratteristiche esplicitate nella L.R. 1/2024 e nelle Disposizioni attuative della disciplina delle strutture ricettive alberghiere di cui alla legge regionale n.32 del 12 novembre 2014 (Testo unico in materia di strutture turistico - ricettive e norme in materia di imprese turistiche), Testo coordinato con dgr n.1172 del 27 dicembre 2019, con dgr n.74 del 6 febbraio 2020 e con dgr n. possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 92 del R.D. n.
Se l'attività viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato in caso di S.p.A. e S.r.l., dal legale rappresentante, da tutti i componenti del consiglio di amministrazione, da tutti i componenti del collegio sindacale, e dal socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro); nel caso di s.a.s. dai soci accomandatari, in caso di s.n.c.
Le residenze turistico-alberghiere devono possedere la giusta destinazione urbanistica, i requisiti tecnico/edilizi ,di sicurezza ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
SCIA e Avvio Attività
Per l’apertura ,trasferimento (di proprietà o della gestione) dell’impresa, trasferimento di sede,ampliamento,occorre presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA),esclusivamente in via telematica, completa delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio,della documentazione,delle attestazioni,delle attestazioni e degli elaborato tecnici richiesti,indicati sul modulo,così come disposto dall’articolo 19 della legge n.
La SCIA può riguardare l’offerta di servizi accessori all’alloggio, come la somministrazione di cibi e bevande, nonché la vendita di prodotti come giornali e riviste, materiale per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli. Nel caso in cui detti servizi siano offerti alle sole persone alloggiate, nonché ai loro ospiti e a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, si compilerà la sola SCIA per l’avvio dell’attività.
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Altro allegato obbligatorio alla SCIA, se si effettuano operazioni di produzione, trasformazione (o manipolazione) e successiva distribuzione (o somministrazione) di alimenti, è costituito dalla notifica sanitaria, richiesta dal Regolamento CE n. 852/2004 per la cd.
Per avviare e gestire l’attività è indispensabile predisporre e sottoscrivere apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) presso il Comune (o associazione di Comuni, se si tratta di SUAP gestito in forma associata) territorialmente competente.
Con la SCIA l’imprenditore deve attestare, in particolare, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
In tali casi, dunque, la SCIA è presentata contestualmente alla domanda di AUA e la sua efficacia è sospesa fino al rilascio della predetta autorizzazione ambientale.
Nel caso in cui si intendano esporre le insegne di esercizio, si applica la disciplina per l’esposizione al pubblico delle insegne pubblicitarie (articoli 1 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
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Requisiti e Standard Qualitativi
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale. Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
L'allegato A e l'Allegato B del Regolamento regionale 07/12/2009, n. 5 stabiliscono gli standard qualitativi obbligatori minimi per le strutture ricettive alberghiere. L'Allegato C del Regolamento regionale 07/12/2009, n. 5 stabilisce gli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione delle residenze turistico alberghiere.
I requisiti specifici previsti per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso sono elencati nel Regolamento regionale 29/12/2022, n. 15.
Tutte le attività ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenute a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva (Legge regionale 01/10/2015, n. 27, art. 38, com.
Condhotel: Una Forma Particolare di Esercizio Alberghiero
Le aziende alberghiere sono strutture ricettive che forniscono un alloggio. La gestione è unitaria.
Un condhotel è un esercizio alberghiero aperto al pubblico, a gestione unitaria, composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare i limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13, art. 4, com.1, let.
I condhotel devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal Regolamento regionale 29/12/2022, n. 15. Gli alberghi diffusi devono inoltre rispettare i requisiti previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/01/2018, n. 13 e dal Regolamento regionale 11/10/2022, n. 7.
Obblighi e Comunicazioni
E' obbligatorio l'utilizzo del Codice Unico identificativo Regionale delle Strutture Ricettive (CUSR) in tutte le attività di commercializzazione, comunicazione e promozione, nonché per ricevere contributi regionali, come stabilito nelle Modalità di generazione, attribuzione e rilascio del Codice Unico identificativo delle Strutture Ricettive approvate con Delibera della Giunta Regionale n.
Le residenze turistico-alberghiere di nuova istituzione, o quelli che intendono cambiare denominazione, non possono assumere denominazioni uguali o analoghe ad altri esercizi ricettivi già esistenti nel Comune.
Obblighi:
- di comunicare alla Regione Campania i prezzi minimi e massimi del pernottamento ed i servizi offerti. Detta comunicazione va effettuata, anche se non vi sono modifiche rispetto ai prezzi praticati, entro il 1° marzo ed entro il 1° ottobre di ogni anno per le tariffe da applicare rispettivamente dal 1° giugno e dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- di esporre nella zona di ricevimento degli ospiti la tabella riepilogativa dei prezzi e dei servizi offerti, nonché delle caratteristiche della struttura ed in ciascuna camera il cartellino prezzi della specifica camera (Decreto Dirigenziale n.
- di attenersi alle disposizioni di pubblica sicurezza, relative alla denuncia delle persone alloggiate.